Cassazione Penale, Sentenza n. 14879/2023 del 07/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per il reato di ricettazione di una macchina fotografica NIKON e accessori. Il ricorrente deduce errata applicazione della legge penale con riferimento alla presunta sussistenza di elementi indiziari relativi al delitto presupposto e censura violazione di legge, contraddittorietà e illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.), nonché la mancata derubricazione nella fattispecie contravvenzionale prevista dall'art. 712 cod. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perche' "il fatto non sussiste". La Corte ha ritenuto insufficienti e neutri gli indizi addotti dai giudici di merito (il pregio dell'apparecchio, il suo essere detenuto in un borsone nell'auto del padre, e l'apparente incongruenza del prezzo dichiarato) a provare la provenienza illecita del bene. Inoltre ha osservato che l'ammissione da parte dell'imputato di avere comprato l'apparecchio per 40/50 euro riguarda l'elemento soggettivo e non può, da sola e in presenza di controversia circa il reato presupposto, essere usata come prova concludente dell'esistenza di quel reato.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Le censure mosse erano fondate sulle ipotesi di violazione di legge e motivazione contraddittoria/illogica; la Corte ha analizzato se i giudici di merito avessero adeguatamente motivato la valutazione degli indizi
art. 712 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma della fattispecie contravvenzionale che avrebbe dovuto essere considerata come possibile derubricazione; la Corte di legittimità non ha proceduto a una derubricazione ma ha annullato per insussistenza del fatto
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamata)
Sez. 2, n. 10101/2009; Sez. 1, n. 29486/2013; Sez. 1, n. 46419/2019
E' richiamato il principio secondo cui, nel delitto di ricettazione, non è necessario l'accertamento giudiziale del reato presupposto per affermare la responsabilità: il giudice può basarsi su proofe logiche. Tuttavia, anche tali prove logiche devono essere adeguatamente motivate e congruenti; nella specie non lo sono state
Massime di principio
- Per la ricettazione la provenienza illecita del bene può essere dedotta anche per via indiziaria, ma gli indizi devono essere collegati logicamente e adeguatamente motivati dai giudici di merito
- La semplice elevata valore commerciale del bene o la sua conservazione in un borsone non sono, da soli, indizi idonei a provare la provenienza illecita
- La dichiarazione dell'imputato di aver pagato un prezzo molto basso per il bene incide sull'elemento soggettivo ma non può costituire prova conclusiva dell'esistenza del reato presupposto quando quest'ultimo è controverso
- Se la motivazione dei giudici di merito risulta incongrua, contraddittoria o insufficiente nel collegare gli indizi al reato presupposto, la Cassazione può annullare la sentenza anche senza rinvio perche' il fatto non sussiste
- Nelle impugnazioni basate su indizi occorre argomentare il nesso tra circostanze di fatto e conclusione sulla provenienza illecita rispettando i canoni della logica e i principi di valutazione probatoria
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