Cassazione Penale, Sentenza n. 32905/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato l'appello del Procuratore generale avverso la decisione della Corte d'appello che, avendo assolto Angela Bartucca dai reati di associazione mafiosa (capo 1) e di autoriciclaggio (capo 54), aveva disposto la restituzione a lei intestata di un buono fruttifero postale del valore di € 12.500,00. Il Procuratore sosteneva che il buono costituiva profitto del reato associativo per il quale era stato condannato il marito (Rocco Anello) e chiedeva la confisca obbligatoria nonostante la formale intestazione alla moglie, richiamando la sproporzione tra reddito dichiarato e valore dei beni e la giurisprudenza sulla confisca di beni formalmente intestati a terzi ma riconducibili all'imputato.
La decisione
Ricorso dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la Bartucca sia soggetto terzo estraneo ai reati, essendo stata assolta con la formula "per non aver commesso il fatto"; la presunzione prevista per l'imputato dall'art. 240-bis c.p. non opera nei confronti del terzo intestatario. Spetta quindi all'accusa dimostrare, con elementi di gravità, precisione e concordanza, la discrasia tra intestazione formale e effettiva disponibilità del bene e l'interposizione fittizia: il Procuratore non ha fornito tali elementi relativi al buono postale e non ha nemmeno prodotto un collegamento concreto fra il buono e i fatti contestati (diversa somma e diverso titolo rispetto all'assegno circolare oggetto del capo 54). Per queste ragioni la richiesta di confisca obbligatoria è stata respinta e il provvedimento impugnato confermato.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.
Norma sul motivo di ricorso per cassazione invocata dal Procuratore (violazione di legge).
art. 240 cod. pen.
Richiamato come riferimento normativo generale in tema di confisca; la sentenza opera un esame in relazione alle norme speciali sulla confisca dei proventi di reato.
art. 416-bis, comma 7, cod. pen.
Norma che riguarda il reato di associazione mafiosa e le relative conseguenze patrimoniali; evocata nella contestazione dei reati a monte della confisca.
art. 648-quater cod. pen.
Norma relativa all'autoriciclaggio, citata tra i reati contestati nel capo 54).
art. 240-bis cod. pen.
Norma che prevede la confisca obbligatoria e la presunzione di illiceità per i beni dell'imputato; la Corte chiarisce che tale presunzione non si applica automaticamente ai terzi intestatari e che l'accusa deve provare l'interposizione fittizia con elementi di gravità, precisione e concordanza.
art. 104 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata tra le norme processuali citate; comunque non decisiva rispetto all'onere probatorio richiesto per la confisca nei confronti di terzi.
art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. L. 7 agosto 1992, n. 356)
Rimando storico alla previsione della presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale ora ricompresa nell'art. 240-bis c.p.; la Corte osserva che tale presunzione non opera per i terzi formalmente intestatari.
Massime di principio
- La presunzione di illiceità prevista dall'art. 240-bis c.p. riguarda la posizione dell'imputato condannato e non si estende automaticamente al terzo formalmente intestatario: contro un terzo grava l'onere per l'accusa di dimostrare l'interposizione fittizia.
- Per colpire un bene intestato a un terzo occorre provare, con elementi di gravità, precisione e concordanza, la discrasia tra titolarità formale e disponibilità effettiva (prove indirette significative, non la sola sproporzione reddituale).
- La mera sproporzione tra reddito dichiarato e valore dei beni intestati al terzo può costituire soltanto un elemento indiziario e non una presunzione automatica di illiceità: deve essere integrata da altri elementi fattuali incontrovertibili.
- La formula di assoluzione "per non aver commesso il fatto" rafforza la qualificazione della persona come estranea al reato e rende più stringente l'onere probatorio dell'accusa per dimostrare che i beni intestati al terzo siano in realtà nella disponibilità dell'imputato.
- Per chiedere la confisca di un bene è necessario dimostrare un nesso concreto e specifico tra quel bene e il reato (stessa somma, stessa modalità di trasferimento, o altri collegamenti oggettivi); collegamenti generici o riferimenti a proventi diversi sono insufficienti.
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