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Ordinanza

Ordinanza n. 115/2026 - Catania, Sezione 1

per l'annullamento del D.M. del 6 settembre 1991, con il quale la ricorrente è stata esclusa dalla terza tornata dei giudizi di idoneità a Professore universitario di ruolo, fascia degli associati, per mancanza dei requisiti di ammissione;

Giustizia amministrativa199200680

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: D.M. 6 settembre 1991, nella parte in cui ha escluso la ricorrente dalla terza tornata dei giudizi di idoneità a professore universitario di ruolo, fascia degli associati, per mancanza dei requisiti di ammissione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il D.M. 6 settembre 1991, con il quale è stata esclusa dalla terza tornata dei giudizi di idoneità a professore universitario di ruolo, fascia degli associati, per asserita mancanza dei requisiti di ammissione. Il giudizio era stato sospeso con sentenza n. 292/1993, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in ragione della connessione con un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto avverso i decreti ministeriali presupposti del 4 luglio 1989 e del 6 settembre 1991. Considerata la risalenza del fascicolo, il TAR ha ritenuto necessario verificare se permanga l'interesse della ricorrente alla decisione nel merito e ha disposto che la stessa confermi tale interesse e comunichi eventuali fatti o atti sopravvenuti. Ha inoltre richiesto al Ministero di depositare, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la documentazione pertinente, fornendo chiarimenti sui fatti di causa e riferendo sugli eventuali sopravvenuti elementi idonei a evidenziare la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio nel merito e non ha ancora dichiarato l'improcedibilità. Ha disposto specifici incombenti istruttori a carico sia della ricorrente sia del Ministero. La ricorrente deve, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, confermare la permanenza dell'interesse alla decisione e comunicare eventuali fatti o atti sopravvenuti. Il Ministero deve fornire documentati chiarimenti, depositare gli atti impugnati e la documentazione pertinente, se non già depositati, e riferire sugli eventuali fatti o atti successivi rilevanti ai fini della cessazione della materia del contendere o della sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio ha precisato che la mancata ottemperanza della ricorrente potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a., quale elemento di prova della sopravvenuta carenza di interesse, secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato. Le spese non sono state disciplinate.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    Ha costituito la base normativa della precedente sospensione del giudizio per connessione con il ricorso straordinario relativo agli atti presupposti.

  • art. 64 c.p.a.

    Il comportamento processuale della parte può essere valutato ai fini probatori, anche con riguardo alla permanenza dell'interesse alla decisione.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    La mancata ottemperanza all'ordinanza istruttoria con cui la parte è invitata a dichiarare la permanenza dell'interesse può concorrere a dimostrare in modo inequivoco la sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Quando, per la risalenza del giudizio o per il sopravvenire di fatti rilevanti, debba essere verificata la permanenza dell'interesse alla decisione, il giudice può imporre alla parte ricorrente di confermare espressamente tale interesse e di indicare gli eventuali sviluppi successivi della controversia.
  • La mancata ottemperanza all'ordinanza con cui il giudice amministrativo chiede alla parte di dichiarare la permanenza dell'interesse alla decisione può essere valutata, unitamente alle circostanze del caso, come comportamento processuale dal quale desumere in modo implicito ma inequivoco la sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare conseguentemente l'improcedibilità del ricorso.
  • In presenza di una controversia risalente, il giudice può richiedere all'amministrazione il deposito degli atti impugnati e della documentazione pertinente, nonché chiarimenti sui fatti e sugli eventuali atti sopravvenuti rilevanti per la cessazione della materia del contendere o per la sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e abilitazione universitariaIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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