Cassazione Penale, Sentenza n. 3451/2025 del 28/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 09/10/2024 della Corte di appello di Milano che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con arresti domiciliari, anche con dispositivo elettronico. Il ricorrente ha dedotto: carenza di autonoma motivazione sul pericolo di fuga e mancanza di elementi concreti; rilevanza dei legami familiari e del radicamento in Italia (domanda di permesso di soggiorno per ricongiungimento, convivente e figlio nato nel 2022, posizioni economiche/contrattuali della convivente, offerta di lavoro, utenza italiana, nomina difensore); eccezioni procedurali relative ai presupposti per la misura cautelare nelle procedure di estradizione (attestazione del mandato di arresto, urgenza) ed errata valutazione circa la pena applicabile; mancata richiesta o consenso dell'estradando all'applicazione del dispositivo elettronico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità è limitato alle sole violazioni di legge (art. 719 c.p.p.) e che le censure proposte erano, in gran parte, di natura attinente alla valutazione di fatto o alla logica motivazionale non sindacabili in Cassazione. Ha confermato la legittimità della valutazione della Corte di appello secondo cui sussisteva il pericolo di fuga: elementi decisivi sono stati il viaggio dell'imputato in Albania (dove sarebbe stato commesso il reato) e il rientro in Italia nonostante la gravità dei fatti e la pena prevista, l'associazione dei delitti a contesti criminali e la mancanza di elementi che dimostrassero un radicamento idoneo ad escludere il rischio di allontanamento. Ha inoltre rilevato che l'estradando non aveva prestato il consenso all'applicazione del braccialetto elettronico, requisito per i domiciliari con controllo elettronico. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 716 cod. proc. pen.
Usato come riferimento per il presupposto del pericolo di fuga nell'ambito delle misure cautelari in procedura di estradizione; la Corte ha ritenuto sussistente tale pericolo.
art. 715 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai presupposti per l'applicazione provvisoria di misure cautelari in materia di estradizione; la Corte ha ritenuto che i motivi difensivi non abbiano dimostrato l'assenza dei presupposti.
art. 717, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in tema di urgenza richiesta per l'applicazione provvisoria di misure, ma la Corte ha ritenuto la censura generica e non fondata rispetto al rigetto della sostituzione della custodia.
art. 719 cod. proc. pen.
Stabilisce i limiti del controllo in Cassazione sulle decisioni sulla libertà personale: l'impugnazione è ammessa solo per violazione di legge; la Corte ha applicato questo limite per dichiarare inammissibile il ricorso.
art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Richiamato come criterio per valutare il pericolo di fuga (elemento prognostico ancorato a indici concreti); la Corte ha ritenuto che tali criteri fossero stati correttamente considerati dalla Corte territoriale.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare il sindacato sulla motivazione: i vizi logici non tradotti in difetto o apparenza degli argomenti non sono sindacabili in Cassazione.
Convenzione europea di estradizione del 1957
Menziata dalla difesa come parte del quadro regolatorio internazionale; la Corte non ha ritenuto che l'invocazione della Convenzione modifichi i presupposti invocati per il rigetto della richiesta di sostituzione cautelare.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente; la Corte ha disposto la condanna per inammissibilità manifestamente infondata.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma esecutiva richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione; la Cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di rito.
Massime di principio
- In Cassazione le impugnazioni contro provvedimenti de libertate sono ammesse principalmente per violazione di legge: censure puramente critiche sulla valutazione dei fatti o sulla logica motivazionale sono spesso inammissibili.
- Nel procedimento di estradizione il pericolo di fuga si valuta in termini prognostici e può essere fondato su indici vicini nel tempo (es. viaggio nel Paese richiedente, gravità del reato, entità della pena) senza che siano necessarie condotte materiali di inizio effettivo della fuga.
- I legami familiari o di radicamento in Italia non sono automaticamente idonei a escludere il pericolo di fuga: devono essere provati in modo concreto e bilanciati rispetto agli altri indici (gravità dei fatti, precedenti viaggi, contesti criminali collegati).
- La richiesta di misure alternative con controllo elettronico richiede il consenso dell'interessato per l'applicazione del dispositivo; l'assenza di consenso può ostare all'applicazione dei domiciliari con braccialetto.
- Le eccezioni procedurali formali (mancanza di attestazione del mandato di arresto, urgenza, richiamo a convenzioni internazionali) vanno prospettate con precisione e dimostrate: censure generiche sono destinate a soccombere.
- Per resistere efficacemente a misure cautelari in sede di estradizione è utile documentare in modo probatorio il radicamento (contratti di lavoro, documenti di residenza o di permesso, prove di ruolo economico stabile) e contestualizzare eventuali viaggi all'estero per escludere finalità delittuose.
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