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Ordinanza

Ordinanza n. 141/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600771

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di opere edilizie abusive, con avviso di acquisizione al patrimonio comunale in caso di inottemperanza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il proprietario ha impugnato l'ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Messina, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma dà atto che le doglianze del ricorrente hanno indotto il Comune a disporre la sospensione temporanea dell'efficacia dell'ordinanza limitatamente ai punti 1), 2), 3) e D), fino alla conclusione degli accertamenti istruttori e comunque per non oltre 90 giorni. Risulta inoltre che il ricorrente ha spontaneamente demolito le opere indicate alle lettere A, B e C.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ritenendo insussistente, allo stato, il periculum in mora. La valutazione è fondata, da un lato, sulla sospensione temporanea già disposta dal Comune, ai sensi dell'art. 21-quater l. 241/1990, per alcune parti dell'ordinanza in relazione alle quali erano in corso accertamenti istruttori e, dall'altro, sulla demolizione spontanea delle opere A, B e C da parte del ricorrente. Il giudice ha quindi ritenuto non sussistenti i presupposti per concedere la sospensione giudiziale dell'esecuzione. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto il TAR ha respinto la domanda cautelare per l'insussistenza del periculum in mora.

  • art. 21-quater l. 241/1990

    È stato richiamato quale base normativa del provvedimento comunale con cui è stata temporaneamente sospesa l'efficacia dell'ordinanza di demolizione limitatamente ad alcune opere, in attesa della conclusione degli accertamenti istruttori.

Massime di principio

  • La tutela cautelare non può essere accordata quando, allo stato degli atti, non risulti configurabile un pericolo attuale e concreto di danno grave e irreparabile, anche se l'atto impugnato è astrattamente esecutivo.
  • La sospensione temporanea dell'efficacia del provvedimento impugnato disposta dall'amministrazione, limitatamente alle parti controverse, può far venir meno il periculum in mora necessario per la sospensione giudiziale.
  • La spontanea eliminazione delle opere oggetto dell'ordinanza di demolizione può escludere, con riferimento a tali opere, l'attualità del pregiudizio cautelare dedotto dal destinatario.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniEfficacia ed esecuzione del provvedimentoAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

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