Ordinanza n. 1199/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del provvedimento del Dirigente dell'Area 3 Urbanistica - Governo del Territorio del comune di Aversa in data 01.09.2025, prot. 0050924, che rigetta la richiesta di permesso di costruire SUE/252/2025 prot. 19421 del 26.03.2025; b) della nota del medesimo Dirigente prot. 0044960 in data 28.07.2025 comunicante i motivi ostativi; c) in parte qua e per quanto occorra, del P.R.G. approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Caserta n. 12/PRES del 21/01/2004, ammesso al visto di conformità regionale con decreto del Presidente del 9/03/2004 n°155 pubblicato sul B.U.R.C. n. 13 del 22/03/2004; d) in parte qua e per quanto occorra, del Piano di recupero del centro storico approvato con delibera di C.C. n. 20 del 10.06.2003; e) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DI MATTEO NICOLA il 14\4\2026 : PER L’ANNULLAMENTO PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI: a) del provvedimento del Dirigente dell’Area 3 Urbanistica – Governo del Territorio della Città di Aversa adottato e notificato in data 18.03.2026 che, in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 2921/2025, conferma integral-mente il contenuto e gli effetti del suddetto provvedimento prot. 50924/2025 b) in parte qua e per quanto occorra, del P.R.G. approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Caserta n. 12/PRES del 21/01/2004, ammesso al visto di conformità regionale con decreto del Presidente del 9/03/2004 n°155 pubblicato sul B.U.R.C. n. 13 del 22/03/2004; c) in parte qua e per quanto occorra, del Piano di recupero del centro storico approvato con delibera di C.C. n. 20 del 10.06.2003; d) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di permesso di costruire per un intervento qualificato come sostituzione edilizia, con successivo provvedimento confermativo adottato in esecuzione di una precedente ordinanza cautelare
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del permesso di costruire relativo alla pratica edilizia SUE/252/2025, la comunicazione dei motivi ostativi, nonché, in via subordinata, le previsioni del PRG e del Piano di recupero del centro storico ritenute ostative all'intervento. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo provvedimento comunale del 18 marzo 2026, adottato in esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 2921/2025, che ha integralmente confermato il diniego originario. Il testo dell'ordinanza non riporta analiticamente tutti i motivi di ricorso; dalla motivazione emerge che la controversia riguarda l'applicabilità dell'istituto della sostituzione edilizia previsto dall'art. 17 del Piano di recupero e gli effetti della scadenza del piano sulla persistente efficacia della relativa maglia pianificatoria.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che il Comune debba osservare strettamente la pianificazione urbanistica vigente, compreso il Piano di recupero del centro storico. Sebbene il Piano di recupero sia scaduto, esso conserva efficacia quanto alla cosiddetta maglia pianificatoria. Inoltre, l'art. 18 bis del Piano ha sospeso l'efficacia dell'art. 17, che contempla la sostituzione edilizia richiesta dal ricorrente; tale istituto è pertanto allo stato inapplicabile. Non sono state adottate misure cautelari favorevoli al ricorrente. L'udienza pubblica di discussione è stata fissata al 19 novembre 2026 e le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda cautelare è stata respinta.
art. 17 del Piano di recupero del centro storico
Prevede l'istituto della sostituzione edilizia, ma la sua efficacia è stata sospesa dall'art. 18 bis del medesimo Piano, rendendolo inapplicabile allo stato.
art. 18 bis del Piano di recupero del centro storico
Sospende l'efficacia dell'art. 17 del Piano, impedendo l'applicazione dell'istituto della sostituzione edilizia oggetto della richiesta edilizia.
Massime di principio
- L'amministrazione comunale è tenuta a osservare le disposizioni della pianificazione urbanistica vigenti e non può rilasciare un titolo edilizio in contrasto con esse.
- La scadenza di un Piano di recupero non determina necessariamente il venir meno di ogni sua efficacia: il piano può conservare efficacia quanto alla maglia pianificatoria, secondo la valutazione compiuta dal giudice.
- Un istituto edilizio previsto da uno strumento urbanistico non può essere applicato quando una successiva disposizione dello stesso piano ne abbia sospeso l'efficacia; in tal caso, la disciplina sospesa non può fondare il rilascio del permesso di costruire.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 8 mag 2026Ordinanza n. 275/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 8 mag 2026Ordinanza n. 276/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 8 mag 2026Ordinanza n. 277/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 8 mag 2026Ordinanza n. 278/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 8 mag 2026Ordinanza n. 279/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 8 mag 2026Ordinanza n. 280/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →