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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 705/2021 del 18/01/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia sul riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante contratti a tempo determinato antecedenti alla stabilizzazione ex lege n. 296/2006. I dipendenti stabilizzati chiedevano che i periodi di lavoro a termine fossero computati quale anzianità utile a tutti gli effetti (retributivi e di inquadramento) come per i lavoratori a tempo indeterminato. ISPRA contestava tali pretese invocando la differenza di natura dei rapporti (contratti a termine vs rapporto di ruolo), la presunta necessità di verifiche e procedure contrattuali per la progressione stipendiale, nonché l'assenza di prova sull'identità delle mansioni pre e post stabilizzazione, sostenendo che la stabilizzazione non determina la conversione automatica dei singoli contratti a termine.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di ISPRA confermando la decisione della Corte d'Appello di Roma che aveva riconosciuto agli appellanti il diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio dal novembre 2005. La Corte ha richiamato e applicato il principio di non discriminazione previsto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea: la mera natura temporanea del rapporto, l'essere pubblica amministrazione o la diversa modalità di reclutamento non costituiscono di per sé ragioni oggettive giustificative di una disparità di trattamento. Spetta al datore di lavoro dimostrare l'esistenza di ragioni oggettive, precise e concrete che giustifichino la non computabilità dei periodi a termine; tale onere non è stato assolto da ISPRA. La Corte ha inoltre precisato che la sentenza ha riconosciuto l'anzianità e non ha automaticamente pronunciato su eventuali progressioni stipendiali collegate a verifiche contrattuali.

Norme richiamate

  • Accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla Direttiva 1999/70/CE (clausola 4)

    La clausola 4 vieta ogni disparità di trattamento ingiustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai comparabili a tempo indeterminato; le differenze possono essere giustificate solo da ragioni oggettive precise e concrete, non dalla mera temporaneità del rapporto o dalla natura pubblica del datore di lavoro.

  • Direttiva 1999/70/CE

    Recepisce il principio di parità di trattamento per i lavoratori a termine; la Corte nazionale deve applicare il diritto UE e disapplicare norme interne confliggenti.

  • Art. 6 d.lgs. n. 368/2001

    Recepisce nel diritto nazionale il principio di equiparazione delle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e comparabili a tempo indeterminato, salvo obiettiva incompatibilità con la natura del contratto a termine.

  • Art. 25 d.lgs. n. 81/2015

    Ribadisce il principio di non discriminazione nel trattamento economico e normativo tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, salva obiettiva incompatibilità.

  • Legge n. 296/2006

    Norma che ha disposto procedure di stabilizzazione del personale a termine negli enti pubblici; la Corte ha ritenuto che la finalità di stabilizzazione non legittima automaticamente l'esclusione dei periodi precedenti dal computo dell'anzianità, salvo giustificazione oggettiva e proporzionata.

  • Legge n. 244/2007

    art. 3, commi 90, 92 e 94

    Richiamata come normativa collegata alle procedure di stabilizzazione e alla disciplina dei passaggi in ruolo.

  • D.lgs. n. 165/2001

    Norme sul lavoro nella pubblica amministrazione richiamate nella contestazione in tema retributivo e di rapporto di lavoro pubblico; la Corte ha però dato prevalenza al principio comunitario di non discriminazione.

  • Codice civile

    Regola sull'onere della prova: la Corte ha chiarito che, una volta allegata la violazione del principio di parità, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare l'esistenza di ragioni oggettive che giustificano la disparità.

  • Costituzione

    Richiamato in relazione al divieto di discriminazioni; la Corte ha osservato che una normativa nazionale non può realizzare discriminazioni ingiustificate tra lavoratori.

  • Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto enti di ricerca

    riferimenti a CCNL 1996/97 e 5/3/1998

    Il ricorrente aveva invocato clausole contrattuali che subordinano progressioni stipendiali a verifiche; la Corte ha rilevato che il riconoscimento dell'anzianità non coincide necessariamente con il riconoscimento automatico di progressioni stipendiali qualora la contrattazione preveda verifiche, ma il principio UE sulla non discriminazione resta prioritario.

Massime di principio

  • Quando un lavoratore stabilizzato ha svolto, durante rapporti a termine, mansioni identiche a quelle svolte da lavoratori a tempo indeterminato, i periodi di servizio a termine devono essere valutati ai fini dell'anzianità salvo che il datore di lavoro dimostri ragioni oggettive e specifiche per non computarli.
  • La mera temporaneità del contratto, la natura pubblica del datore di lavoro o la diversità delle modalità di reclutamento (ad es. stabilizzazione vs concorso) non costituiscono di per sé giustificazione obiettiva per trattamenti meno favorevoli.
  • L'onere della prova circa l'esistenza di ragioni oggettive che giustifichino una disparità di trattamento grava sul datore di lavoro; il lavoratore deve solo allegare la discriminazione e la comparabilità.
  • Questioni sulla comparabilità concreta delle mansioni (identità o differenza delle modalità di svolgimento) sono valutazioni di merito del giudice di fatto; in Cassazione non sono sindacabili se fondate su apprezzamenti probatori del giudice di merito.
  • Il riconoscimento dell'anzianità non implica automaticamente il riconoscimento di tutte le maggiorazioni o progressioni retributive se queste ultime sono collegate a verifiche contrattuali: tuttavia tali condizioni contrattuali non possono giustificare una discriminazione di principio contraria al diritto UE.
  • In situazioni analoghe è opportuno documentare la continuità e la identità delle mansioni e, qualora si sia datore di lavoro che contesta il riconoscimento, predisporre una prova motivata e circostanziata delle ragioni oggettive che giustificano la differenza di trattamento.

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