Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 03/11/2016 n. 8444 - Comm. Trib. Prov. Milano

Istanza rimborso imposte da parte del contribuente in bonis - Silenzio/rifiuto opposto dall'Agenzia delle entrate - Motivazione - Fermo amministrativo - Impugnazione silenzio/rifiuto da parte del Fallimento - Accoglimento del ricorso.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il Fallimento ha impugnato il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate sull'istanza di rimborso. L'Amministrazione aveva negato il rimborso richiamando, in sostanza, il fermo amministrativo previsto dall'art. 69 del r.d. n. 2440/1923, quale strumento per sospendere il pagamento in presenza di ragioni creditorie verso il contribuente. Il ricorrente ha contestato l'applicabilità di tale misura dopo la dichiarazione di fallimento, sostenendo che essa fosse incompatibile con il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali previsto dalla disciplina fallimentare.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. È stato ritenuto illegittimo il diniego, espresso o implicito, del rimborso fondato sul fermo amministrativo, poiché tale provvedimento non può essere adottato nei confronti di soggetti falliti. L'art. 51 del r.d. n. 267/1942 impedisce infatti iniziative individuali sul patrimonio del fallito, imponendo che le pretese creditorie siano fatte valere nell'ambito della procedura concorsuale. Ne consegue il riconoscimento del diritto del Fallimento al rimborso, secondo quanto accertato nella sentenza.

Norme richiamate

  • Art. 69 del regio decreto n. 2440/1923

    Disciplina il fermo amministrativo, consentendo alla Pubblica Amministrazione di sospendere un pagamento quando sussistano ragioni di credito nei confronti del beneficiario. La sentenza ne esclude tuttavia l'utilizzabilità nei confronti di soggetti sottoposti a fallimento.

  • Art. 51 del regio decreto n. 267/1942

    «Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali»

    Il divieto di iniziative individuali sul patrimonio del fallito impedisce anche l'adozione del fermo amministrativo quando esso incide sui beni o sui crediti acquisiti alla procedura concorsuale. Le pretese devono essere esercitate secondo le regole del concorso dei creditori.

Massime di principio

  • Dopo la dichiarazione di fallimento, la Pubblica Amministrazione non può utilizzare strumenti individuali come il fermo amministrativo per compensare o neutralizzare un proprio debito verso la procedura.
  • I crediti vantati dall'Amministrazione nei confronti del fallito devono essere fatti valere nell'ambito della procedura concorsuale, nel rispetto della par condicio creditorum.
  • Il curatore o il Fallimento può impugnare il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione su una domanda di rimborso quando il diniego sia basato su una misura incompatibile con il divieto di azioni individuali.
  • La circostanza che il contribuente fosse in bonis al momento della maturazione del credito non consente di ignorare gli effetti del fallimento al momento della richiesta o dell'erogazione del rimborso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.