Cassazione Penale, Sentenza n. 7069/2025 del 20/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva disposto d'ufficio la correzione ex art. 130 c.p.p. della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, aggiungendo la sanzione amministrativa della revoca della patente ex art. 222 cod. strada. Il ricorrente ha censurato l'adozione de plano e senza contraddittorio del provvedimento, nonché la tesi secondo cui la revoca non sarebbe una sanzione obbligatoria a seguito dell'intervento della Corte costituzionale n. 88/2019.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato il provvedimento impugnato con rinvio. Ha stabilito che la correzione d'ufficio ex art. 130 c.p.p. non poteva essere adottata senza contraddittorio quando il provvedimento assume rilievo pregiudizievole e comporta una scelta discrezionale (revoca vs sospensione della patente) che richiede motivazione e, se si opta per la sospensione, la determinazione della sua durata. La mancata convocazione delle parti viola il principio del contraddittorio (art. 127 c.p.p.) e integra nullità generale (art. 178 c.p.p.), sicché il provvedimento va annullato e la questione va riesaminata in udienza camerale nel contraddittorio.
Norme richiamate
art. 130 cod. proc. pen.
La correzione d'ufficio per errori materiali è ammessa, ma solo per discrasie meramente materiali tra accordo e sentenza; non è procedura idonea quando la statuizione assume carattere pregiudizievole e richiede esercizio di discrezionalità e motivazione, che impongono il contraddittorio.
art. 127 cod. proc. pen.
Principio del contraddittorio: quando il giudice assume provvedimenti pregiudizievoli occorre procedere nel contraddittorio, con convocazione delle parti; la mancata osservanza determina la nullità del provvedimento.
art. 178 cod. proc. pen.
La violazione del principio del contraddittorio integra nullità generale del provvedimento impugnato.
art. 444 cod. proc. pen.
Riferimento alla procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la correzione ex art. 130 deve rispettare i limiti propri delle statuizioni meramente materiali rispetto a quelle discrezionali o illegali.
art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada)
Prevede sanzioni amministrative accessorie in caso di condanna per reati stradali; dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 88/2019 il giudice conserva discrezionalità tra revoca e sospensione della patente se non ricorrono le aggravanti, perciò la scelta non è automatica e richiede motivazione.
art. 589-bis c.p. (omicidio stradale)
Delitto posto a base della pronuncia di patteggiamento; quando si tratta dell'ipotesi non aggravata il giudice ha la discrezionalità nella scelta della sanzione amministrativa accessoria.
Sentenza Corte costituzionale n. 88 del 2019
l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ... allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste
La Corte costituzionale ha riconosciuto che la legge non può imporre automaticamente la revoca della patente in tutti i casi di condanna per i reati stradali indicati; il giudice mantiene la possibilità di optare per la sospensione quando non ricorrono determinate aggravanti, con conseguente obbligo di motivare la scelta e, se temporanea, determinarne la durata.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata (es. Sez. 6 n. 21891/2020; Sez. 3 n. 16714/2024; Sez. 4 n. 48556/2023; Sez. U n. 21369/2019)
Principi consolidati: la procedura di correzione ex art. 130 si applica solo a errori materiali; l'omissione di statuizioni accessorie predeterminate può essere emendata se meramente materiale; tuttavia la correzione de plano, senza contraddittorio, può essere affetta da nullità quando il provvedimento incide in modo pregiudizievole e richiede valutazione discrezionale.
Massime di principio
- La correzione d'ufficio ex art. 130 c.p.p. è ammessa soltanto per errori materiali di denominazione o computo; non può essere usata per introdurre o modificare statuizioni che richiedono esercizio di discrezionalità o motivazione.
- Se la correzione incide su diritti o situazioni pregiudizievoli (es. revoca della patente) va svolto il contraddittorio previsto dall'art. 127 c.p.p.; l'adozione de plano determina nullità rilevabile se il ricorrente dimostra interesse a partecipare.
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019, per reati come l'omicidio stradale non aggravato il giudice ha discrezionalità tra revoca e sospensione della patente; quando opta per la sospensione deve anche indicarne la durata.
- In presenza di omissioni o errori nella sentenza di patteggiamento occorre distinguere tra omissioni meramente materiali (emendabili ex art. 130) e omissioni che comportano valutazioni di merito o di discrezionalità (richiedenti contraddittorio e motivazione); in caso di dubbio, è preferibile procedere con udienza camerale e confronto tra le parti.
- La violazione del principio del contraddittorio dà luogo a nullità generale ex art. 178 c.p.p.; se viene impugnata in Cassazione e sussiste interesse concreto del ricorrente, la Corte può annullare con rinvio per riesame nel contraddittorio.
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