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Direttiva 2000/64

Direttiva 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 novembre 2000, che modifica le direttive 85/611/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE e 93/22/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo scambio d'informazioni con i paesi terzi

Normativa europea32000L0064

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2000/64/CE interviene su quattro direttive settoriali per ampliare la disciplina dello scambio di informazioni con i paesi terzi. Consente agli Stati membri di concludere accordi di cooperazione anche con autorità o organi di paesi terzi, purché le informazioni siano protette da garanzie di segreto d'ufficio almeno equivalenti e siano utilizzate per finalità di vigilanza. La direttiva contiene inoltre una regola di salvaguardia per le informazioni provenienti da un altro Stato membro, che richiede il consenso esplicito dell'autorità originaria. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 17 novembre 2002.

Modifica le direttive settoriali su OICVM, assicurazioni e mercati degli strumenti finanziari per estendere agli scambi con paesi terzi le regole su cooperazione e segreto d'ufficio.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, in quanto destinatari dell'obbligo di recepimento, e incide sui regimi di cooperazione e scambio di informazioni previsti dalle direttive 85/611/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE e 93/22/CEE. Riguarda lo scambio di informazioni tra autorità competenti degli Stati membri e autorità/organi di paesi terzi, nell'ambito dei compiti di vigilanza; restano fermi i vincoli di segreto d'ufficio e, per le informazioni provenienti da un altro Stato membro, il consenso esplicito dell'autorità che le ha fornite.

Direttiva 2000/64/CE: scambio di informazioni con paesi terzi

La direttiva 2000/64/CE modifica quattro direttive settoriali in materia finanziaria e assicurativa per coordinare e ampliare le regole sullo scambio di informazioni con i paesi terzi. Il legislatore unionale richiama l'esigenza di coerenza con la direttiva 98/33/CE e subordina l'apertura a tali scambi alla presenza di adeguate garanzie di segreto d'ufficio.

Obiettivo e logica dell'intervento

L'intervento non introduce un nuovo sistema autonomo, ma estende una facoltà già prevista per gli Stati membri: concludere accordi di cooperazione con autorità di paesi terzi. La novità consiste nella possibilità di includere, oltre alle autorità competenti, anche talune altre autorità o organi di paesi terzi, purché lo scambio sia funzionale ai compiti di vigilanza e rispetti standard di riservatezza equivalenti a quelli vigenti nell'Unione.

Ambito materiale delle modifiche

La direttiva incide su:

  • direttiva 85/611/CEE, articolo 50, paragrafo 4;
  • direttiva 92/49/CEE, articolo 16, paragrafo 3;
  • direttiva 92/96/CEE, articolo 15, paragrafo 3;
  • direttiva 93/22/CEE, articolo 25, paragrafo 3.

Si tratta di settori vigilati nei quali la cooperazione amministrativa è essenziale per il controllo prudenziale e di mercato.

Contenuto degli obblighi di risultato

La direttiva vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere: essi devono predisporre un quadro giuridico che consenta accordi di cooperazione con paesi terzi anche per lo scambio di informazioni con autorità o organi non appartenenti all'Unione. Tuttavia, la facoltà di stipulare tali accordi resta affidata alla scelta dello Stato membro; la direttiva non impone la conclusione di accordi specifici, ma ne rende possibile la stipulazione entro condizioni uniformi minime.

Condizioni sostanziali per lo scambio di informazioni

Le condizioni poste dalle disposizioni modificate sono essenzialmente due:

  • le informazioni comunicate devono beneficiare di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle previste dalle direttive interessate;
  • lo scambio deve essere destinato all'esecuzione dei compiti di vigilanza delle autorità o degli organi destinatari.

Per le informazioni provenienti da un altro Stato membro opera inoltre una tutela rafforzata: la comunicazione è ammessa solo con l'esplicito consenso dell'autorità competente che le ha fornite e, se del caso, limitatamente alle finalità da essa autorizzate.

Recepimento, notifica e tecnica normativa

Gli Stati membri devono adottare e rendere operative le disposizioni di recepimento entro il 17 novembre 2002. Al momento dell'adozione, le norme nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate in sede di pubblicazione ufficiale; le modalità concrete di tale riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.

È inoltre previsto un obbligo di informazione nei confronti della Commissione: gli Stati membri devono comunicare il testo delle principali disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è rivolta agli Stati membri. Il contenuto è quindi immediatamente rilevante sul piano dell'interpretazione e della predisposizione delle misure nazionali di recepimento, pur rimanendo necessaria la trasposizione entro il termine del 17 novembre 2002.

Disposizioni principali

Estensione degli accordi di cooperazione con paesi terzi

L'articolo 1 modifica l'articolo 50, paragrafo 4, della direttiva 85/611/CEE; l'articolo 2 modifica l'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 92/49/CEE, l'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 92/96/CEE e l'articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 93/22/CEE. Gli Stati membri possono concludere accordi di cooperazione che prevedano lo scambio di informazioni con le autorità competenti di paesi terzi o con le autorità/organi di paesi terzi definiti nelle rispettive direttive, a condizione che tali informazioni beneficino di garanzie sul segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle previste dalle norme modificate.

Finalità dello scambio di informazioni e tutela delle informazioni intra-UE

Lo scambio di informazioni con paesi terzi deve essere destinato all'esecuzione dei compiti di vigilanza delle autorità o degli organi destinatari. Le informazioni ricevute da un altro Stato membro possono essere comunicate solo con l'esplicito consenso dell'autorità competente che le ha fornite e, se del caso, solo per i fini da essa autorizzati.

Termine di recepimento

L'articolo 3, paragrafo 1, impone agli Stati membri di mettere in vigore entro il 17 novembre 2002 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di informarne immediatamente la Commissione. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all'atto della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.

Obblighi di comunicazione alla Commissione

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 4 dispone che la direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'articolo 5 stabilisce che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieservizi finanziarivigilanza prudenzialecooperazione amministrativasegreto d'ufficio

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