Sentenza del 03/11/2016 n. 8444 - Comm. Trib. Prov. Milano
Istanza rimborso imposte da parte del contribuente in bonis - Silenzio/rifiuto opposto dall'Agenzia delle entrate - Motivazione - Fermo amministrativo - Impugnazione silenzio/rifiuto da parte del Fallimento - Accoglimento del ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il Fallimento ha impugnato il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate sull'istanza di rimborso. L'Amministrazione aveva negato il rimborso richiamando, in sostanza, il fermo amministrativo previsto dall'art. 69 del r.d. n. 2440/1923, quale strumento per sospendere il pagamento in presenza di ragioni creditorie verso il contribuente. Il ricorrente ha contestato l'applicabilità di tale misura dopo la dichiarazione di fallimento, sostenendo che essa fosse incompatibile con il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali previsto dalla disciplina fallimentare.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. È stato ritenuto illegittimo il diniego, espresso o implicito, del rimborso fondato sul fermo amministrativo, poiché tale provvedimento non può essere adottato nei confronti di soggetti falliti. L'art. 51 del r.d. n. 267/1942 impedisce infatti iniziative individuali sul patrimonio del fallito, imponendo che le pretese creditorie siano fatte valere nell'ambito della procedura concorsuale. Ne consegue il riconoscimento del diritto del Fallimento al rimborso, secondo quanto accertato nella sentenza.
Norme richiamate
Art. 69 del regio decreto n. 2440/1923
Disciplina il fermo amministrativo, consentendo alla Pubblica Amministrazione di sospendere un pagamento quando sussistano ragioni di credito nei confronti del beneficiario. La sentenza ne esclude tuttavia l'utilizzabilità nei confronti di soggetti sottoposti a fallimento.
Art. 51 del regio decreto n. 267/1942
«Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali»
Il divieto di iniziative individuali sul patrimonio del fallito impedisce anche l'adozione del fermo amministrativo quando esso incide sui beni o sui crediti acquisiti alla procedura concorsuale. Le pretese devono essere esercitate secondo le regole del concorso dei creditori.
Massime di principio
- Dopo la dichiarazione di fallimento, la Pubblica Amministrazione non può utilizzare strumenti individuali come il fermo amministrativo per compensare o neutralizzare un proprio debito verso la procedura.
- I crediti vantati dall'Amministrazione nei confronti del fallito devono essere fatti valere nell'ambito della procedura concorsuale, nel rispetto della par condicio creditorum.
- Il curatore o il Fallimento può impugnare il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione su una domanda di rimborso quando il diniego sia basato su una misura incompatibile con il divieto di azioni individuali.
- La circostanza che il contribuente fosse in bonis al momento della maturazione del credito non consente di ignorare gli effetti del fallimento al momento della richiesta o dell'erogazione del rimborso.
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