Cassazione Penale, Sentenza n. 27221/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Dinari Faroc era stato ritenuto responsabile del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3 lett. a) e d) e 3‑bis, d.lgs. 286/1998) dopo essere stato fermato a Pontebba insieme a un complice, subito dopo la segnalazione e il controllo di numerosi stranieri privi di documenti. La condanna si fondava, in particolare, sui video rinvenuti nei telefoni di Dinari e del complice, che riprendevano lo sbarco dei migranti e le loro dichiarazioni delle generalità, nonché sulle indagini e i contatti telefonici. In sede di cassazione il ricorrente ha dedotto tre motivi: (1) vizio processuale per il diniego della rinnovazione dell'esame del teste Macrì dopo il mutamento del collegio (contestando l'applicazione dell'art. 495, comma 4‑ter c.p.p.); (2) vizio di valutazione probatoria e divieto di testimonianza indiretta degli agenti di polizia giudiziaria circa dichiarazioni rese dagli stranieri; (3) mancanza di prova delle aggravanti (numero dei trasportati e pluralità degli agenti), contestando l'esistenza di un terzo veicolo e la quantificazione dei soggetti trasportati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti o manifestamente infondati. Sul primo punto ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 495, comma 4‑ter c.p.p.: la rinnovazione può essere negata se il precedente esame è stato integralmente documentato mediante riproduzione audiovisiva e la registrazione è a disposizione, senza che sia necessario provare che il nuovo collegio abbia effettivamente visionato la registrazione; inoltre la difesa non aveva indicato specifiche esigenze che giustificassero la rinnovazione. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che la valutazione probatoria era corretta: i video rinvenuti sui telefoni dei due conducenti mostravano i clandestini che dichiaravano le loro generalità e dunque costituivano elemento diretto di prova; la censura sul divieto di testimonianza indiretta non era fondata. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto non manifestamente illogica la motivazione della Corte territoriale circa le aggravanti: il numero complessivo dei clandestini (oltre 20) e gli elementi indiziari (video, contatti telefonici, ragioni logistiche) giustificavano l'applicazione delle aggravanti e l'ipotesi di un terzo veicolo/ulteriori complici. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286
commi 3 lett. a) e d) e 3‑bis
Il reato contestato è il trasporto di stranieri privi di titolo di ingresso; la Corte territoriale ha ritenuto sussistenti le aggravanti (numero dei trasportati e pluralità di soggetti agenti) sulla base dei video, del conteggio complessivo dei clandestini e degli elementi indiziari relativi all'organizzazione del trasporto
art. 495, comma 4‑ter c.p.p.
introdotto dall'art. 30, comma 1, lett. f) d.lgs. n. 150/2022 (riforma Cartabia)
Stabilisce il diritto alla rinnovazione dell'esame in caso di mutamento del giudice salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi audiovisivi; la Corte ha interpretato che è sufficiente la esistenza e la disponibilità della registrazione per escludere la rinnovazione, a meno che la parte non indichi specifiche esigenze che la rendano necessaria
art. 525 c.p.p.
principio di immutabilità del giudice
Richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto alla rinnovazione; la Corte ha però precisato che la disciplina contenuta nell'art. 495, comma 4‑ter specifica il caso delle dichiarazioni audiovisive già rese e documentate
Massime di principio
- La videoregistrazione integrale di una deposizione già resa in dibattimento è elemento sufficiente, ai sensi dell'art. 495 comma 4‑ter c.p.p., per motivare il diniego della rinnovazione dell'esame dopo il mutamento del collegio, purché la registrazione sia disponibile; non è necessario provare che il nuovo giudice abbia materialmente visionato il filmato
- La parte che chiede la rinnovazione deve indicare specifiche esigenze e ragioni concrete per cui la rinnovazione è necessaria; mere asserzioni generiche o non verbalizzate hanno scarso rilievo
- I filmati contenuti in telefoni o altri dispositivi, se attinenti e autenticati, costituiscono prova diretta che può consolidare la responsabilità dell'imputato, specie se riscontrati da elementi analoghi nei dispositivi di altri soggetti coinvolti
- Le dichiarazioni rese dai trasportati, se riprese dal video, possono essere valutate direttamente dal giudice; la censura sulla testimonianza 'indiretta' degli agenti di polizia perde forza quando l'elemento probatorio (il video) documenta le dichiarazioni stesse
- Le aggravanti relative al numero dei trasportati e alla pluralità di soggetti agenti possono essere provate anche con mezzi indiziari (conteggio complessivo dei clandestini, considerazioni logistiche sull'impossibilità di trasportare tutti con i mezzi fermati, contatti telefonici tra conducenti), purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti
- In casi simili è opportuno per la difesa chiedere esplicitamente l'esibizione e la riproduzione in udienza delle registrazioni audiovisive, chiedere la verifica forense dei file e motivare dettagliatamente la necessità della rinnovazione dell'esame se il collegio è mutato
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