Cassazione Penale, Sentenza n. 48261/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma in appello della condanna per reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 per detenzione ai fini di spaccio di cocaina e marijuana. Pintore deduce violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione sostenendo che gli elementi probatori non consentivano di determinare natura e quantità delle sostanze ("droga parlata"), e che i fatti avrebbero dovuto essere qualificati come di lieve entità (comma 5 art. 73). Paddeu deduce analoghe doglianze: la sua utenza non intercettata, mancata prova di cessioni a terzi, quantità indeterminate, possibile qualificazione come "piccolo spaccio" e mancanza di rapporti con altri coimputati diversi da Pintore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che i motivi proposti miravano a una rivalutazione del materiale probatorio e del significato delle intercettazioni (c.d. "travisamento del fatto"), questione riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità salvo i casi stringenti di "travisamento della prova". Ha inoltre ritenuto infondati i profili relativi alla non configurabilità della fattispecie di non lieve entità, ritenendo che la motivazione di merito fosse logica e completa: dalle intercettazioni e dai ritrovamenti emergeva attività abituale di compravendita, con quantitativi e modalità non riconducibili alla lieve offensività. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
La Corte osserva che la presunta violazione di regole di giudizio come l'art. 192 c.p.p. non costituisce automaticamente motivo di cassazione; le critiche su interpretazione delle prove confluiscono nell'esame dei vizi di motivazione e, se consistono in una rivalutazione fattuale, sono inammissibili in Cassazione.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (comma 5)
La Corte conferma che per riconoscere la fattispecie di lieve entità il giudice deve fornire una valutazione complessiva (mezzi, modalità, circostanze, qualità e quantità della sostanza). Nel caso concreto la valutazione di merito ha ritenuto non sussistere i presupposti della lieve entità.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (modificato)
Si richiama la distinzione tra "travisamento della prova" (ammissibile se la prova indicata dal giudice non esiste o è oggettivamente diversa) e il divieto di sindacare in Cassazione una diversa valutazione dei fatti (c.d. travisamento del fatto).
legge 20 febbraio 2006, n. 46 (art. 8) - modifica di art. 606 c.p.p.
Richiamata come fonte della modificazione del rimedio di cassazione rispetto al travisamento della prova/fatto; consolidamento del principio che la rivalutazione probatoria è rimessa al giudice di merito.
art. 23, commi 8 e 9, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)
Normativa procedurale richiamata per giustificare lo svolgimento dell'udienza in camera di consiglio con le forme telematiche previste dalla normativa emergenziale; nessun rilievo sul merito delle doglianze.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del materiale probatorio: le impugnazioni che chiedono una diversa interpretazione dei fatti sono inammissibili se mirano a una rivalutazione dei dati di fatto.
- Per ottenere l'annullamento in sede di legittimità fondato su "travisamento della prova" occorre dimostrare che il giudice di merito ha basato la decisione su una prova inesistente o su un risultato oggettivamente diverso da quello reale; critiche interpretative ordinarie non sono sufficienti.
- Quando si discute la riconducibilità alla fattispecie di lieve entità (art. 73, comma 5 DPR 309/1990), il giudice di merito deve fornire una valutazione complessiva e motivata di quantità, qualità, modalità e circostanze: solo così la Corte di cassazione può esercitare un sindacato di legittimità.
- L'assenza di sequestro fisico della sostanza non esclude di per sé la possibilità di una convincente valutazione probatoria circa natura e quantità se il giudice di merito motiva adeguatamente sulla base di altri elementi (intercettazioni, ritrovamenti correlati, contesti di compravendita).
- Le doglianze basate su presunti vizi delle regole di giudizio (art. 192 c.p.p.) devono essere articolate come vizi di motivazione rilevanti per il giudizio di legittimità; altrimenti risultano insufficienti per l'ammissibilità del ricorso.
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