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Sentenza

Sentenza n. 8258/2026 - Roma, Sezione 3B

per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, prot. n. GSE/P20190070924, con il quale il Gestore ha comunicato, con riferimento a 16 richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici (c.d. RVC), “la decadenza dal diritto all'ottenimento degli incentivi derivanti dal meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica, nonché il recupero di quanto già erogato” (doc. 1 - provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, prot. n. GSE/P20190070924), nella parte in cui dispone la decadenza dal diritto agli incentivi anche in riferimento alla RVC n. 0050816065213R663 (doc. 2 - RVC n. 0050816065213R663); 2) della nota di avvio del procedimento prot. n. GSE/P20180048636 del 6 giugno 2018 (doc. 3 – comunicazione di avvio del procedimento di controllo del 6 giugno 2018); 3) nonché di qualsiasi atto antecedente, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, inclusa la comunicazione di sospensione del procedimento e richiesta integrazioni del GSE prot. GSE/P20190017721 del 29 marzo 2019 (doc. 11); nonché per sentire accertare la nullità o comunque per ottenere l’annullamento 4) dei “chiarimenti operativi” resi dal GSE e pubblicati sul suo sito internet il 17 marzo 2017 (doc. 4 - “chiarimenti operativi” resi dal GSE e pubblicati sul suo sito internet il 17 marzo 2017); 5) della FAQ “Chiarimenti sulle schede standard 3T, 5T, 6T, 7T, 20T”, pubblicati anch'essi sul sito del GSE il 20 marzo 2017 (doc. 5 - FAQ “Chiarimenti sulle schede standard 3T, 5T, 6T, 7T, 20T del 20 marzo 2017); ove necessario, per 6) dichiarare che le istruttorie delle RVC presentate da Meral e oggetto di controllo siano riunite dal GSE e quindi ordinare al medesimo di esaminare congiuntamente i progetti di efficientamento ivi contemplati; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MERAL S.P.A. il 8/7/2020: per l’annullamento del provvedimento del GSE del 17 marzo 2020, prot. n. GSE/P20200010806 con il quale il Gestore ha richiesto la restituzione “di n. 2.022 TEE (1.737 di Tipo II, 285 di Tipo II), indebitamente percepiti nel periodo 2013 – 2018, per un importo complessivo pari a euro 361.118,66” anche in riferimento alla RVC n. 0050816065213R663 (doc. 21 – provvedimento del GSE del 17 marzo 2020, prot. n. GSE/P20200010806). Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MERAL S.P.A. il 2/12/2020 : al fine di ottenere (anche) ai sensi dell'art. 42, comma 3, d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28, come modificato dall' art. 56, comma 7, lettere a), a-bis), b) e c) D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, l’annullamento: 1) del provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, prot. n. GSE/P20190070924, con il quale il Gestore ha comunicato, con riferimento a 16 richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici (c.d. RVC), “la decadenza dal diritto all'ottenimento degli incentivi derivanti dal meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica, nonché il recupero di quanto già erogato” (doc. 1 - provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, prot. n. GSE/P20190070924), nella parte in cui dispone la decadenza dal diritto agli incentivi anche in riferimento alla RVC n. 0050816065213R663 (doc. 2 - RVC n. 0050816065213R663); 2) della nota di avvio del procedimento prot. n. GSE/P20180048636 del 6 giugno 2018 (doc. 3 – comunicazione di avvio del procedimento di controllo del 6 giugno 2018); 3) del provvedimento del GSE del 17 marzo 2020, prot. n. GSE/P20200010806, con il quale il Gestore ha richiesto la restituzione “di n. 2.022 TEE (1.737 di Tipo II, 285 di Tipo II), indebitamente percepiti nel periodo 2013 – 2018, per un importo complessivo pari a euro 361.118,66” anche in riferimento alla RVC n. 0050816065213R663 (doc. 21 – provvedimento del GSE del 17 marzo 2020, prot. n. GSE/P20200010806), impugnato con motivi aggiunti del 30 giugno 2020; 4) nonché di qualsiasi atto antecedente, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; nonché per sentire accertare la nullità o comunque per ottenere l'annullamento 5) dei “chiarimenti operativi” resi dal GSE e pubblicati sul suo sito internet il 17 marzo 2017; 6) della FAQ “Chiarimenti sulle schede standard 3T, 5T, 6T, 7T, 20T”, pubblicati anch'essi sul sito del GSE il 20 marzo 2017 e ove necessario, 7) disporre che le istruttorie delle RVC presentate da Meral e oggetto di controllo siano riunite dal GSE e quindi ordinare al medesimo di esaminare congiuntamente i progetti di efficientamento ivi contemplati.

Giustizia amministrativa202003504

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi per Titoli di Efficienza Energetica e di recupero di 2.022 TEE per euro 361.118,66, con riferimento anche a una specifica richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (gestore degli incentivi)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, nella parte relativa alla richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici n. 0050816065213R663, con cui era stata dichiarata la decadenza dal diritto agli incentivi derivanti dal meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica e disposto il recupero di quanto già erogato. Sono stati inoltre impugnati la comunicazione di avvio del procedimento di controllo, gli atti connessi, i chiarimenti operativi e le FAQ pubblicati dal GSE nel marzo 2017, nonché, con motivi aggiunti, il successivo provvedimento del 17 marzo 2020 di restituzione di 2.022 TEE, pari a euro 361.118,66. La ricorrente ha chiesto anche, ove necessario, la riunione delle istruttorie relative alle diverse richieste di verifica. Il testo non riporta l’esame dei motivi di legittimità, poiché il giudizio è stato definito per rinuncia.

La decisione

Nel corso del giudizio la società ricorrente ha notificato e depositato atto di rinuncia al ricorso principale e ai motivi aggiunti, ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a. La rinuncia è intervenuta dopo che il GSE aveva rigettato, con un successivo provvedimento sostitutivo integrale di quello impugnato con il ricorso introduttivo, l’istanza di riesame proposta ai sensi dell’art. 56, comma 8, d.l. 76/2020. Il TAR ha ritenuto così eliminato l’interesse alla definizione della controversia e ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, senza pronunciarsi sulla legittimità degli atti impugnati o sui motivi dedotti. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi, in considerazione della sopravvenienza che aveva determinato la rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    atto ritualmente notificato ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a.

    La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata e depositata, consente la definizione del giudizio per estinzione.

  • art. 56, comma 8, d.l. 76/2020

    istanza di riesame ex art. 56, co. 8, d.l. 76/2020

    La disposizione è richiamata quale base dell’istanza di riesame presentata dalla società, il cui rigetto con provvedimento sostitutivo ha determinato la sopravvenienza rilevante ai fini della rinuncia.

  • art. 35, comma 2, lett. c, c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili; il testo non esplicita uno specifico impiego nella motivazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti, ritualmente notificata e depositata, determina l’estinzione del giudizio quando il giudice ne prenda atto e non residui interesse alla definizione della controversia.
  • Quando un successivo provvedimento amministrativo sostituisce integralmente l’atto impugnato e determina il venir meno dell’interesse alla decisione, il giudizio può essere definito per rinuncia, senza esame dei motivi di legittimità dedotti.
  • La sopravvenienza che induce il ricorrente a rinunciare al giudizio può costituire giusto motivo per compensare integralmente le spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàIncentivi energetici
RamiProcesso amministrativoEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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