Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 04019/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo manifestamente infondato il motivo relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e rilevando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione adeguata e conforme ai principi di legittimità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la decisione del G.u.p. del Tribunale di Novara, condannandolo a un anno e quattro mesi di reclusione per reati tributari e societari. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 62-bis e 133 c.p. e all'art. 125, comma 3, c.p.p., censurando il diniego delle attenuanti generiche. In sostanza sosteneva che la Corte territoriale non avrebbe valutato correttamente elementi favorevoli e avrebbe dovuto valorizzare anche la scelta del rito abbreviato. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito e comunque manifestamente infondato, osservando che la motivazione di merito sul diniego delle attenuanti generiche era congrua, non illogica e basata sulla gravità della condotta, sull'ingente importo dell'evasione e sull'assenza di reale collaborazione dell'imputato alla ricostruzione dei fatti; ha inoltre ribadito che il rito abbreviato non può di per sé giustificare ulteriori benefici nella determinazione del trattamento sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 4 d.lgs. 74/2000

    Norma incriminatrice richiamata come base della condanna per il reato tributario contestato; il testo non specifica oltre il titolo del reato.

  • art. 2621 c.c.

    Norma incriminatrice richiamata come base della condanna per false comunicazioni sociali.

  • art. 606, lett. b) ed e), c.p.p.

    Norma invocata dal ricorrente per denunciare violazione di legge e vizio di motivazione nel giudizio di legittimità.

  • art. 62-bis c.p.

    Disposizione sulle circostanze attenuanti generiche, la cui mancata concessione è stata oggetto dell'unico motivo di ricorso.

  • art. 133 c.p.

    Criterio di commisurazione della pena richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione del trattamento sanzionatorio.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    Norma sulla motivazione dei provvedimenti, richiamata a sostegno della censura sul diniego delle attenuanti generiche.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è ammissibile solo nei limiti del controllo sulla congruità e non manifesta illogicità della motivazione; non è necessario che il giudice di merito confuti espressamente ogni singolo elemento favorevole prospettato dalla difesa, essendo sufficiente che individui gli elementi ritenuti decisivi e rilevanti.
  • Il giudice può negare le attenuanti generiche valorizzando negativamente la gravità della condotta, l'entità del danno o dell'evasione e la mancanza di reale collaborazione dell'imputato alla ricostruzione dei fatti.
  • La scelta del rito abbreviato non può essere, da sola, posta a fondamento della concessione delle attenuanti generiche, poiché il rito comporta già ex lege una riduzione di pena e non può tradursi in un duplice beneficio favorevole all'imputato.
  • Quando il motivo di ricorso si risolve nella richiesta di una diversa valutazione del merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, il ricorso è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione infedeleFalse comunicazioni socialiImpugnazioni
RamiReati tributariReati societariProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.