Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27221/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Dinari Faroc era stato ritenuto responsabile del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3 lett. a) e d) e 3‑bis, d.lgs. 286/1998) dopo essere stato fermato a Pontebba insieme a un complice, subito dopo la segnalazione e il controllo di numerosi stranieri privi di documenti. La condanna si fondava, in particolare, sui video rinvenuti nei telefoni di Dinari e del complice, che riprendevano lo sbarco dei migranti e le loro dichiarazioni delle generalità, nonché sulle indagini e i contatti telefonici. In sede di cassazione il ricorrente ha dedotto tre motivi: (1) vizio processuale per il diniego della rinnovazione dell'esame del teste Macrì dopo il mutamento del collegio (contestando l'applicazione dell'art. 495, comma 4‑ter c.p.p.); (2) vizio di valutazione probatoria e divieto di testimonianza indiretta degli agenti di polizia giudiziaria circa dichiarazioni rese dagli stranieri; (3) mancanza di prova delle aggravanti (numero dei trasportati e pluralità degli agenti), contestando l'esistenza di un terzo veicolo e la quantificazione dei soggetti trasportati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti o manifestamente infondati. Sul primo punto ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 495, comma 4‑ter c.p.p.: la rinnovazione può essere negata se il precedente esame è stato integralmente documentato mediante riproduzione audiovisiva e la registrazione è a disposizione, senza che sia necessario provare che il nuovo collegio abbia effettivamente visionato la registrazione; inoltre la difesa non aveva indicato specifiche esigenze che giustificassero la rinnovazione. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che la valutazione probatoria era corretta: i video rinvenuti sui telefoni dei due conducenti mostravano i clandestini che dichiaravano le loro generalità e dunque costituivano elemento diretto di prova; la censura sul divieto di testimonianza indiretta non era fondata. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto non manifestamente illogica la motivazione della Corte territoriale circa le aggravanti: il numero complessivo dei clandestini (oltre 20) e gli elementi indiziari (video, contatti telefonici, ragioni logistiche) giustificavano l'applicazione delle aggravanti e l'ipotesi di un terzo veicolo/ulteriori complici. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286

    commi 3 lett. a) e d) e 3‑bis

    Il reato contestato è il trasporto di stranieri privi di titolo di ingresso; la Corte territoriale ha ritenuto sussistenti le aggravanti (numero dei trasportati e pluralità di soggetti agenti) sulla base dei video, del conteggio complessivo dei clandestini e degli elementi indiziari relativi all'organizzazione del trasporto

  • art. 495, comma 4‑ter c.p.p.

    introdotto dall'art. 30, comma 1, lett. f) d.lgs. n. 150/2022 (riforma Cartabia)

    Stabilisce il diritto alla rinnovazione dell'esame in caso di mutamento del giudice salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi audiovisivi; la Corte ha interpretato che è sufficiente la esistenza e la disponibilità della registrazione per escludere la rinnovazione, a meno che la parte non indichi specifiche esigenze che la rendano necessaria

  • art. 525 c.p.p.

    principio di immutabilità del giudice

    Richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto alla rinnovazione; la Corte ha però precisato che la disciplina contenuta nell'art. 495, comma 4‑ter specifica il caso delle dichiarazioni audiovisive già rese e documentate

Massime di principio

  • La videoregistrazione integrale di una deposizione già resa in dibattimento è elemento sufficiente, ai sensi dell'art. 495 comma 4‑ter c.p.p., per motivare il diniego della rinnovazione dell'esame dopo il mutamento del collegio, purché la registrazione sia disponibile; non è necessario provare che il nuovo giudice abbia materialmente visionato il filmato
  • La parte che chiede la rinnovazione deve indicare specifiche esigenze e ragioni concrete per cui la rinnovazione è necessaria; mere asserzioni generiche o non verbalizzate hanno scarso rilievo
  • I filmati contenuti in telefoni o altri dispositivi, se attinenti e autenticati, costituiscono prova diretta che può consolidare la responsabilità dell'imputato, specie se riscontrati da elementi analoghi nei dispositivi di altri soggetti coinvolti
  • Le dichiarazioni rese dai trasportati, se riprese dal video, possono essere valutate direttamente dal giudice; la censura sulla testimonianza 'indiretta' degli agenti di polizia perde forza quando l'elemento probatorio (il video) documenta le dichiarazioni stesse
  • Le aggravanti relative al numero dei trasportati e alla pluralità di soggetti agenti possono essere provate anche con mezzi indiziari (conteggio complessivo dei clandestini, considerazioni logistiche sull'impossibilità di trasportare tutti con i mezzi fermati, contatti telefonici tra conducenti), purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti
  • In casi simili è opportuno per la difesa chiedere esplicitamente l'esibizione e la riproduzione in udienza delle registrazioni audiovisive, chiedere la verifica forense dei file e motivare dettagliatamente la necessità della rinnovazione dell'esame se il collegio è mutato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.