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Sentenza

Sentenza n. 2211/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502171

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 3.469,67, oltre interessi, per ferie non godute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Agrigento n. 984/2025, che aveva condannato il Ministero al pagamento dell’indennità per ferie non godute. Ha inoltre chiesto la fissazione di una penalità di mora per ogni giorno di ulteriore ritardo. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dedotto ragioni ostative all’adempimento. Il giudicato era stato attestato dalla cancelleria il 27 ottobre 2025; la sentenza era stata notificata all’amministrazione il 15 novembre 2025. Il TAR ha verificato la proponibilità dell’azione, compreso il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso. Ha affermato che il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Rilevato l’inadempimento del Ministero, ha ordinato all’amministrazione di accreditare alla ricorrente la somma dovuta a titolo di indennità per ferie non godute, oltre agli interessi indicati nel titolo esecutivo, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Ha accolto anche la domanda di penalità di mora, determinandola in misura pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta per ogni giorno di ulteriore ritardo, dalla notificazione della sentenza sino all’integrale adempimento. Decorso inutilmente il termine di 60 giorni, il commissario ad acta nominato in sentenza potrà intervenire, su istanza della parte, entro un ulteriore termine di 60 giorni, compiendo gli atti necessari all’esecuzione del giudicato, anche tramite delega. Le spese di lite, liquidate in euro 500 oltre accessori, sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza e consentono di chiedere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Rende ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha rilevato il rispetto nel caso concreto.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.

  • art. 1, comma 781, lett. a), l. 208/2015

    Ha modificato la disciplina della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    La disposizione, relativa ai giudizi di ottemperanza per i decreti emessi ai sensi della legge Pinto, è stata ritenuta applicabile per analogia anche ad altre condanne al pagamento di somme di denaro, escludendo un compenso ulteriore per il commissario ad acta in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’amministrazione obbligata non abbia adempiuto spontaneamente.
  • Per l’esecuzione di una condanna pecuniaria pronunciata nei confronti di una pubblica amministrazione devono essere rispettati gli adempimenti e il termine dilatorio previsti dall’art. 14 d.l. 669/1996; verificato tale presupposto, l’inadempimento dell’amministrazione legittima l’ordine giudiziale di pagamento.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la penalità di mora può essere disposta quando l’inadempimento si protragga senza giustificazione, l’attività richiesta dal giudicato non presenti particolare complessità e la penalità non produca un effetto manifestamente iniquo.
  • La penalità di mora può essere parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta per ogni giorno di ulteriore ritardo, decorrendo dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’integrale adempimento.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento al mancato adempimento dell’amministrazione entro il termine assegnato e all’istanza della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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