Ordinanza n. 238/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento - di cui non si conoscono gli estremi, né la data - con il quale l’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia ha assegnato per l’a.s. 2024/2025 all’Istituto comprensivo statale -OMISSIS- di Somma Lombardo una dotazione complessiva di insegnanti di sostegno insufficiente a garantire all’alunno minore -OMISSIS- la copertura totale dell’orario di frequenza scolastica in ragione di 40 ore settimanali, i cui effetti lesivi sono stati resi noti ai ricorrenti nel corso dell’incontro del G.L.O. di inizio a.s. 2024/2025 svoltosi in data 31.10.2024; - del provvedimento - di cui non si conoscono gli estremi, né la data - con il quale il Dirigente scolastica ha assegnato per l’a.s. 2024/2025 all’alunno minore -OMISSIS- soltanto 12,5 ore settimanali di sostegno, come tali palesemente insufficienti a garantire all’alunno minore -OMISSIS- la copertura totale dell’orario di frequenza scolastica di 40 ore settimanali, il cui contenuto è stato reso noto ai ricorrenti nel corso dell’incontro del G.L.O. di inizio a.s. 2024/2025 svoltosi in data 31.10.2024; - per quanto di ragione, della proposta di P.E.I. definitivo per l’a.s. 2024/2025 resa nota ai ricorrenti nel corso dell’incontro del G.L.O. di inizio a.s. 2024/2025 svoltosi in data 31.10.2024 e poi trasmessa via e-mail in data 07.11.2024 (All. 1), ma non ancora approvato in via definitiva, nella parte in cui prevede l’assegnazione all’alunno minore -OMISSIS- soltanto di 12,5 ore settimanali di sostegno e di 8 ore settimanali di assistentato specialistico alla comunicazione a carico del Comune di Somma Lombardo, come tali palesemente insufficienti a garantire al medesimo alunno la copertura totale dell’orario di frequenza scolastica in ragione di 40 ore settimanali; - per quanto di ragione, del verbale dell’incontro del G.L.O. di inizio a.s. 2024/2025 svoltosi in data 31.10.2024 e trasmesso via e-mail ai ricorrenti in data 12.11.2024, nella parte in cui vengono confermate le misure di sostegno (in ragione di sole 12,5 ore settimanali) e assistenziali (in ragione di sole 8 ore settimanali di assistentato specialistico alla comunicazione a carico del Comune di Somma Lombardo), come tali insufficienti a garantire all’alunno minore -OMISSIS- la copertura totale dell’orario di frequenza scolastica in ragione di 40 ore settimanali (All. 2); - per quanto di ragione e con riserva di motivi aggiunti, del verbale dell’incontro del G.L.O. di inizio a.s. 2024/2025 svoltosi in data 31.10.2024, nella parte in cui vengono rigettate le proposte programmatiche per la elaborazione del P.E.I. definitivo, formulate per iscritto dai ricorrenti in data 16.10.2024; - per quanto di ragione, del verbale di colloquio svoltosi in data 23.09.2024 e trasmesso via e-mail ai ricorrenti in data 03.10.2024 (All. 3), nella parte in cui è stato è stato “ricordato che comunque l’assegnazione fatta dall’Ufficio scolastico è nel rapporto di un docente per due alunni, quindi, di fatto, viste le gravità presenti nel plesso, per 12,5 ore”; - del provvedimento di cui non si conoscono gli estremi, né la data con il quale il Comune di Somma Lombardo ha assegnato all’alunno minore -OMISSIS- un numero di ore di assistentato scolastico alla comunicazione pari ad 8 ore settimana, non specializzato in autismo e/o in metodologia A.B.A., in misura inferiore alla proposta formulata dal G.L.O. in ragione di 10 ore settimanali; - della nota spedita con messaggio di p.e.c. del 21.10.2024 a firma della Responsabile dell’Area Servizi alla persona del Comune di Somma Lombardo, con la quale è stata resa nota ai ricorrenti la suddetta decisione in merito all’assegnazione delle misure di assistenza specialistica alla comunicazione (All. 4); - del provvedimento - di cui non si conoscono gli estremi, né la data - con il quale l’Istituto comprensivo statale -OMISSIS- di Somma Lombardo e/ il Comune di Somma Lombardo, ciascuno per quanto di competenza, hanno istituito il regime sperimentale degli “educatori di plesso [...] che consente una maggior flessibilità e sostenibilità negli interventi di assistenza educativa, pur lasciando al singolo alunno con disabilità un monte ore dedicato”, la cui esistenza è stata resa nota ai ricorrente nella suddetta nota di p.e.c. del 21.10.2024, e con riserva di motivi aggiunti di ricorso; di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi dei ricorrenti; nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto soggettivo dell’alunno minore -OMISSIS- a vedersi assegnato per l’a.s. 2024/2025 un insegnante di sostegno specializzato T.F.A. e un numero di ore di sostegno e di assistentato specialistico comunale sufficiente a dare copertura integrare all’orario di frequenza scolastica pari a 40 ore settimanali, e per l’adozione dei conseguenti provvedimenti di condanna a provvedere; nonché infine per l’accertamento e la declaratoria del diritto soggettivo dell’alunno minore -OMISSIS- a fruire per l’a.s. 2024/2025 di una programmazione educativa individualizzata su misura del suo concreto profilo di funzionamento e che tenga conto degli ulteriori interventi educativi e abilitativi ad orientamento cognitivo comportamentale A.B.A. fruiti dall’alunno minore negli ambienti di vita extrascolastici, e per l’adozione dei conseguenti provvedimenti di condanna a provvedere. B) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 6\2\2025 : - del Progetto educativo individualizzato ex art. 7 del D.Lgs. 66/2017 e s.m.i. redatto per l’a.s. 2024/2025 nell’interesse dell’alunno minore -OMISSIS- dalla componente scolastica del G.L.O. per l’inclusione scolastica del medesimo alunno a seguito dell’incontro del G.L.O. del 04.12.2024 e consegnato ai ricorrenti dalla Dirigente scolastica con e-mail del 19.12.2024 (All. 12); per quanto occorrer possa, del verbale dell’incontro del G.L.O. per l’inclusione scolastica dell’alunno minore -OMISSIS- svoltosi in data 04.12.2024 e consegnato ai ricorrenti dalla Dirigente scolastica con e-mail del 19.12.2024 (All. 12); - per quanto occorrer possa, della proposta di PEI definitivo per l’a.s. 2024/2025 asseritamente elaborata dalla componente scolastica del G.L.O. a seguito del colloquio del 20.11.2024, conosciuta dai ricorrenti in data 11.12.2024 a seguito del deposito in giudizio di tale documento dal Ministero dell’istruzione e del merito; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso agli atti e provvedimenti sopra elencati e impugnati, nonché per l’accertamento e la declaratoria giudiziale del diritto soggettivo dell’alunno minore -OMISSIS- a fruire per l’a.s. 2024/2025 di una programmazione educativa individualizzata integrata con le proposte programmatiche formulate per iscritto dai ricorrenti in data 16.10.2024 e reiterate nel corso dell’incontro del G.L.O. del 04.12.2024, tutte finalizzate a garantire all’alunno minore medesimo una programmazione educativa individualizzata conforme alle previsioni delle Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all’articolo 7 del D.Lgs 66/2017 e il modello di PEI di cui all’Allegato B del Decreto interministeriale 182/2020 e ss.mm.ii., nonché coordinata con gli interventi logopedici, educativi e abilitativi/riabilitativi comprensivi ad orientamento ABA programmati ed eseguiti negli ambienti di vita extra-scolastici, dunque conforme alle Raccomandazioni della linea guida sulla diagnosi e sul trattamento del disturbo dello spettro autistico in bambini e adolescenti e per la conseguente condanna dell’Amministrazione scolastica resistente ad elaborare nell’interesse dell’alunno minore -OMISSIS- per l’a.s. 2024/2025 una programmazione educativa individualizzata integrata con le proposte programmatiche formulate per iscritto dai ricorrenti in data 16.10.2024 e reiterate nel corso dell’incontro del G.L.O. del 04.12.2024, tutte finalizzate a garantire all’alunno minore medesimo una programmazione educativa individualizzata conforme alle previsioni delle Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all’articolo 7 del D.Lgs 66/2017 e il modello di PEI di cui all’Allegato B del Decreto interministeriale 182/2020 e ss.mm.ii., nonché coordinata con gli interventi logopedici, educativi e abilitativi/riabilitativi comprensivi ad orientamento ABA programmati ed eseguiti negli ambienti di vita extra-scolastici, dunque conforme alle Raccomandazioni della linea guida sulla diagnosi e sul trattamento del disturbo dello spettro autistico in bambini e adolescenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di assegnazione delle ore di sostegno e di assistenza specialistica, verbali e proposte di PEI per l’anno scolastico 2024/2025
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli atti con cui, per l’anno scolastico 2024/2025, sarebbero state assegnate all’alunno 12,5 ore settimanali di sostegno e 8 ore settimanali di assistenza specialistica alla comunicazione, a fronte di un orario scolastico di 40 ore e delle esigenze rappresentate dalla famiglia e dal GLO. È stata inoltre contestata l’insufficienza della dotazione di insegnanti di sostegno assegnata all’istituto, la mancata assegnazione di personale specializzato in autismo e metodologia ABA, il regime sperimentale degli educatori di plesso e il contenuto del PEI, ritenuto non adeguato al concreto profilo di funzionamento dell’alunno e non coordinato con gli interventi educativi, logopedici e abilitativi svolti in ambito extrascolastico. Con motivi aggiunti è stato impugnato il PEI redatto a seguito dell’incontro del GLO del 4 dicembre 2024, unitamente ai relativi verbali e alla precedente proposta di PEI. Sono state formulate anche domande di accertamento del diritto dell’alunno a una copertura integrale dell’orario mediante sostegno e assistenza specialistica e a una programmazione educativa individualizzata conforme alla normativa sull’inclusione scolastica e alle linee guida richiamate.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito delle domande di annullamento e di accertamento. Ha ritenuto necessario acquisire aggiornamenti per poter assumere una decisione congruente e stabilire la calendarizzazione della causa. Ha ordinato ai ricorrenti di dichiarare motivatamente, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, se permanga l’interesse alla decisione nel merito e, in caso positivo, di aggiornare la situazione di fatto e di diritto, indicando gli eventuali atti o fatti sopravvenuti e l’eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Ha ordinato alle amministrazioni resistenti di fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, depositando gli atti impugnati e la relativa documentazione, ove non già prodotti. Il TAR ha avvertito che l’inerzia dei ricorrenti rispetto alla richiesta di dichiarare la permanenza dell’interesse potrà essere valutata come manifestazione inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a. Ha disposto inoltre la comunicazione dell’ordinanza alle parti e l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base dei poteri istruttori esercitati dal giudice amministrativo.
art. 65 c.p.a.
Richiamato nell’ambito dei poteri di acquisizione di informazioni e documenti necessari alla decisione.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse; l’inerzia della parte, sollecitata a dichiarare la permanenza dell’interesse, può costituire manifestazione inequivoca del disinteresse alla decisione.
art. 85 c.p.a.
Richiamato nell’ordinanza quale disposizione processuale applicabile.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato per la valutazione del comportamento processuale e dell’inerzia della parte rispetto all’incombente istruttorio.
art. 7 d.lgs. 66/2017
Indicato dai ricorrenti quale disciplina del progetto educativo individualizzato e delle misure di sostegno per l’inclusione scolastica.
Regolamento (UE) 2016/679, art. 6, paragrafo 1, lettera f)
Richiamato quale presupposto, insieme alla disciplina nazionale, per l’oscuramento dei dati personali nel caso di diffusione del provvedimento.
Regolamento (UE) 2016/679, art. 9, paragrafi 2 e 4
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
d.lgs. 196/2003, art. 52, commi 1, 2 e 5
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
d.lgs. 196/2003, art. 2-septies
Richiamato in materia di trattamento dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo sollecita la parte ricorrente, mediante ordinanza istruttoria o comunicazione, a dichiarare la permanenza dell’interesse alla decisione e la parte rimane inerte, tale comportamento può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca dell’attuale disinteresse e può condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
- In presenza di una controversia amministrativa ancora non definibile con congruenza sulla base degli atti disponibili, il giudice può ordinare ai ricorrenti di aggiornare la situazione processuale e alle amministrazioni di fornire chiarimenti documentati e di depositare gli atti impugnati e la documentazione di corredo.
- L’incombente istruttorio volto a verificare la permanenza dell’interesse alla decisione non costituisce una mera formalità: l’inosservanza dell’ordine giudiziale può produrre conseguenze processuali sulla procedibilità della domanda.
Come è indicizzato
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