Ordinanza n. 690/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della Deliberazione del Direttore Generale della ASL Caserta n.172 del 15.10.2025, avente ad oggetto: “D.G.R.C. n.269 del 21.05.2025 “AGGIORNAMENTO DEL FABBISOGNO REGIONALE DELLE PRESTAZIONI DI PET/TC DI CUI AL DECRETO COMMISSARIALE N.29/2017”. Individuazione delle Strutture Sanitarie Private in possesso dei requisiti per soddisfare l’ulteriore fabbisogno di prestazioni e apparecchiature PET/TC”; b) della D.G.R.C. n. 269 del 21/05/2025, laddove all’Allegato A punto n. 6 “Conclusioni e disposizioni operative”, da un lato conferma le priorità di cui al D.C.A. n.29 del 2017, e dall’altro contraddittoriamente introduce nuovi criteri di priorità, nonché nella parte in cui prevede che nel caso in cui la classe di priorità contenga un numero di strutture superiore al fabbisogno disponibile l’ASL “darà priorità alle strutture sanitarie non ancora accreditate” nonché nella parte in cui dispone che l’Allegato A costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO HERMES il 26\2\2026 : a) della deliberazione del Direttore Generale della ASL Caserta n.591 del 31.12.2025, avente ad oggetto: “D.G.R.C. n.269 del 21.05.2025 “AGGIORNAMENTO DEL FABBISOGNO REGIONALE DELLE PRESTAZIONI PET/TC DI CUI AL DECRETO COMMISSARIALE N.29/2017”. – Integrazione alla Delibera n.172 del 15.10.2025”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera regionale di aggiornamento del fabbisogno regionale delle prestazioni e delle apparecchiature PET/TC e deliberazioni dell’ASL di individuazione e integrazione delle strutture private ammesse a soddisfare il fabbisogno
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La struttura sanitaria privata ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la deliberazione della Regione Campania n. 269/2025, con la quale il fabbisogno regionale programmato in regime di accreditamento per le PET/TC è stato rideterminato in 34 apparecchiature, nonché le conseguenti deliberazioni dell’ASL Caserta n. 172/2025 e n. 591/2025. La contestazione riguarda, in particolare, il criterio di preferenza stabilito per il caso in cui la classe di priorità comprendente strutture private già autorizzate e accreditate sia per la medicina nucleare sia per la radiologia diagnostica nella medesima sede presenti un numero di strutture superiore al fabbisogno disponibile. Secondo tale criterio, la preferenza deve essere accordata alle strutture non ancora accreditate per le prestazioni PET/TC ai sensi del DCA n. 29/2017, purché garantiscano l’installazione e la messa in esercizio entro dodici mesi. Il testo non riporta in dettaglio tutti i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso e nei motivi aggiunti; emerge tuttavia che la ricorrente ha contestato la legittimità del nuovo criterio di preferenza e degli atti applicativi dell’ASL.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. Il giudice ha svolto una valutazione sommaria propria della fase cautelare e ha ritenuto insussistenti i presupposti per la sospensione. In particolare, la scelta regionale del criterio di preferenza è stata ricondotta all’esercizio della discrezionalità amministrativa e non è stata ritenuta, allo stato, arbitraria o irragionevole. La finalità del criterio è stata individuata nell’evitare la concentrazione di posizioni derivanti dall’accreditamento e nel favorire l’accesso al mercato di ulteriori strutture sanitarie, comunque già accreditate per entrambe le branche di medicina nucleare e radiologia, così da garantire la qualità delle prestazioni. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata verificando, nella fase di cognizione sommaria, la sussistenza dei presupposti per la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.
DCA n. 29/2017
Strutture private che siano già autorizzate ed accreditate sia per la branca di Medicina Nucleare che per la branca di Radiologia diagnostica nella medesima sede
Il decreto è richiamato quale precedente disciplina delle priorità e delle condizioni di accreditamento per le prestazioni PET/TC.
D.G.R.C. n. 269 del 21/05/2025
nel caso in cui la classe di priorità b) contenga un numero di strutture superiore al fabbisogno disponibile, la preferenza dovrà andare alle strutture non ancora accreditate per le prestazioni PET/TC ai sensi del DCA n.29/2017 e che garantiscano comunque l’installazione e messa in esercizio entro il predetto termine perentorio di mesi 12
La delibera ha introdotto il criterio di preferenza contestato, ritenuto dal TAR non arbitrario né irragionevole in quanto funzionale a evitare concentrazioni derivanti dall’accreditamento e a favorire l’accesso di ulteriori strutture qualificate.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la legittimità di un criterio regionale di preferenza adottato nell’ambito della programmazione sanitaria deve essere valutata secondo il parametro della non arbitrarietà e della non irragionevolezza, sulla base di una cognizione sommaria.
- La Regione può utilizzare criteri di preferenza diretti a evitare la concentrazione delle posizioni derivanti dall’accreditamento e a favorire l’ingresso di ulteriori strutture sanitarie, purché tali strutture possiedano requisiti qualificanti e siano assicurati adeguati standard di qualità delle prestazioni.
- La previsione di un termine perentorio per l’installazione e la messa in esercizio delle apparecchiature può concorrere a rendere compatibile il criterio di preferenza con l’esigenza di assicurare tempestivamente il soddisfacimento del fabbisogno sanitario programmato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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