Sentenza n. 1189/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza n. 303/2023 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore - Sezione Lavoro, il 16.2.2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica per le annualità scolastiche 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, notificata all’amministrazione e passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto a usufruire del beneficio della carta elettronica previsto dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 per quattro annualità scolastiche. Ha dedotto la mancata esecuzione della pronuncia nonostante il decorso del termine di legge e ha chiesto, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio il Ministero ha comunicato di avere corrisposto, il 16 maggio 2023, i voucher relativi a tutte le annualità riconosciute dalla sentenza, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l’amministrazione aveva dato integrale esecuzione alla sentenza azionata nelle more del giudizio. Quanto alle spese, le ha compensate per metà, valorizzando l’adempimento intervenuto nel corso della causa, e ha posto la restante metà a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, in considerazione della precedente inerzia amministrativa. Il Ministero è stato condannato a pagare alla ricorrente € 500,00 per compensi professionali, oltre agli accessori di legge, al rimborso forfettario del 15% e alla rifusione del contributo unificato se versato. È stata disposta la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
La ricorrente ha utilizzato il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione in base alla quale la sentenza del giudice ordinario aveva riconosciuto il diritto della ricorrente al beneficio della carta elettronica per le annualità indicate.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione esegue integralmente, nelle more del giudizio di ottemperanza, il comando contenuto nella sentenza azionata, viene meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- L’adempimento dell’amministrazione intervenuto durante il giudizio di ottemperanza può giustificare la compensazione parziale delle spese, mentre la restante parte può essere posta a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, tenendo conto della precedente inerzia e della necessità di ricorrere al giudice.
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