Cassazione Civile, Ordinanza n. 15323/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore dipendente volta a ottenere il ricalcolo della retribuzione dovuta per i giorni di ferie, includendovi anche l'indennità di assenza dalla residenza e l'indennità di utilizzazione professionale, secondo la media dei compensi percepiti a tali titoli nei singoli anni di fruizione delle ferie, con detrazione dell'importo fisso giornaliero di euro 12,80 già riconosciuto. Il tribunale aveva accolto la domanda, dichiarando la nullità della clausola dei contratti aziendali 2012 e 2016 del Gruppo Ferrovie dello Stato che limitava l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera in ferie a euro 12,80 e l'inapplicabilità della clausola collettiva che escludeva l'indennità di assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione feriale. La corte d'appello aveva confermato. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con otto motivi: i primi cinque e il settimo denunciavano violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, dell'art. 10 d.lgs. 66/2003, degli artt. 1362 ss. c.c., dell'art. 267 TFUE e di norme costituzionali, contestando l'interpretazione data alle pronunce della CGUE, l'efficacia ultra partes dei relativi precedenti e l'interpretazione delle clausole collettive; il sesto motivo lamentava omesso esame di un fatto decisivo ma è stato ritenuto inammissibile per la doppia conforme; l'ottavo motivo, proposto in subordine, invocava la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati, in continuità con numerosi precedenti conformi, i motivi relativi alla computabilità delle indennità nella retribuzione feriale e all'interpretazione delle clausole collettive, richiamando l'orientamento già consolidato sulla materia. Ha dichiarato inammissibile il sesto motivo per la presenza di doppia conforme. Ha inoltre respinto l'ottavo motivo, affermando che, per i rapporti di lavoro a tempo determinato privi di stabilità reale e per i crediti non ancora prescritti al momento dell'entrata in vigore della l. n. 92/2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto, sicché la domanda non era preclusa. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario del controricorrente, nonché al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7 direttiva 2003/88/CE
la retribuzione delle ferie deve essere commisurata in modo da non dissuadere il lavoratore dalla fruizione del riposo; le clausole collettive che comprimono indebitamente tale criterio non sono condivisibili.
art. 10 d.lgs. 66/2003
norma interna da coordinare con la disciplina eurounitaria sul diritto alle ferie retribuite.
art. 1362 c.c.
richiamato ai fini dell'interpretazione delle clausole collettive, ma i motivi della società sono stati ritenuti infondati.
art. 267 TFUE
la ricorrente contestava i limiti dell'interpretazione delle sentenze CGUE; la Corte ha richiamato il proprio orientamento consolidato sul ruolo nomofilattico e la stabilità del precedente.
art. 360 c.p.c.
individua i diversi vizi denunciati in ricorso; il motivo ex n. 5 è stato ritenuto inammissibile in presenza di doppia conforme.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la definizione anticipata del ricorso e per la decisione conforme alla proposta accelerata.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per il rinvio ai precedenti conformi della Corte.
art. 2948 n. 4 c.c.
invocato per la prescrizione dei crediti retributivi periodici; la Corte ha ribadito che, nei rapporti a tempo determinato privi di stabilità, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto.
art. 2935 c.c.
la decorrenza della prescrizione è stata collegata alla possibilità di far valere il diritto alla cessazione del rapporto.
art. 18 L. 300/1970
richiamato nel motivo sulla prescrizione, in combinato disposto con la l. n. 92/2012.
L. 92/2012
considerata nel ragionamento sulla mancanza di stabilità reale e sulla decorrenza della prescrizione.
D.Lgs. 23/2015
richiamato nel medesimo contesto sulla stabilità del rapporto di lavoro.
art. 96 c.p.c.
applicato per la condanna della ricorrente a una somma equitativa in favore della controparte e a una sanzione in favore della Cassa delle Ammende.
art. 13 d.P.R. 115/2002
ha fondato l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel diritto del lavoro, il diritto alle ferie retribuite va garantito in modo effettivo: la retribuzione feriale deve riflettere gli elementi normalmente collegati alla prestazione, quando la loro esclusione rischi di ridurre il trattamento in misura incompatibile con la funzione di riposo e recupero delle ferie.
- Quando sulla medesima questione si sia formato un orientamento nomofilattico consolidato della Corte di cassazione, il mutamento è giustificabile solo da gravi ragioni; le censure che ignorino tale consolidamento sono destinate a essere respinte se non introducono argomenti realmente nuovi e decisivi.
- In presenza di "doppia conforme", il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile nei limiti previsti dalla disciplina vigente.
- Per i rapporti di lavoro a tempo determinato privi di un regime di stabilità reale, la prescrizione dei crediti retributivi non decorre durante il rapporto, ma dalla sua cessazione, per i diritti non già prescritti al momento delle riforme che hanno inciso sulla stabilità del posto di lavoro.
- La mera previsione collettiva di un importo fisso o di una esclusione automatica di voci retributive dal computo delle ferie è inefficace se si pone in contrasto con il parametro legale ed eurounitario della retribuzione dovuta durante le ferie.
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