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Direttiva 2000/69

Direttiva 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente

Normativa europea32000L0069

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2000/69/CE fissa valori limite per il benzene e il monossido di carbonio nell'aria ambiente, in attuazione della direttiva quadro 96/62/CE sulla qualità dell'aria. Stabilisce criteri comuni per la valutazione delle concentrazioni, per l'ubicazione delle stazioni di misura e per la comunicazione dei dati alla Commissione e al pubblico. Gli Stati membri devono recepirla entro il 13 dicembre 2002 e adottare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. È prevista, per il solo benzene, una possibile proroga limitata e una sola volta, fino a un massimo di cinque anni, in casi di particolare difficoltà tecnica e socioeconomica.

Direttiva sui valori limite per il benzene e il monossido di carbonio nell'aria ambiente, con regole comuni di valutazione, informazione al pubblico e recepimento nazionale.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e, per effetto del recepimento, alle autorità competenti chiamate a valutare e gestire la qualità dell'aria ambiente nelle zone e negli agglomerati del territorio nazionale. Riguarda in particolare le concentrazioni di benzene e di monossido di carbonio nell'aria ambiente, la relativa misurazione, modellizzazione, informazione al pubblico e l'adozione di misure per il rispetto dei valori limite. Non disciplina l'aria interna, se non come profilo di ricerca richiamato nei considerando; le deroghe e le proroghe riguardano solo il benzene e solo in condizioni tassative.

Direttiva 2000/69/CE sul benzene e sul monossido di carbonio nell'aria ambiente

La direttiva si inserisce nel quadro della direttiva 96/62/CE sulla valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente e traduce in valori limite vincolanti l'obiettivo di tutela della salute umana e dell'ambiente. I considerando evidenziano la necessità di criteri comuni di misurazione, di informazione tempestiva al pubblico e di un riesame fondato sui più recenti dati scientifici e tecnologici.

Obiettivi e finalità

L'articolo 1 definisce la struttura della disciplina: riduzione degli effetti nocivi del benzene e del monossido di carbonio, armonizzazione dei metodi di valutazione, disponibilità di informazioni al pubblico e mantenimento o miglioramento della qualità dell'aria ambiente. La direttiva opera quindi come atto di armonizzazione minima, lasciando agli Stati membri la facoltà di adottare livelli di protezione più elevati.

Ambito di applicazione e definizioni

La direttiva riguarda le concentrazioni di benzene e monossido di carbonio nell'aria ambiente nelle zone e negli agglomerati degli Stati membri. L'articolo 2 rinvia alle definizioni della direttiva 96/62/CE e introduce tre concetti tecnici centrali: soglia di valutazione superiore, soglia di valutazione inferiore e misurazioni fisse. Tali nozioni determinano il mix tra misurazioni, modellizzazione e stima oggettiva da utilizzare per la classificazione delle aree.

Valori limite e obblighi di risultato per gli Stati membri

Per il benzene, l'articolo 3 impone agli Stati membri di assicurare che le concentrazioni non superino il valore limite dell'allegato I alle date ivi previste; il margine di tolleranza si applica secondo l'articolo 8 della direttiva 96/62/CE. Per il monossido di carbonio, l'articolo 4 prevede un obbligo analogo rispetto al valore limite dell'allegato II. Si tratta di obblighi di risultato: gli Stati devono adottare le misure necessarie affinché, nelle date fissate, i limiti siano rispettati.

Proroga limitata per il benzene

La direttiva consente una deroga solo per il benzene. Se il rispetto del limite è difficile a causa delle caratteristiche dispersive del sito o delle condizioni climatiche, e se i provvedimenti necessari comportano gravi problemi socioeconomici, lo Stato membro può chiedere alla Commissione una sola proroga di durata limitata. La proroga può essere concessa, secondo la procedura dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 96/62/CE, per un massimo di cinque anni, a condizione che lo Stato membro:

  • individui le zone e/o gli agglomerati interessati;
  • motivi la richiesta;
  • dimostri di aver adottato tutte le misure ragionevoli per ridurre le concentrazioni e l'area di superamento;
  • descriva gli sviluppi futuri delle misure da adottare ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 96/62/CE. Durante tale proroga il valore limite per il benzene non può comunque superare 10 μg/m3.

Valutazione delle concentrazioni, soglie e rete di monitoraggio

L'articolo 5 stabilisce le soglie di valutazione superiore e inferiore nell'allegato III e prevede il riesame della classificazione di ogni zona o agglomerato almeno ogni cinque anni; il riesame deve essere anticipato se intervengono cambiamenti significativi nelle attività che influenzano le concentrazioni. Gli allegati IV e V definiscono rispettivamente i criteri di localizzazione dei punti di campionamento e il numero minimo di stazioni di misurazione fisse quando queste siano l'unica fonte di informazione. Se le misurazioni sono integrate con inventari, metodi indicativi e modellizzazione, il numero di stazioni e la risoluzione delle altre tecniche devono comunque essere sufficienti a determinare correttamente le concentrazioni.

Metodi di valutazione e riferimenti tecnici

Per le aree in cui non sono prescritte misurazioni, la direttiva consente il ricorso a modellizzazione o stima oggettiva. L'allegato VII individua i metodi di riferimento: per il benzene, campionamento a pompaggio su cartuccia di assorbente e successiva gascromatografia; per il monossido di carbonio, spettrometria infrarossa non dispersiva (NDIR). Sono ammesse tecniche o metodi nazionali equivalenti, purché ne sia dimostrata l'equivalenza. Gli allegati VI e VII precisano inoltre gli obiettivi di qualità dei dati, la normalizzazione dei risultati a 293 K e 101,3 kPa e le indicazioni per la compilazione dei risultati della valutazione.

Informazione del pubblico e trasparenza

L'articolo 7 impone agli Stati membri di diffondere in modo sistematico informazioni aggiornate sulle concentrazioni di benzene e monossido di carbonio. Le informazioni devono essere trasmesse al pubblico e a specifici organismi interessati, anche tramite mezzi radiotelevisivi, stampa, schermi informativi, reti informatiche, televideo, telefono o fax. Le informazioni sul benzene vanno aggiornate almeno ogni tre mesi, o mensilmente se fattibile, come media degli ultimi 12 mesi; quelle sul monossido di carbonio almeno ogni giorno, o orariamente se fattibile, come media massima su 8 ore. Devono essere indicati i superamenti dei valori limite, una breve valutazione e dati pertinenti sugli effetti sulla salute. I piani e programmi adottati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 96/62/CE devono essere resi accessibili agli stessi soggetti, in forma chiara, comprensibile e accessibile.

Ruolo della Commissione, comitato e aggiornamenti tecnici

La Commissione è assistita dal comitato previsto dalla direttiva 96/62/CE; trovano applicazione gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, con termine di tre mesi per la fase prevista dall'articolo 5, paragrafo 6. Gli adeguamenti al progresso scientifico e tecnico sono ammessi, ma non possono alterare i valori limite. I margini di discrezionalità lasciati agli Stati membri sono quindi limitati alla scelta di misure, tecniche e organizzazione del monitoraggio, non alla rimodulazione dei limiti sostanziali.

Relazione di riesame e possibile evoluzione normativa

Entro il 31 dicembre 2004 la Commissione deve presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esperienza applicativa della direttiva, tenendo conto della ricerca scientifica sugli effetti del benzene e del monossido di carbonio, degli sviluppi tecnologici e dell'esperienza degli Stati membri. La relazione deve valutare anche l'andamento della qualità dell'aria fino al 2010 e oltre, la riduzione ulteriore delle emissioni, le strategie combinate e le esigenze informative; se del caso, può essere accompagnata da proposte di modifica, incluse eventuali ulteriori proroghe del calendario relativo al benzene.

Recepimento, sanzioni ed entrata in vigore

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 13 dicembre 2002 e informare immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dallo Stato membro. Occorre inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne essenziali. Le sanzioni per le violazioni della normativa nazionale di attuazione devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è rivolta agli Stati membri.

Disposizioni principali

Obiettivi della direttiva

L'articolo 1 individua quattro obiettivi: fissare valori limite per benzene e monossido di carbonio per evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente; definire metodi e criteri comuni di valutazione; assicurare un'informazione adeguata al pubblico; mantenere la qualità dell'aria dove è buona e migliorarla altrove.

Definizioni e soglie di valutazione

L'articolo 2 rinvia alle definizioni della direttiva 96/62/CE e introduce le nozioni di soglia di valutazione superiore, soglia di valutazione inferiore e misurazioni fisse, tutte richiamate all'allegato III e collegate ai criteri di valutazione dell'aria ambiente.

Valore limite per il benzene e margine di tolleranza

L'articolo 3 impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché le concentrazioni di benzene non superino il valore limite dell'allegato I alle date ivi indicate. Il margine di tolleranza dell'allegato I si applica secondo l'articolo 8 della direttiva 96/62/CE.

Proroga limitata per il benzene

Sempre l'articolo 3 consente, in casi di difficoltà dovute alle caratteristiche dispersive del sito o alle condizioni climatiche e in presenza di gravi problemi socioeconomici, di chiedere alla Commissione una sola proroga di durata limitata. La proroga può essere concessa, secondo la procedura dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 96/62/CE, per un massimo di cinque anni, se lo Stato membro designa le zone o gli agglomerati interessati, motiva la richiesta, dimostra di aver adottato tutte le misure ragionevoli e illustra le misure future; durante la proroga il valore limite per il benzene non può comunque superare 10 μg/m3.

Valore limite per il monossido di carbonio

L'articolo 4 impone agli Stati membri di garantire che le concentrazioni di monossido di carbonio non superino il valore limite dell'allegato II alle date ivi indicate. Si applica il relativo margine di tolleranza secondo l'articolo 8 della direttiva 96/62/CE.

Valutazione delle concentrazioni e rete di monitoraggio

L'articolo 5 disciplina le soglie di valutazione superiore e inferiore, il riesame della classificazione di zone e agglomerati almeno ogni cinque anni e l'anticipo del riesame in caso di cambiamenti significativi delle attività che incidono sulle concentrazioni. Regola inoltre la localizzazione dei punti di campionamento, il numero minimo di stazioni fisse, il ricorso a misurazioni integrate con altre fonti, la possibilità di usare modellizzazione o stima oggettiva quando non sono prescritte misurazioni, i metodi di riferimento dell'allegato VII e l'obbligo di comunicare alla Commissione i metodi usati per la valutazione preliminare entro la data di cui all'articolo 10.

Adeguamenti tecnici e comitato

L'articolo 6 istituisce l'assistenza di un comitato della direttiva 96/62/CE. Le misure di esecuzione seguono la decisione 1999/468/CE; il termine dell'articolo 5, paragrafo 6, di tale decisione è fissato a tre mesi. Gli adattamenti al progresso scientifico e tecnico possono riguardare criteri e tecniche di valutazione e modalità di trasmissione delle informazioni, ma non possono modificare direttamente o indirettamente i valori limite.

Informazione del pubblico

L'articolo 7 impone la diffusione sistematica di informazioni aggiornate su benzene e monossido di carbonio al pubblico e a organismi interessati. Per il benzene le informazioni, come media degli ultimi 12 mesi, vanno aggiornate almeno ogni tre mesi o mensilmente se fattibile; per il monossido di carbonio, come media massima consecutiva su 8 ore, almeno giornalmente o, se fattibile, ogni ora. Le informazioni devono indicare ogni superamento dei valori limite, includere una breve valutazione e dati sugli effetti sulla salute, e i piani o programmi adottati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 96/62/CE devono essere resi accessibili anche a tali organismi.

Relazione della Commissione e riesame

L'articolo 8 obbliga la Commissione a presentare entro il 31 dicembre 2004 una relazione sull'esperienza acquisita, con riferimento alla ricerca scientifica sugli effetti dell'esposizione, allo stato della qualità dell'aria, ai progressi tecnologici e ai metodi di misurazione e valutazione. La relazione deve considerare anche la possibilità di ulteriori riduzioni delle emissioni, strategie combinate, esigenze informative e l'esperienza applicativa degli Stati membri; se opportuno, deve essere accompagnata da proposte di modifica, comprese eventuali ulteriori proroghe del calendario per il benzene.

Sanzioni nazionali

L'articolo 9 demanda agli Stati membri la determinazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni nazionali di attuazione, con obbligo di prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Termine di recepimento e notifiche

L'articolo 10 impone agli Stati membri di mettere in vigore le disposizioni necessarie entro il 13 dicembre 2002 e di informare immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli Stati membri; va inoltre trasmesso il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 11 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'articolo 12 indica come destinatari gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambientequalità dell'ariasalute pubblicamonitoraggio ambientaleinformazione al pubblico

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