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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 702/2021 del 18/01/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente aveva chiesto la declaratoria di nullità dei termini apposti a vari contratti a termine stipulati nel periodo 1985-2003 con la RAI, l'accertamento di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato (con decorrenza dal 16/10/1985), la riammissione in servizio e il pagamento delle retribuzioni maturate. In particolare il tema decisivo riguardava l'individuazione della sentenza che determina l'arco temporale ristoro dall'indennità forfettaria prevista dall'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010 e se tale indennità dovesse coprire anche il periodo successivo alla prima sentenza di appello poi in parte cassata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della Franchi. È stata confermata la decisione della Corte di appello resa in sede di rinvio che aveva dichiarato l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 16/10/1985, ordinato la riammissione in servizio con inquadramento e diritto alla retribuzione e condannato la RAI al pagamento dell'indennità ex art. 32, comma 5, l. n. 183/2010 nella misura massima di 12 mensilità (per il periodo fino alla sentenza di rinvio). La Corte di cassazione ha stabilito che la sentenza rilevante ai fini dell'indennità è quella del giudice del rinvio (ossia la sentenza che definitivamente ricostituisce il rapporto), non la precedente sentenza di appello poi cassata nella parte che aveva ritenuto estinto il rapporto per novazione. Ha inoltre ritenuto legittima la compensazione delle spese di lite in ragione della novità e singolarità della vicenda e ha disposto l'ulteriore versamento del contributo unificato a carico della ricorrente se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183

    Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

    La Corte interpreta l'indennità come omnicomprensiva rispetto al pregiudizio retributivo e contributivo per il periodo compreso tra la scadenza del termine e la sentenza che ordina la ricostituzione del rapporto; tale sentenza va identificata con la decisione definitiva del giudice del rinvio quando la precedente pronuncia sia stata cassata nella parte essenziale.

  • art. 1, comma 13, legge 22 giugno 2012, n. 92 (norma di interpretazione autentica)

    La disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, si interpreta nel senso che l'indennità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.

    Conferma la portata omnicomprensiva dell'indennità e chiarisce che il 'provvedimento che ordina la ricostituzione' è quello che ha efficacia definitiva nel processo.

  • art. 8 legge 15 luglio 1966, n. 604

    Richiamato come criterio di riferimento per la commisurazione del risarcimento, nei limiti indicati dall'art. 32, comma 5, per la determinazione dell'indennità nei casi di conversione.

  • art. 91 e art. 92 cod. proc. civ.

    Richiamati nella censura procedurale relativa alla compensazione delle spese; la Corte ha ritenuto infondata la critica che la compensazione fosse illegittima nonostante la parziale vittoria della ricorrente nelle fasi precedenti.

  • art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.

    Norma che delimita il sindacato della Corte di cassazione in materia di spese processuali: il controllo è limitato a verificare la violazione del principio per cui non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; la valutazione della compensazione rimane in gran parte discrezionale del giudice di merito.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in relazione al contributo unificato da versare; la Corte ha rilevato i presupposti per l'ulteriore versamento previsto dal comma 1‑quater in relazione alla data di deposito del ricorso introduttivo.

Massime di principio

  • L'indennità prevista dall'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010 ha natura omnicomprensiva e copre tutti i pregiudizi retributivi e contributivi subiti dal lavoratore per il periodo dalla cessazione del contratto a termine fino alla sentenza che ordinariamente e definitivamente ricostituisce il rapporto di lavoro.
  • La sentenza rilevante ai fini dell'operatività dell'indennità è la pronuncia definitiva che accerta la conversione/ricostituzione del rapporto: se una precedente sentenza di merito viene in parte cassata (ad esempio nella parte che esclusiva la persistenza del rapporto), non può considerarsi quella sentenza come efficace a produrre l'obbligo risarcitorio previsto dall'art. 32.
  • Per il periodo successivo alla sentenza che ricostituisce definitivamente il rapporto, l'eventuale responsabilità datoriale derivante dalla mancata riammissione va valutata con i criteri ordinari di determinazione del danno e non secondo la misura forfettaria di cui all'art. 32, comma 5.
  • La Cassazione esercita un sindacato limitato sulla compensazione delle spese: la decisione del giudice di merito che compensa le spese per 'giusti motivi' è generalmente rispettata se adeguatamente motivata, specie in presenza di questioni giuridiche nuove o complesse.
  • In casi di vicenda processuale singolare o di incertezze giurisprudenziali, il giudice di merito può ritenere giustificata la compensazione delle spese e tale valutazione è difficilmente sindacabile in cassazione.

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