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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20880/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitori)

La controversia

La controversia nasce dalla pretesa di restituzione di una somma complessiva di euro 152.350,00 che, secondo la prospettazione attorea, il padre dei convenuti avrebbe erogato ai figli tramite due assegni circolari di pari importo, nell'ambito di un'operazione finalizzata a patrimonializzare una società a loro riferibile e a consentirle l'acquisto di un immobile. L'attore agiva come cessionario del credito del padre. I giudici di merito hanno rigettato la domanda ritenendo non provato il titolo dell'obbligazione restitutoria, insufficiente la sola scrittura di cessione, e tardiva e comunque non decisiva la documentazione prodotta in appello. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 2697, 769, 782 e 809 c.c., sostenendo che, una volta ammessa la consegna delle somme, la tesi avversaria della donazione indiretta non sarebbe stata idonea a invertire l'onere della prova, per difetto dei requisiti della liberalità; con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 345, 115 e 116 c.p.c., contestando la declaratoria di tardività dei documenti prodotti in appello e la loro valutazione, assumendo che tali prove si erano rese necessarie solo dopo gli sviluppi del giudizio di primo grado e che erano decisive per escludere la donazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, nelle domande di restituzione di somme di denaro, l'attore deve provare non solo l'avvenuta consegna, ma anche il titolo giuridico da cui deriva l'obbligo di restituzione; la mera deduzione di una diversa causa della dazione da parte del convenuto, quando essa sia formulata come difesa e non come eccezione in senso sostanziale, non comporta inversione dell'onere della prova. Nel caso concreto, essendo stato allegato un titolo liberale dai convenuti, la censura sulla sua insufficienza era irrilevante rispetto al difetto di prova del titolo restitutorio gravante sull'attore. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., nella versione introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, poiché la sentenza di primo grado era stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012; il ricorrente non aveva dimostrato che la produzione documentale fosse stata impossibile per causa non imputabile. La doglianza sulla valutazione dei documenti è stata ritenuta in parte inammissibile perché investiva affermazioni svolte dalla corte territoriale ad abundantiam e comunque prive di incidenza sulla ratio decidendi. Sono state inoltre poste a carico del ricorrente le spese di legittimità e l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    la censura per omessa pronuncia è infondata perché la corte di merito ha deciso la questione rilevante, ossia la mancata prova del titolo restitutorio

  • art. 2697 c.c.

    chi agisce per la restituzione di una somma deve provare integralmente i fatti costitutivi della domanda, compreso il titolo dell'obbligo di restituzione

  • art. 769 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di donazione, ma non ritenuto decisivo poiché la questione centrale era l'onere probatorio del titolo restitutorio

  • art. 782 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di forma della donazione, ma non decisivo ai fini della ratio decidendi

  • art. 809 c.c.

    richiamato dal ricorrente per le liberalità non donative, ma non idoneo a spostare l'onere della prova

  • art. 345 c.p.c.

    nel giudizio d'appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e documenti, salvo dimostrazione della loro mancata producibilità in primo grado per causa non imputabile, per le sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nella censura sulla valutazione delle prove, ma la doglianza è stata respinta o dichiarata inammissibile

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nella censura sulla valutazione delle prove, ma non ha inciso sull'esito

  • d.l. n. 83 del 2012

    ha introdotto la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c.

  • l. n. 134 del 2012

    ha convertito il d.l. n. 83 del 2012, rendendo applicabile la disciplina sulle nuove prove in appello

  • art. 281-sexies c.p.c.

    il rinvio disposto dal primo giudice non esonera la parte dall'onere di prova già gravante su di essa

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • In tema di domanda di restituzione di somme di denaro, l'attore deve provare non solo la consegna della somma, ma anche il titolo giuridico che fonda l'obbligo di restituzione; la semplice contestazione del convenuto sulla causa della dazione non integra, di regola, un'eccezione sostanziale idonea a invertire l'onere probatorio.
  • Quando il convenuto alleghi una diversa causa della dazione, il giudice deve verificare se tale deduzione incida realmente sul riparto dell'onere della prova: ove il titolo restitutorio resti allegato dall'attore, il suo difetto di prova conduce al rigetto, senza che sia necessario accertare in concreto la fondatezza del diverso titolo allegato dalla controparte.
  • Nel giudizio di appello, dopo la riforma dell'art. 345, comma 3, c.p.c., nuovi documenti sono ammissibili solo se la parte dimostra di non aver potuto produrli in primo grado per causa non imputabile; non è sufficiente la mera sopravvenienza soggettiva dell'esigenza probatoria o l'invito del giudice a produrre documenti.
  • Le argomentazioni svolte dal giudice di merito in via subordinata o ad abundantiam non possono fondare l'accoglimento del ricorso per cassazione se la decisione è sorretta autonomamente da una ratio decidendi sufficiente e non censurata efficacemente.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioniProve
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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