Direttiva 2000/70
Direttiva 2000/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, che modifica la direttiva 93/42/CEE del Consiglio per quanto riguarda i dispositivi medici che incorporano derivati stabili del sangue o del plasma umano
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2000/70/CE modifica la direttiva 93/42/CEE per assoggettare a specifiche regole i dispositivi medici che incorporano derivati del sangue o del plasma umano come parte integrante. L'obiettivo è conciliare la libera circolazione dei dispositivi nel mercato interno con un elevato livello di tutela della salute e con controlli scientifici specifici sulla qualità, sicurezza e utilità del derivato incorporato. La direttiva introduce inoltre obblighi procedurali per organismi notificati, autorità competenti e fabbricanti, nonché una classificazione di classe III per tali dispositivi.
Modifica della direttiva 93/42/CEE per includere, tra i dispositivi medici, quelli che incorporano come parte integrante derivati stabili del sangue o del plasma umano, rafforzandone valutazione, autorizzazione e controllo.
Ambito di applicazione
Si applica ai dispositivi medici disciplinati dalla direttiva 93/42/CEE che incorporano, come parte integrante, derivati del sangue umano o del plasma umano, quando tali sostanze, se usate separatamente, possono essere considerate costituenti di un medicinale o un medicinale derivato dal sangue o dal plasma umano e hanno un'azione accessoria rispetto a quella del dispositivo. Restano esclusi dall'ambito della direttiva 93/42/CEE il sangue umano, i prodotti derivati dal sangue umano, il plasma umano e le cellule ematiche di origine umana, ad eccezione dei derivati del sangue umano incorporati nei dispositivi. La disciplina coinvolge fabbricanti, organismi notificati, autorità competenti designate dagli Stati membri e l'EMEA, e si applica nell'ambito del mercato interno, con recepimento nazionale entro i termini previsti.
Direttiva 2000/70/CE sui dispositivi medici che incorporano derivati del sangue o del plasma umano
La direttiva interviene sulla disciplina generale dei dispositivi medici contenuta nella direttiva 93/42/CEE per includere, in modo mirato, i dispositivi che incorporano come parte integrante derivati stabili del sangue o del plasma umano. Il legislatore unionale richiama espressamente l'esigenza di tutelare la sanità pubblica, armonizzare le regole nazionali e garantire la libera circolazione dei dispositivi nel mercato interno.
Obiettivi e ratio della modifica
La direttiva parte dall'assunto che i dispositivi medici che incorporano derivati del sangue o del plasma umano perseguono le stesse finalità degli altri dispositivi e non devono essere trattati diversamente sotto il profilo della circolazione nel mercato interno. Tuttavia, poiché tali derivati possono presentare profili di sicurezza specifici e, se considerati separatamente, rientrare nella disciplina dei medicinali derivati dal sangue o dal plasma umano, viene introdotto un regime di valutazione e controllo specifico.
Ambito di applicazione
La modifica riguarda i dispositivi medici ai sensi della direttiva 93/42/CEE che incorporano come parte integrante una sostanza denominata "derivato del sangue umano". La sostanza deve, se usata separatamente, essere considerabile un costituente di un medicinale o un medicinale derivato dal sangue o dal plasma umano ai sensi della direttiva 89/381/CEE e deve avere un'azione accessoria rispetto a quella del dispositivo.
Sono invece esclusi dall'ambito della direttiva 93/42/CEE il sangue umano, i prodotti derivati dal sangue umano, il plasma umano e le cellule ematiche di origine umana, salvo il caso dei derivati del sangue umano incorporati nei dispositivi.
Valutazione e autorizzazione del dispositivo
Con l'inserimento dell'articolo 1, paragrafo 4 bis, il dispositivo che incorpora il derivato del sangue umano deve essere valutato e autorizzato in base alla direttiva 93/42/CEE. La modifica chiarisce quindi che il dispositivo resta nel perimetro della disciplina dei dispositivi medici, ma con un controllo rafforzato sul componente di origine ematica.
Controlli scientifici e ruolo dell'EMEA
L'allegato I, punto 7.4, impone all'organismo notificato di chiedere all'EMEA un parere scientifico sulla qualità e sulla sicurezza del derivato del sangue umano incorporato nel dispositivo. Il parere deve tener conto delle disposizioni comunitarie pertinenti, in particolare in analogia con le direttive 75/318/CEE e 89/381/CEE.
È inoltre previsto che l'utilità del derivato, come parte integrante del dispositivo medico, sia verificata alla luce della destinazione del dispositivo. Un campione di ciascun lotto del prodotto allo stato sfuso e/o del prodotto finito del derivato è sottoposto al controllo di un laboratorio di Stato o di un laboratorio appositamente designato dallo Stato membro, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 89/381/CEE.
Obblighi documentali e informativi del fabbricante
La direttiva introduce specifici obblighi di dichiarazione e documentazione negli allegati II e III: il fabbricante deve indicare se il dispositivo incorpora o meno una sostanza o un derivato del sangue umano e deve fornire i dati delle prove svolte per valutare sicurezza, qualità e utilità della sostanza o del derivato, tenendo conto della destinazione del dispositivo.
Negli allegati IV e V è previsto che, al termine della fabbricazione di ogni lotto di dispositivi rientranti nell'articolo 1, paragrafo 4 bis, il fabbricante informi l'organismo notificato del rilascio del lotto e trasmetta il certificato ufficiale di rilascio del lotto del derivato del sangue umano utilizzato, emesso da un laboratorio di Stato o designato.
Procedura di valutazione della conformità e consultazioni
Per i dispositivi interessati, gli allegati II e III prevedono che l'organismo notificato consulti, prima di adottare una decisione, una delle autorità competenti designate dagli Stati membri ai sensi della direttiva 65/65/CEE per gli aspetti pertinenti. L'organismo notificato deve tenere in debito conto i pareri espressi e trasmettere la decisione finale all'autorità competente interessata.
Quando interviene l'EMEA, il suo parere scientifico deve essere inserito nella documentazione del dispositivo; l'organismo notificato deve tenerne conto e non può rilasciare il certificato se il parere è sfavorevole. In tal caso deve anche informare l'EMEA della propria decisione finale.
Classificazione del rischio
All'allegato IX, sezione III, punto 4.1, la direttiva stabilisce che tutti i dispositivi che incorporano come parte integrante un derivato del sangue umano rientrano nella classe III. Ne deriva il regime più rigoroso di classificazione previsto dalla direttiva 93/42/CEE.
Recepimento, applicazione e disposizioni transitorie
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 13 dicembre 2001 e applicarle dal 13 giugno 2002. Quando adottano tali misure, devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.
Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato dalla direttiva. È prevista una clausola transitoria secondo cui, per cinque anni dall'entrata in vigore della direttiva, può continuare l'immissione in commercio dei dispositivi conformi alle norme nazionali vigenti alla data di entrata in vigore; per ulteriori due anni tali dispositivi possono ancora essere messi in servizio.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I destinatari sono gli Stati membri.
Disposizioni principali
Inserimento di una nuova categoria di dispositivi nell'articolo 1 della direttiva 93/42/CEE
È introdotto l'articolo 1, paragrafo 4 bis, secondo cui un dispositivo che incorpora come parte integrante un derivato del sangue umano, suscettibile di essere considerato separatamente un medicinale o un costituente di medicinale ai sensi della direttiva 89/381/CEE e con azione accessoria rispetto al dispositivo, deve essere valutato e autorizzato in base alla direttiva 93/42/CEE. Viene inoltre precisato che l'esclusione dall'ambito della direttiva per sangue, prodotti derivati, plasma e cellule ematiche non si applica ai derivati del sangue umano incorporati nei dispositivi.
Parere scientifico dell'EMEA e controlli di lotto
Nell'allegato I, punto 7.4, per i dispositivi che incorporano un derivato del sangue umano l'organismo notificato deve chiedere all'EMEA un parere scientifico sulla qualità e sicurezza del derivato, verificandone anche l'utilità rispetto alla destinazione del dispositivo. Un campione di ogni lotto del prodotto allo stato sfuso e/o finito è sottoposto al controllo di un laboratorio di Stato o di un laboratorio designato dallo Stato membro, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 89/381/CEE.
Informazioni e documentazione tecnica da parte del fabbricante
Negli allegati II e III il fabbricante deve dichiarare se il dispositivo incorpora o meno una sostanza o un derivato del sangue umano e fornire i dati delle prove necessarie a valutare sicurezza, qualità e utilità della sostanza o del derivato, tenendo conto della destinazione del dispositivo. Negli allegati IV e V, per ogni lotto di dispositivi di cui all'articolo 1, paragrafo 4 bis, il fabbricante deve informare l'organismo notificato del rilascio del lotto e trasmettere il certificato ufficiale di rilascio del lotto del derivato del sangue umano utilizzato, emesso da un laboratorio di Stato o designato.
Ruolo degli organismi notificati e consultazione delle autorità competenti
Per i dispositivi interessati, gli organismi notificati devono consultare, prima di adottare una decisione, un'autorità competente designata dagli Stati membri ai sensi della direttiva 65/65/CEE per gli aspetti relativi ai derivati del sangue umano. Devono tenere in debito conto i pareri espressi e trasmettere la decisione finale all'autorità competente; nei casi in cui intervenga l'EMEA, il suo parere deve figurare nella documentazione e, se sfavorevole, impedisce il rilascio del certificato.
Classificazione di rischio
All'allegato IX, sezione III, punto 4.1, è previsto che tutti i dispositivi che incorporano, come parte integrante, un derivato del sangue umano rientrano nella classe III.
Termini di recepimento e disciplina transitoria
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 13 dicembre 2001 e applicarle dal 13 giugno 2002. Per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della direttiva, è consentita l'immissione in commercio dei dispositivi conformi alle norme nazionali vigenti alla data di entrata in vigore; per un ulteriore periodo di due anni tali dispositivi possono ancora essere messi in servizio. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali adottate.
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