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Parere

Parere n. 1785/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor -OMISSIS-, per l’annullamento del provvedimento -OMISSIS- del 22 marzo 2024 di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento del Prefetto di -OMISSIS- di divieto di detenzione armi, munizioni e materiale esplodente CC- TBN27491- 0008741 – 20/06/2023 _ CSP 4.2.7. Prot.Arma: -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202401557

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario per l’annullamento del decreto ministeriale del 22 marzo 2024, di rigetto del ricorso gerarchico contro il divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che ha respinto il ricorso gerarchico contro il provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente. Ha dedotto difetto di motivazione e illogicità, sostenendo che la misura si fondasse su un’istruttoria parziale e su un episodio di maltrattamenti conclusosi con il proscioglimento, nonché su precedenti denunce dell’ex coniuge archiviate per mancanza di prove. Ha inoltre chiesto il differimento dell’adunanza, lamentando la violazione del contraddittorio procedimentale. La questione centrale era se la conflittualità fra gli ex coniugi, documentata dalle reciproche querele, potesse legittimamente fondare la prognosi prefettizia di inaffidabilità nell’uso delle armi, pur in assenza di condanne penali.

Il parere

L’istanza di differimento è stata respinta: l’adunanza si è svolta dopo la scadenza del termine fissato per il deposito degli scritti e, comunque, il contraddittorio era stato pienamente garantito, poiché il ricorrente aveva depositato controdeduzioni alla relazione ministeriale chiedendone l’esame in adunanza e il Ministero aveva rinunciato a replicare. Nel merito, il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati i motivi di difetto di motivazione e illogicità. Il divieto di detenzione di armi ha natura cautelativa e preventiva, non sanzionatoria, e non richiede una condanna penale: l’inaffidabilità può essere desunta da altri elementi. Nel caso concreto la valutazione prefettizia si fondava sulla situazione di forte conflittualità con l’ex moglie, confermata dalle reciproche querele; la loro rilevanza prescindeva dalla fondatezza delle accuse, poiché la stessa proposizione delle querele documentava il conflitto. I provvedimenti penali di archiviazione e proscioglimento non escludevano tale circostanza. La Sezione ha rilevato che non emergevano carenze istruttorie, inesattezze fattuali, incompletezze valutative o profili di illogicità, irragionevolezza, sproporzione o violazione della partecipazione. Il ricorso è stato respinto e la domanda cautelare è rimasta assorbita.

Osservazioni

Istanza di differimento e contraddittorio

L’istanza di differimento dell’adunanza è respinta: l’adunanza del 16 luglio 2026 era successiva alla scadenza del termine per il deposito degli scritti e il contraddittorio era stato comunque pienamente attuato, avendo il ricorrente presentato controdeduzioni e il Ministero dichiarato di non voler replicare.

Motivo di ricorso - Difetto di motivazione e illogicità

Il motivo è infondato. La misura ha funzione cautelativa e preventiva e può basarsi su elementi diversi da una condanna penale. Le reciproche querele documentavano una situazione di forte conflittualità tra gli ex coniugi, rilevante ai fini della prognosi sul rischio di abuso delle armi, indipendentemente dalla fondatezza delle accuse; i provvedimenti di archiviazione e proscioglimento non escludevano il dato storico del conflitto. Non sono state riscontrate criticità nell’istruttoria, nella ricostruzione dei fatti o nella valutazione prefettizia.

Domanda cautelare

La domanda cautelare è assorbita per effetto del rigetto del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)

    Il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti non svolge affatto una finalità sanzionatoria o punitiva, ma assolve piuttosto a una funzione cautelativa e preventiva per tutelare la pubblica e privata incolumità dal rischio di abusi nell’utilizzo delle armi.

    La disposizione attribuisce all’autorità di pubblica sicurezza un potere preventivo, fondato sulla prognosi di possibile abuso delle armi; la sua applicazione non presuppone una sentenza di condanna e può basarsi su elementi fattuali idonei a manifestare l’inaffidabilità del destinatario.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare parte ricorrente.

    La disposizione è applicata a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato, disponendo l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare parte ricorrente.

    Il richiamo alla disposizione concorre a giustificare, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato, l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificarlo.

Massime di principio

  • Il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti ha funzione cautelativa e preventiva a tutela dell’incolumità pubblica e privata, non natura sanzionatoria; pertanto, la prognosi di inaffidabilità non richiede una condanna penale e può fondarsi su altri elementi fattuali.
  • La documentata conflittualità tra coniugi o ex coniugi può essere ragionevolmente considerata dal Prefetto quale indicatore del rischio di abuso delle armi; ai fini della prova dell’esistenza del conflitto può rilevare il fatto stesso della presentazione di reciproche querele, indipendentemente dalla fondatezza delle accuse.
  • La discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza in materia di detenzione e porto di armi è ampia, non essendo riconosciuto un diritto soggettivo alla relativa autorizzazione; il sindacato giustiziale o giurisdizionale resta circoscritto alla verifica dell’adeguatezza dell’istruttoria, della veridicità dei fatti, della completezza valutativa, della logicità, ragionevolezza e proporzionalità della decisione e del rispetto della partecipazione procedimentale.
  • Il contraddittorio nel procedimento giustiziale risulta garantito quando la parte ha avuto modo di depositare controdeduzioni alla relazione dell’amministrazione e questa ha potuto prenderne conoscenza, anche se dichiara di non voler replicare.

Divieto prefettizio di detenzione di armi e ricorso straordinario

Il parere della Sezione Prima riguarda il ricorso straordinario di un privato contro il decreto del Ministero dell’interno del 22 marzo 2024, che aveva respinto il ricorso gerarchico contro un divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente. Il divieto era stato adottato in ragione della conflittualità insorta con la moglie, dalla quale il destinatario si è poi separato, e delle reciproche querele presentate.

Motivi e deduzioni delle parti

Il ricorrente ha dedotto difetto di motivazione e illogicità, sostenendo che il provvedimento fosse fondato su un’istruttoria parziale e su vicende penali concluse con proscioglimento e archiviazione. Ha inoltre chiesto il differimento dell’adunanza, lamentando una violazione del contraddittorio. Il Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando la natura eccezionale delle autorizzazioni in materia di armi e l’ampia discrezionalità prefettizia nella valutazione del rischio di abuso.

Istanza di differimento e contraddittorio

La Sezione ha respinto l’istanza di differimento. L’adunanza del 16 luglio 2026 si è svolta dopo la scadenza del termine massimo fissato per il deposito degli scritti difensivi. Inoltre, il contraddittorio era stato pienamente attuato: il ricorrente aveva depositato il 24 giugno 2026 le proprie controdeduzioni alla relazione istruttoria, chiedendone l’esame in adunanza, mentre il Ministero aveva comunicato di non voler replicare.

Natura e presupposti del divieto

Il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti non ha finalità sanzionatoria o punitiva, ma funzione cautelativa e preventiva, diretta a tutelare l’incolumità pubblica e privata dal rischio di abuso delle armi. Per tale ragione, la misura non presuppone una condanna penale: l’inaffidabilità può essere desunta da altri elementi rilevanti.

Nel caso concreto, la prognosi prefettizia non si fondava sull’esito dei procedimenti penali, ma sulla forte conflittualità tra gli ex coniugi. Le reciproche querele ne confermavano l’esistenza, indipendentemente dalla fondatezza delle rispettive accuse. Di conseguenza, l’archiviazione e il proscioglimento non smentivano il dato storico della conflittualità. La Sezione ha richiamato la giurisprudenza secondo cui i rapporti conflittuali tra coniugi o ex coniugi possono essere considerati dal Prefetto quali indicatori del rischio di abuso delle armi.

Discrezionalità e sindacato sulla valutazione prefettizia

In materia di autorizzazioni relative all’uso delle armi l’autorità di pubblica sicurezza gode di ampia discrezionalità e non sussiste un diritto soggettivo alla detenzione e al porto. Il sindacato in sede giustiziale o giurisdizionale è circoscritto alla verifica dell’adeguatezza dell’istruttoria, della veridicità dei fatti, della completezza valutativa, della logicità, ragionevolezza e proporzionalità della decisione, nonché del rispetto della partecipazione procedimentale.

La Sezione non ha riscontrato criticità sotto tali profili: il Prefetto aveva adeguatamente considerato i dissidi tra il ricorrente e l’ex moglie. Ha quindi ritenuto infondati i motivi di difetto di motivazione e illogicità.

Esito

Il Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita. In applicazione dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679, è stato disposto l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentale

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