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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48261/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma in appello della condanna per reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 per detenzione ai fini di spaccio di cocaina e marijuana. Pintore deduce violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione sostenendo che gli elementi probatori non consentivano di determinare natura e quantità delle sostanze ("droga parlata"), e che i fatti avrebbero dovuto essere qualificati come di lieve entità (comma 5 art. 73). Paddeu deduce analoghe doglianze: la sua utenza non intercettata, mancata prova di cessioni a terzi, quantità indeterminate, possibile qualificazione come "piccolo spaccio" e mancanza di rapporti con altri coimputati diversi da Pintore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che i motivi proposti miravano a una rivalutazione del materiale probatorio e del significato delle intercettazioni (c.d. "travisamento del fatto"), questione riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità salvo i casi stringenti di "travisamento della prova". Ha inoltre ritenuto infondati i profili relativi alla non configurabilità della fattispecie di non lieve entità, ritenendo che la motivazione di merito fosse logica e completa: dalle intercettazioni e dai ritrovamenti emergeva attività abituale di compravendita, con quantitativi e modalità non riconducibili alla lieve offensività. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    La Corte osserva che la presunta violazione di regole di giudizio come l'art. 192 c.p.p. non costituisce automaticamente motivo di cassazione; le critiche su interpretazione delle prove confluiscono nell'esame dei vizi di motivazione e, se consistono in una rivalutazione fattuale, sono inammissibili in Cassazione.

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (comma 5)

    La Corte conferma che per riconoscere la fattispecie di lieve entità il giudice deve fornire una valutazione complessiva (mezzi, modalità, circostanze, qualità e quantità della sostanza). Nel caso concreto la valutazione di merito ha ritenuto non sussistere i presupposti della lieve entità.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (modificato)

    Si richiama la distinzione tra "travisamento della prova" (ammissibile se la prova indicata dal giudice non esiste o è oggettivamente diversa) e il divieto di sindacare in Cassazione una diversa valutazione dei fatti (c.d. travisamento del fatto).

  • legge 20 febbraio 2006, n. 46 (art. 8) - modifica di art. 606 c.p.p.

    Richiamata come fonte della modificazione del rimedio di cassazione rispetto al travisamento della prova/fatto; consolidamento del principio che la rivalutazione probatoria è rimessa al giudice di merito.

  • art. 23, commi 8 e 9, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)

    Normativa procedurale richiamata per giustificare lo svolgimento dell'udienza in camera di consiglio con le forme telematiche previste dalla normativa emergenziale; nessun rilievo sul merito delle doglianze.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del materiale probatorio: le impugnazioni che chiedono una diversa interpretazione dei fatti sono inammissibili se mirano a una rivalutazione dei dati di fatto.
  • Per ottenere l'annullamento in sede di legittimità fondato su "travisamento della prova" occorre dimostrare che il giudice di merito ha basato la decisione su una prova inesistente o su un risultato oggettivamente diverso da quello reale; critiche interpretative ordinarie non sono sufficienti.
  • Quando si discute la riconducibilità alla fattispecie di lieve entità (art. 73, comma 5 DPR 309/1990), il giudice di merito deve fornire una valutazione complessiva e motivata di quantità, qualità, modalità e circostanze: solo così la Corte di cassazione può esercitare un sindacato di legittimità.
  • L'assenza di sequestro fisico della sostanza non esclude di per sé la possibilità di una convincente valutazione probatoria circa natura e quantità se il giudice di merito motiva adeguatamente sulla base di altri elementi (intercettazioni, ritrovamenti correlati, contesti di compravendita).
  • Le doglianze basate su presunti vizi delle regole di giudizio (art. 192 c.p.p.) devono essere articolate come vizi di motivazione rilevanti per il giudizio di legittimità; altrimenti risultano insufficienti per l'ammissibilità del ricorso.

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