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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38826/2022 del 14/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 23/09/2021 con cui il Tribunale del riesame, in esito al rinvio della Corte di cassazione, ha confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). Il ricorrente deduceva: (1) incompatibilità dei componenti del collegio che ha deciso il rinvio (violazione art. 34 c.p.p.); (2) costituzionalità e incompatibilità processuale dell'art. 34 e dell'art. 623 c.p.p.; (3) in subordine richiesta di rimessione alle Sezioni Unite per contrasto giurisprudenziale; (4) vizio di motivazione e violazione delle indicazioni contenute nella sentenza di annullamento della Cassazione, lamentando che il Tribunale del riesame non avrebbe dimostrato l'elemento organizzativo richiesto per qualificare il fatto come associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I primi tre motivi sono stati dichiarati inammissibili: la giurisprudenza prevalente considera l'incompatibilità motivo di ricusazione e non causa di nullità automatica degli atti quando non sia stata tempestivamente fatta valere; inoltre non sussiste contrasto giurisprudenziale idoneo a giustificare le Sezioni Unite. Sul merito del quarto motivo, la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adempiuto all'obbligo di colmare le carenze indicate nella pronuncia di annullamento, fornendo una motivazione coerente e adeguata in termini di gravità indiziaria circa l'esistenza di un'organizzazione, seppur rudimentale: elementi valutati comprensivamente includono la ripartizione territoriale delle 'piazze' di spaccio, la ricorrenza di modalità operative consolidate, rapporti di parentela e di dipendenza dai referenti (fratelli Mendico), conversazioni intercettate, il ruolo specifico attribuito a Buonamano (trasporto di partita di stupefacente, verifica qualità, rapporti finanziari e intervento della madre per saldare un debito), e le dichiarazioni del collaboratore di giustizia. La valutazione è stata ritenuta congrua nell'ambito dell'apprezzamento della gravità indiziaria e non manifestamente illogica o contraddittoria.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    Norma che sanziona l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. La Corte sottolinea che per la configurazione non è richiesta un'organizzazione complessa: è sufficiente una organizzazione minima stabile che consenta il perseguimento del programma criminoso. L'elemento organizzativo è distintivo rispetto al concorso semplice ma può risultare da strutture rudimentali e da caratteristiche quali ripartizione territoriale, ruoli, continuità e solidarietà.

  • Codice di procedura penale, art. 273

    Riguarda la gravità indiziaria quale parametro per le misure cautelari. La Corte valuta gli elementi alla luce della qualita' di probabilità qualificata della colpevolezza richiesta dall'art. 273 per la misura cautelare.

  • Codice penale, art. 110 e d.P.R. 309/1990, art. 73

    Richiamati per distinguere l'associazione (art. 74) dal concorso di persone in reato (art. 110 e art. 73 d.P.R. 309/90): la differenza fondamentale è l'elemento organizzativo, che non si esaurisce nell'accordo ma richiede una struttura stabile.

  • Codice di procedura penale, art. 34

    Norma sulle cause di incompatibilità dei magistrati. La Corte ricorda che l'incompatibilità va proposta mediante ricusazione; se non è stata esercitata la ricusazione, la partecipazione del magistrato al giudizio non determina di per sé la nullità degli atti.

  • Codice di procedura penale, art. 179, comma 1

    Richiamato per evidenziare che la nullità per incompatibilità non è automatica ma sottratta alla previsione generale se non è stata esperita la ricusazione nei termini.

  • Codice di procedura penale, art. 623, comma 1, lett. a)

    Norma che disciplina l'incidente di libertà davanti alla Corte di cassazione. La Corte osserva che non impone la diversa composizione del collegio nel giudizio di rinvio e che il procedimento incidentale non equivale a un accertamento del merito da parte della Corte che giustifichi incompatibilità.

  • Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

    Richiamato per la trattazione scritta del ricorso (procedura COVID/semplificata); la trattazione è stata disposta per iscritto ai sensi della norma.

Massime di principio

  • Per qualificare un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti occorre dimostrare, in termini di gravità indiziaria, non solo un accordo criminoso ma anche una organizzazione stabile: tuttavia l'organizzazione può essere minima e rudimentale purché idonea a garantire continuità e coordinamento.
  • La mera fungibilità o interscambiabilità dei ruoli tra partecipi non esclude automaticamente l'associazione; viceversa, l'invocata fungibilità non deve essere utilizzata per mascherare l'assenza di una struttura organizzativa chiara.
  • Singoli episodi (es. un trasporto) possono contribuire a fondare il sospetto di appartenenza associativa solo se inquadrati nel contesto probatorio complessivo che evidenzi collegamenti, continuità, ripetizione di modalità operative e riferimenti territoriali.
  • Elementi indiziari utili a dimostrare l'elemento organizzativo includono: ripartizione territoriale delle 'piazze' di spaccio, uso di linguaggio convenzionale/criptico, ruoli (anche familiari) persistenti, dinamiche di approvvigionamento e distribuzione, interventi per la gestione di debiti/forniture e dichiarazioni di collaboratori di giustizia; la valutazione va fatta nella prospettiva della gravità indiziaria, non del giudizio di merito.
  • Le questioni di incompatibilità del giudice devono essere tempestivamente praticate mediante ricusazione; in mancanza la partecipazione del magistrato al giudizio non determina la nullità degli atti.
  • Sulle pronunce di annullamento con rinvio, il giudice del rinvio deve colmare le carenze indicate dalla Corte di cassazione; se lo fa con argomentazione coerente e non manifestamente illogica, la conferma della misura cautelare è legittima.

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