Cassazione Penale, Ordinanza n. 12841/2026 del 08/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che l'aveva ritenuta responsabile del reato di ricettazione per il possesso di 25 centraline elettroniche per autovettura, di provenienza ritenuta delittuosa. In cassazione deduceva: 1) violazione di legge e triplice vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità, sostenendo l'insufficienza dell'impianto argomentativo sulla provenienza illecita dei beni; 2) vizio di motivazione sul diniego dell'attenuante del fatto di particolare tenuità ex art. 648, comma 2, c.p., senza però confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, fondata sul non modesto valore economico dei beni; 3) violazione degli artt. 63, comma 3, e 99 c.p. in tema di recidiva e trattamento sanzionatorio, richiamando anche una recente decisione della Corte costituzionale, ma in modo ritenuto inconferente rispetto al caso concreto e senza specifica critica alla decisione di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la Corte di appello aveva logicamente e adeguatamente motivato la provenienza delittuosa delle 25 centraline elettroniche valorizzando il numero dei beni, la loro natura non di uso comune e l'assenza di documentazione sulla provenienza. Ha ritenuto aspecifico il secondo motivo, perché non si confrontava con la motivazione sul valore economico non modesto dei beni, posta a base del diniego dell'attenuante. Ha giudicato parimenti privo di specificità il terzo motivo, sia perché contrastante con quanto accertato in appello sulla natura specifica della precedente condanna, sia perché fondato su un richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 74/2025 inconferente, poiché nel caso non risultava un concorso di circostanze aggravanti. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
L'attenuante prevista dal comma finale dell'art. 648 c.p. è negata quando il valore economico della cosa ricettata non è modesto; la censura che non si confronti con tale ratio è aspecifica.
art. 63, comma 3, c.p.
La questione sulla disciplina del concorso tra circostanze aggravanti e recidiva è stata ritenuta inconferente nel caso concreto, perché non ricorreva un concorso di aggravanti.
art. 99 c.p.
Il motivo di ricorso sulla recidiva è stato ritenuto privo di specificità perché la Corte di appello aveva accertato la natura specifica del precedente penale.
sentenza Corte costituzionale n. 74/2025
È stata richiamata dalla ricorrente, ma la Cassazione ne ha escluso la pertinenza al caso concreto, in assenza del presupposto del concorso di aggravanti.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo è manifestamente infondato quando la sentenza di merito abbia motivato in modo logico e coerente sulla provenienza delittuosa della cosa ricettata, valorizzando indici fattuali convergenti come numero dei beni, loro non comune utilizzabilità e mancanza di documentazione sulla provenienza.
- La doglianza contro il diniego dell'attenuante speciale in materia di ricettazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi fondata sul valore non modesto del bene; in difetto, il motivo è aspecifico e inammissibile.
- Le censure su recidiva e trattamento sanzionatorio devono misurarsi con gli accertamenti in fatto compiuti dal giudice di merito; il richiamo a pronunce della Corte costituzionale è inconferente se il presupposto normativo considerato da quella decisione non ricorre nel caso concreto.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non si confrontano puntualmente con la motivazione impugnata o si fondano su presupposti fattuali incompatibili con quanto accertato dalla sentenza di merito.
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