Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 701/2021 del 18/01/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del licenziamento intimato l'8 novembre 2011 a seguito di procedura di mobilità: il ricorrente contestava che, avendo manifestato dal 4.3.2010 la disponibilità ad essere adibito a mansioni inferiori (con novazione del rapporto ai sensi dell'accordo sindacale), la società avrebbe dovuto tenere conto di tale opzione nel procedimento di mobilità e nella scelta del personale. La questione principale è l'interpretazione della clausola dell'Accordo sindacale (punto 15) che riconosce ai lavoratori in esubero la "facoltà" di chiedere l'assegnazione a mansioni/qualifiche inferiori: se quella "facoltà" costituisca un diritto potestativo del lavoratore vincolante per il datore (impedendo al datore di rifiutare arbitrariamente) o invece una mera possibilità negoziale non obbligatoria per l'impresa. Il ricorrente deduceva altresì vizi procedurali nella comunicazione e nel rispetto delle formalità della procedura di mobilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo che la Corte d'appello non abbia adeguatamente interpretato la clausola dell'accordo alla luce della ratio dell'art. 4, comma 11, legge n. 223/1991 e della giurisprudenza relativa agli accordi sindacali di mobilità. La Suprema Corte ha ritenuto che l'appellante dovesse valutare l'Accordo anche nella sua funzione gestionale/obbligatoria e non limitarne l'interpretazione al solo significato letterale del termine "facoltà". Per tale ragione il giudice di legittimità ha cassato con rinvio la sentenza impugnata e ha mandato gli atti alla Corte d'appello di Trieste per un nuovo esame, demandando a quella sede anche la decisione sulle spese del giudizio di cassazione. Gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 4 (procedura di mobilità)

    "Gli accordi stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo comma dell'art. 2103 c.c., la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte"

    La Corte ricorda che la norma autorizza accordi che prevedono l'assegnazione a mansioni anche peggiorative e ha una funzione gestionale/obbligatoria: gli accordi stipulati nella procedura di mobilità vincolano le parti collettive e incidono sull'operato dell'imprenditore nella scelta dei lavoratori da porre in mobilità. L'interpretazione dell'accordo deve tener conto della ratio di tutela dei livelli occupazionali.

  • Accordo sindacale richiamato (clausola n. 15 dell'Accordo del 5.6.2009)

    "Ai dipendenti in esubero ... è data la facoltà di richiedere di essere adibiti a mansioni e qualifica inferiori con novazione del rapporto di lavoro ex art. 4, comma 11 I 223/91 mediante sottoscrizione di Verbale di Accordo ex art. 411 c.p.c...."

    La Corte censura la lettura rigorosamente testuale che attribuisce al datore un potere incondizionato di accettare o meno; l'accordo va interpretato anche alla luce della funzione di reinserimento prevista dall'art.4, comma 11, e della giurisprudenza che riconosce agli accordi di gestione un'efficacia vincolante rispetto ai criteri di scelta e all'organizzazione aziendale.

  • Codice civile, art. 2103 (divieto di mutamento della mansione)

    L'art. 2103 può essere derogato dagli accordi ex art. 4, comma 11 L. 223/1991 quando la deroga è strumentale al mantenimento dell'occupazione; l'assegnazione a mansioni inferiori in tale contesto non è automaticamente illegittima.

  • Codice civile, artt. 1355, 1362, 1363, 1367 (principi di interpretazione e nullità negoziale)

    Il ricorrente ha invocato la nullità di una clausola meramente potestativa (art. 1355). La Corte osserva che l'interpretazione del negozio collettivo deve coniugare senso letterale e ratio; non si può escludere preliminarmente efficacia alla clausola senza un esame della funzione complessiva dell'accordo.

  • Codice civile, art. 2113 (transazione e definizione delle pretese del lavoratore)

    Richiamato in relazione alla necessità di verbale ex art. 411 c.p.c. per la novazione del rapporto; la stipula dell'accordo formale è elemento rilevante per la decorrenza della novazione negoziale.

  • Codice di procedura civile, art. 411 (verbale di accordo) e art. 421 (escussione testimone), art. 437 (poteri istruttori della corte d'appello)

    La Corte richiama l'utilizzo degli strumenti processuali (verbale di accordo, escussione di testi e poteri istruttori) usati dalle corti di merito per accertare l'invio delle comunicazioni e i contenuti degli accordi; tuttavia la corretta valutazione dell'effetto giuridico degli atti negoziali è rimessa al giudice del merito da rivalutare.

  • Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), art. 18

    Richiamata nelle censure del ricorrente in relazione alle conseguenze della mancata prova del presupposto del recesso collettivo; la Corte tuttavia non decide su merito sanzionatorio ma ordina la rivalutazione della interpretazione dell'accordo.

Massime di principio

  • Gli accordi sindacali stipulati nella procedura di mobilità (art.4 L.223/1991) vanno interpretati tenendo conto non solo del testo letterale ma anche della loro ratio di tutela dei livelli occupazionali: essi hanno funzione gestionale e possono incidere obbligatoriamente sui criteri di scelta del datore.
  • La previsione che riconosce al lavoratore la "facoltà" di chiedere mansioni inferiori non va automaticamente letta come mera opzione priva di efficacia: il giudice del merito deve valutare se e in quali termini l'accordo imponga obblighi al datore (es. proposta/valutazione della ricollocazione) e se il rifiuto datoriale fosse oggettivamente giustificato.
  • In caso di contestazione sul mancato utilizzo della possibilità di reimpiego, il lavoratore deve documentare la manifestazione di disponibilità; il datore deve provare l'impossibilità oggettiva o l'avvenuta effettiva considerazione dell'opzione nell'ambito della procedura sindacale.
  • Le formalità della procedura di mobilità (comunicazioni alle autorità e alle rappresentanze sindacali, versamento all'INPS, termini per le consultazioni) restano rilevanti, ma la valutazione della loro incidenza sull'efficacia del licenziamento è concreta: la "contestualità" e i termini vanno valutati in funzione della effettiva lesione del diritto di difesa del lavoratore.
  • Se il giudice d'appello interpreta esclusivamente il testo di una clausola senza considerare la funzione normativa e la giurisprudenza consolidata, è possibile la cassazione con rinvio per nuovo esame del merito; pertanto in contenziosi simili conviene prospettare chiaramente la ratio dell'accordo e le conseguenze pratiche dell'interpretazione proposta.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.