Cassazione Civile, Sentenza n. 824/2021 del 19/01/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della legittimità del contratto di lavoro a tempo determinato (11/10/2003 - 31/12/2003) stipulato con Poste Italiane S.p.A., deducendo che la causale indicata (esigenza sostitutiva per sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto) fosse insussistente e, soprattutto, che l'apposizione del termine fosse nulla perché l'impresa non avrebbe effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 626/1994, come richiesto dall'art. 3 lett. d) del d.lgs. n. 368/2001. Il ricorrente contestava altresì l'ammissibilità e la valutazione di prove testimoniali e documentali espletate/assunte nei gradi precedenti e lamentava omissioni di esame di fatti rilevanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto le censure, in massima parte, inammissibili o estranee al sindacato di legittimità perché miravano a una rivalutazione del fatto e della prova (competenza del giudice del merito) e non hanno indicato con la specificità richiesta il fatto storico decisivo omesso dalla Corte territoriale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. La Corte ha confermato che la valutazione sull'ammissibilità e sulla rilevanza delle prove (testimonianze e documenti) rientra nel giudizio di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei rigidi limiti imposti dall'art. 360 c.p.c. e dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite. Il ricorso è quindi respinto; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese di lite (euro 4.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%) ed è dichiarata la sussistenza dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
decreto legislativo n. 368/2001, art. 1
Norma che regola i contratti a termine; la causa di assunzione e i limiti alla possibilità di apporre il termine sono centrali nella controversia (validità del contratto a termine). La Corte ha valutato la questione entro i limiti del fatto accertato dal giudice del merito.
decreto legislativo n. 368/2001, art. 3, lett. d)
"da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 626 del 1994"
Il divieto di ricorrere al contratto a termine per imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi è stato evocato dal ricorrente per sostenere la nullità del termine; la Corte ha ritenuto che la questione non fosse stata dimostrata in modo tale da superare il sindacato di merito e che, comunque, la censura richiedeva la riconsiderazione di elementi di fatto.
decreto legislativo n. 626/1994, art. 4
Stabiliscede l'obbligo della valutazione dei rischi; richiamato come norma di accertamento tecnico-organizzativo la cui mancata esecuzione può incidere sulla legittimità del contratto a termine qualora provata e decisiva.
codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Limiti del sindacato di legittimità: la Cassazione può censurare l'omesso esame di un fatto storico decisivo soltanto se indicato con precisione (fatto, dato probatorio, quando e come è stato dedotto e la sua decisività). La Corte ha applicato questo principio per dichiarare inammissibili gran parte dei motivi che chiedevano una rinnovata valutazione della prova.
codice civile, art. 2697
Disposizione sul riparto dell'onere della prova; richiamata dal ricorrente, la Corte ha ricordato che l'asserita violazione va dedotta specificamente e che la contestazione di una valutazione probatoria del giudice del merito non è sindacabile se si traduce in semplice richiesta di diverso apprezzamento dei fatti.
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, art. 6
Garantisce il giusto processo ma non obbliga il giudice nazionale ad ammettere qualsiasi mezzo di prova; la Corte ha precisato che l'art. 6 non impone un obbligo incondizionato di assunzione di qualsiasi mezzo istruttorio.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13 (come modificato dalla legge n. 228/2012)
Norma sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a carico del ricorrente.
codice di procedura civile, artt. 112, 115, 116
Norme citate relative al potere istruttorio del giudice e al libero convincimento; la Corte ha affermato che le questioni attinenti all'ammissibilità e alla valutazione della prova rientrano nel giudizio di merito e non sono sindacabili in cassazione al di fuori dei limiti dell'art. 360.
Massime di principio
- In casi di impugnazione della legittimità di un contratto a termine per mancata valutazione dei rischi (art. 3 lett. d) d.lgs. 368/2001), è essenziale provare con elementi decisivi che la valutazione non è stata effettuata o che il documento prodotto non riguarda l'unità produttiva interessata; accuse generiche non sono sufficienti in Cassazione.
- La Corte di Cassazione non riconsidera liberamente le risultanze probatorie: le doglianze che mirano a una diversa valutazione delle prove sono inammissibili se non dimostrano che il mancato esame di un fatto storico decisivo (specificato nei termini richiesti dall'art. 360, co.1, n.5 c.p.c.) avrebbe cambiato l'esito del giudizio.
- Per censurare in Cassazione l'omessa assunzione o valutazione di prove occorre dimostrare che la prova non ammessa o non valutata è idonea, con certezza e non con mera probabilità, a dimostrare fatti tali da invalidare le altre risultanze su cui si è basata la decisione.
- L'art. 6 CEDU non autorizza la parte a pretendere l'ammissione di qualsiasi mezzo di prova: l'ammissibilità e la rilevanza degli elementi probatori sono di regola rimessi alla discrezionalità del giudice del merito, nel rispetto dei principi di ragionevole durata del processo.
- Quando si impugna per violazione di norme di diritto (es. applicazione errata dell'art. 1 o 3 del d.lgs. 368/2001) è necessario indicare con precisione le affermazioni della sentenza che si ritengono in contrasto con la legge e dimostrare che la ricostruzione dei fatti risultante dalla sentenza è incontestata o che l'errore di diritto sussiste indipendentemente da contestazioni sui fatti.
- La tempestività e la pertinenza nella produzione documentale e nella formulazione delle deduzioni probatorie sono cruciali: documenti prodotti tardivamente o non riferiti specificamente all'unità produttiva contestata possono essere considerati inidonei a dimostrare la violazione normativa invocata.
- Per impugnare con successo la causa di apposizione del termine per esigenze sostitutive occorre dimostrare con dati concreti (es. giorni di assenza, corrispondenza tra giornate di assenza e durata dei contratti a termine, riferimenti puntuali alle unità produttive) che la presunta sostitutiva è in realtà una esigenza organizzativa o strutturale.
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