Sentenza del 18/07/2018 n. 3096 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo a IRPEF e IRAP per l'anno 2010. L'Amministrazione aveva disconosciuto alcuni costi ritenendoli non inerenti all'attività d'impresa, in particolare le spese per l'acquisto di schede telefoniche, di valore unitario non superiore a 50 euro, destinate a essere omaggiate a potenziali clienti. Il ricorrente ha inoltre contestato la mancata emissione del verbale di chiusura delle operazioni di controllo, il difetto di motivazione dell'accertamento e l'applicazione delle sanzioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Palermo ha accolto l'appello e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla mancata emissione del verbale di chiusura, poiché non vi erano stati accessi o ispezioni presso i locali dell'impresa e si trattava di un'indagine a tavolino. Ha invece ritenuto fondato il motivo relativo all'inerenza e alla motivazione dei costi: l'Amministrazione e il primo giudice avevano formulato valutazioni presuntive e non adeguatamente supportate sul numero dei clienti, sulla possibile destinazione multipla degli omaggi e sulla sproporzione della spesa rispetto al reddito. La CTR ha considerato rilevanti i ricavi complessivi dell'impresa, pari a 256.814 euro, e plausibile l'utilizzo degli omaggi nell'attività di acquisizione della clientela. L'avviso di accertamento è stato quindi annullato integralmente. Le spese processuali di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il termine di sessanta giorni decorre dalla consegna del verbale di chiusura delle operazioni di controllo.
Il verbale di chiusura e il conseguente termine dilatorio di sessanta giorni sono richiesti nei casi di accesso o ispezione nei locali dell'impresa. Non si applicano, secondo la decisione, alle indagini svolte a tavolino senza accessi o ispezioni.
Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 9 dicembre 2015, n. 24823
Nelle indagini a tavolino non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, salvo che tale obbligo sia specificamente previsto dalla legge.
L'Amministrazione non è tenuta, in via generale, ad attivare il contraddittorio prima dell'emissione dell'avviso nelle verifiche documentali svolte senza accesso presso i locali del contribuente.
Massime di principio
- In assenza di accessi o ispezioni presso i locali dell'impresa, la mancata redazione del verbale di chiusura delle operazioni di controllo non determina, di regola, l'illegittimità dell'accertamento.
- Le spese di modesto valore sostenute per omaggi a potenziali clienti possono essere considerate inerenti quando risultano coerenti con l'attività esercitata e con le concrete modalità di acquisizione della clientela.
- L'Amministrazione non può disconoscere i costi sulla base di mere presunzioni numeriche o valutazioni astratte: deve indicare elementi concreti che dimostrino la non inerenza, l'uso personale o l'irragionevolezza della spesa.
- La congruità dei costi non deve essere valutata esclusivamente rispetto al reddito imponibile, ma anche considerando i ricavi complessivi, il settore economico e le finalità promozionali della spesa.
- Quando l'accertamento non espone una motivazione concreta e verificabile sul collegamento tra costi e attività d'impresa, il giudice può annullarlo integralmente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 18 lug 2018Sentenza del 18/07/2018 n. 1936 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 18 lug 2018Sentenza del 18/07/2018 n. 3045 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 18 lug 2018Sentenza del 18/07/2018 n. 3077 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 18 lug 2018Sentenza del 18/07/2018 n. 3080 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 18 lug 2018Sentenza del 18/07/2018 n. 3081 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 18 lug 2018Sentenza del 18/07/2018 n. 3088 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →