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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05991/2024 del 06/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consulente tecnico)

La controversia

La lite nasce da un’opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 proposta contro il decreto di liquidazione del compenso spettante a un consulente tecnico d’ufficio nominato in una causa civile relativa ad abusi edilizi su un immobile. Il consulente era stato incaricato di accertare gli abusi, individuare la verosimile data di costruzione di una recinzione e quantificare il costo delle opere necessarie alla eliminazione degli abusi e delle spese di eventuale sanatoria. Il giudice dell’opposizione ha ridotto il compenso liquidandolo a scaglioni ex art. 11 d.m. 30 maggio 2002, ha applicato una decurtazione per il ritardo nel deposito dell’elaborato e ha compensato le spese. La parte opponente ha ricorso per cassazione censurando la compensazione delle spese perché il consulente sarebbe risultato integralmente soccombente all’esito dell’opposizione; il consulente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, contestando: 1) l’applicazione del criterio a scaglioni anziché a vacazioni, sostenendo che uno dei quesiti non aveva contenuto monetario e richiedeva un accertamento autonomo; 2) la riduzione del compenso per il ritardo, lamentando che non fosse stata motivata la mancata applicazione dell’aumento fino al doppio previsto per prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondato il ricorso incidentale del consulente: l’indagine era unitaria, perché tutti i quesiti erano funzionali alla determinazione del deprezzamento dell’immobile e dei costi di ripristino, sicché correttamente il giudice di merito aveva applicato un unico criterio di liquidazione a scaglioni; la mancanza di certezza assoluta sul valore non imponeva il ricorso alle vacazioni, che hanno carattere residuale. Ha inoltre ritenuto corretta la decurtazione per il ritardo, trattandosi di riduzione legale vincolata e non discrezionale. È stato respinto anche il ricorso principale sulla compensazione delle spese: il procedimento ex art. 170 d.P.R. 115/2002 non è una mera impugnazione ma un giudizio contenzioso in cui il giudice verifica autonomamente la liquidazione legale, e la riduzione dell’importo non equivale a soccombenza piena del consulente, poiché a quest’ultimo è comunque stato riconosciuto un compenso. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza e sono stati posti gli obblighi sul contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. 115/2002

    Il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso dell’ausiliario introduce un procedimento contenzioso; il giudice deve verificare la correttezza della liquidazione secondo i criteri legali e regolare le spese secondo soccombenza, nei limiti del petitum.

  • art. 11 d.m. 30 maggio 2002

    Per la consulenza in materia di costruzioni edilizie, quando l’indagine è unitaria e l’utilità è determinata o determinabile, si applica il criterio di liquidazione a scaglioni e non quello a vacazioni.

  • art. 1 d.m. 30 maggio 2002

    Il criterio a vacazioni ha carattere residuale e non si applica quando il valore dell’utilità accertata è determinato o determinabile.

  • art. 52 d.P.R. 115/2002

    La riduzione del compenso per il ritardo nel deposito dell’elaborato è una sanzione legale vincolata, applicabile anche in caso di ritardo minimo, senza margini discrezionali del giudice.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; tuttavia, nel procedimento di opposizione alla liquidazione del compenso del consulente, la soccombenza va apprezzata in relazione all’esito complessivo del giudizio contenzioso.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La compensazione delle spese deve essere sorretta da adeguata motivazione nei casi previsti dalla legge.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di dedotta violazione di legge su cui sono stati articolati i motivi di ricorso principale e incidentale.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice dell’opposizione non può attribuire più di quanto richiesto, ma può verificare autonomamente la corretta applicazione dei criteri legali di liquidazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In presenza dei presupposti processuali, va dato atto dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione del compenso dell’ausiliario ex art. 170 d.P.R. 115/2002, il giudice non si limita a controllare formalmente il provvedimento, ma procede a una verifica piena della liquidazione secondo i criteri legali applicabili, nei limiti del petitum.
  • In materia di consulenze tecniche su abusi edilizi, quando i quesiti sono plurimi ma l’indagine è sostanzialmente unica e finalizzata alla stima del deprezzamento o dei costi di ripristino, il compenso va liquidato con un solo criterio; se l’utilità è determinata o determinabile, il criterio a scaglioni prevale su quello a vacazioni, che resta residuale.
  • La mancanza di assoluta certezza del valore non basta a imporre la liquidazione a vacazioni, potendo il giudice fondare la liquidazione anche sui valori indicati dal consulente se congrui e ricavabili dagli atti.
  • L’aumento del compenso fino al doppio per prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà è eccezionale e richiede un quid pluris rispetto alla mera collocazione della prestazione al livello massimo della tariffa; se concesso, deve essere motivato, ma la sua mancata concessione non è di per sé sindacabile se la liquidazione resta entro i parametri tariffari.
  • La riduzione percentuale del compenso per ritardo nel deposito dell’elaborato peritale ha natura sanzionatoria e vincolata: opera secondo il dato normativo e non dipende da una valutazione discrezionale del giudice, anche quando il ritardo sia minimo.
  • Ai fini della regolazione delle spese nel giudizio di opposizione alla liquidazione del compenso del consulente, la soccombenza va valutata in relazione all’esito complessivo del procedimento; la riduzione dell’importo liquidato non equivale necessariamente a piena soccombenza dell’ausiliario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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