Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3399/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento della determinazione n. 553 del 5 agosto 2025, comunicata con nota prot. gen. N. 2025-0024630 del 6 agosto 2025 avente a oggetto “Esame e approvazione del Conto Finale, dell'ammissibilità del Certificato di Collaudo ai sensi e per gli effetti dell'art. 234 comma 2 DPR 207/2010 e s.m.i., del Quadro Economico a collaudo relativi all'intervento inerente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica dei fabbricati, di proprietà di Aler Varese Como Monza Brianza Busto Arsizio mediante i meccanismi fiscali di cui agli artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020” riferita al Lotto 1 (CIG 9239919E5C); per quanto e nei limiti qui di interesse, della proposta del RUP del 1° agosto 2025, di tenore sconosciuto, richiamata nella determinazione di cui sopra, con cui il responsabile del procedimento ha proposto di ammettere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 234, comma 2, del DPR 207/2010 e s.m.i., il Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo dell’intervento oggetto del Lotto 1; per quanto e nei limiti qui di interesse, della nota prot. gen. N. 2025-0022576 del 22 luglio 2025, di tenore sconosciuto, richiamata nella determinazione di cui sopra, con cui il collaudatore ha trasmesso al RUP, ai sensi dell’art. 233, comma 3, e dell’art. 234 DPR 207/2010 e s.m.i. la documentazione inerente alla conclusione delle operazioni di Collaudo Tecnico-Amministrativo e, in particolare, la relazione riservata, ai sensi dell’art. 234, comma 1, lett. d), DPR 207/2010 e s.m.i., di rigetto delle riserve apposte dall’esecutore nel certificato di collaudo; per quanto e nei limiti qui di interesse, della nota prot. gen. N. 2025-0024724 del 7 agosto 2025, con cui veniva richiesta l’escussione della garanzia definitiva; di tutti gli eventuali ulteriori atti e/o provvedimenti presupposti e/o connessi e/o conseguenti, ancorché sconosciuti, comunque lesivi per la ricorrente;

Giustizia amministrativa202503763

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione di approvazione del conto finale e del collaudo tecnico-amministrativo dell’appalto, con rigetto delle riserve e autorizzazione all’escussione della garanzia definitiva

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa aggiudicataria del lotto 1 di una procedura aperta per la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori di efficientamento energetico ha impugnato la determinazione con cui la stazione appaltante ha ammesso il certificato di collaudo tecnico-amministrativo, approvato la contabilità finale e autorizzato il recupero di un credito mediante escussione della garanzia definitiva. Sono stati contestati, per violazione e falsa applicazione della disciplina generale e della lex specialis, il procedimento di tenuta e contabilizzazione dei lavori, il perfezionamento del conto finale e l’approvazione della contabilità. Sono stati inoltre dedotti la violazione degli artt. 1, 3, 7 e ss. l. n. 241/1990 e degli artt. 24 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, erroneità dei presupposti, manifesta irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, sviamento e difetto di proporzionalità. L’ALER ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La decisione

Il TAR ha accolto l’eccezione dell’ALER e ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La contestazione del collaudo, delle risultanze contabili finali e del rigetto delle riserve riguarda la fase di esecuzione del contratto d’appalto, caratterizzata dall’assenza di poteri autoritativi e dalla regolazione paritetica del rapporto secondo il diritto privato. Anche la controversia sull’escussione della garanzia definitiva concerne il rapporto privatistico relativo all’adempimento delle obbligazioni contrattuali e spetta quindi al giudice ordinario. Il giudizio può essere riproposto davanti al giudice ordinario nei termini e per gli effetti dell’art. 11, comma 2, c.p.a. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 500 euro, oltre oneri di legge, per spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 234, comma 2, d.P.R. 207/2010

    La disposizione è richiamata in relazione all’ammissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo; la controversia su tale attività, inserita nella fase esecutiva del contratto, appartiene alla giurisdizione ordinaria.

  • art. 233, comma 3, d.P.R. 207/2010

    Richiamato quale riferimento normativo per la trasmissione della documentazione relativa alla conclusione delle operazioni di collaudo.

  • art. 200 d.P.R. 207/2010

    Richiamato tra le norme dedotte dall’impresa sul procedimento di perfezionamento del conto finale; la relativa controversia è stata ritenuta attinente all’esecuzione contrattuale.

  • art. 201 d.P.R. 207/2010

    Richiamato tra le norme dedotte dall’impresa sul conto finale; la relativa controversia è stata devoluta al giudice ordinario in quanto concernente la fase esecutiva.

  • art. 14 d.m. n. 49/2018

    Richiamato tra le norme dedotte dall’impresa sulla tenuta degli atti contabili; la relativa contestazione non è stata esaminata nel merito per difetto di giurisdizione amministrativa.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la riproposizione del giudizio davanti al giudice ordinario, nei termini e con gli effetti previsti dalla norma, a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione.

Massime di principio

  • Le controversie relative al collaudo di opere pubbliche, alle risultanze della contabilità finale e al rigetto delle riserve attengono alla fase di esecuzione del contratto d’appalto, nella quale l’amministrazione opera in posizione paritetica e senza esercizio di poteri autoritativi; tali controversie rientrano pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario.
  • Le controversie aventi a oggetto l’escussione della garanzia definitiva o di una polizza fideiussoria posta a garanzia dell’adempimento di obblighi contrattuali derivanti da un appalto pubblico riguardano il rapporto privatistico di garanzia e spettano alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • La contestazione di atti adottati dalla stazione appaltante durante l’esecuzione del contratto non appartiene alla giurisdizione amministrativa per il solo fatto che l’atto sia formalmente denominato determinazione amministrativa, quando l’amministrazione agisce senza poteri autoritativi e incide su diritti soggettivi derivanti dal rapporto contrattuale.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoGiurisdizione e riparto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.