Cassazione Civile, Ordinanza n. 01959/2024 del 18/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un licenziamento collettivo intimato a seguito della soppressione di una unità produttiva. La società ha delimitato la platea dei lavoratori interessati alla sola sede di L'Aquila, assumendo che le altre sedi fossero geograficamente distanti e organizzate autonomamente. Il lavoratore ha impugnato il recesso, ottenendo nei gradi di merito la declaratoria di illegittimità del licenziamento, la reintegrazione e la tutela risarcitoria di cui all'art. 18, comma 4, l. n. 300/1970. In cassazione la società ha articolato sei motivi: 1) nullità della decisione per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, contestando la condanna generica al risarcimento e la separazione tra an e quantum; 2) e 3) nullità per carenza di interesse ad agire e per indeterminatezza del ricorso introduttivo cumulativo di più lavoratori, poi separato in singoli procedimenti; 4) omessa pronuncia sull'istruttoria richiesta circa le posizioni personali dei singoli ricorrenti; 5) violazione della disciplina dei licenziamenti collettivi, sostenendo che la comparazione non fosse esigibile oltre la sede soppressa per ragioni geografiche e organizzative; 6) in subordine, erronea applicazione della tutela reintegratoria, perché la violazione sarebbe stata solo formale e non sostanziale. La Corte di cassazione ha ritenuto che tutte le questioni fossero già state affrontate in precedenti decisioni rese in controversie analoghe e, richiamando tale orientamento, ha rigettato il ricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società. Ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento collettivo, ritenendo inammissibili o infondati i motivi: il primo perché nuovo e comunque infondato, dato che la domanda dei lavoratori era in realtà una richiesta di condanna generica al risarcimento; i motivi secondo e terzo perché non coglievano la ratio decidendi sull'adeguatezza dell'atto introduttivo e sull'individuazione dei presupposti del diritto azionato; il quarto perché la Corte territoriale aveva implicitamente respinto la richiesta istruttoria; il quinto perché, secondo la giurisprudenza richiamata, nel licenziamento collettivo la delimitazione della platea alla sola sede non può essere giustificata in modo standardizzato senza specifiche ragioni tecnico-produttive e la comparazione può riguardare l'intera organizzazione aziendale; il sesto perché la violazione dei criteri di scelta, quando incide sulla corretta individuazione dei lavoratori da porre in mobilità nell'ambito di più unità produttive, comporta l'applicazione della tutela reintegratoria prevista dall'art. 18, comma 4, l. n. 300/1970. La società è stata inoltre condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 99 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per dedurre la pretesa violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura è stata ritenuta inammissibile o infondata.
art. 112 c.p.c.
Invocato per sostenere che il giudice non potesse pronunciare una condanna generica non domandata; la Corte ha rilevato che la domanda era in realtà formulata in termini generici dai lavoratori.
art. 278 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la pronuncia sull'an del risarcimento; la Corte ha osservato che la domanda introduttiva era già formulata come richiesta generica di risarcimento.
art. 100 c.p.c.
Richiamato per contestare l'interesse ad agire dei singoli lavoratori; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non confrontata con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 414 c.p.c.
Richiamato con riferimento alla sufficienza e determinatezza del ricorso introduttivo; la Corte ha ritenuto adeguata la descrizione dei profili professionali e delle comparazioni.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
Invocato per dedurre una motivazione apparente o mancante; la Corte ha escluso la ricorrenza del vizio.
art. 4, comma 3, l. n. 223 del 1991
La comunicazione di avvio della procedura deve contenere specifiche ragioni tecnico-produttive; la Corte ha ribadito che una motivazione standardizzata è insufficiente quando si circoscrive la platea dei lavoratori.
art. 4, comma 9, l. n. 223 del 1991
Richiamato nel motivo sul sistema sanzionatorio; la Corte ha confermato l'applicazione della tutela reintegratoria nei casi di violazione dei criteri di scelta in presenza di più unità produttive.
art. 5, comma 1, l. n. 223 del 1991
La violazione dei criteri di scelta nell'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità determina, secondo la Corte, l'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 4, l. n. 300/1970.
art. 5, comma 3, l. n. 223 del 1991
Richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla tutela sanzionatoria; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della tutela reintegratoria.
art. 3 l. n. 604 del 1966
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'insindacabilità della scelta imprenditoriale e la non esigibilità della comparazione oltre la sede; la Corte ha respinto la censura.
art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970
Applicato quale tutela conseguente all'illegittimità del licenziamento collettivo per violazione dei criteri di scelta.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito di memoria.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la riserva della motivazione da parte del collegio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
l. n. 92 del 2012
Richiamata quale legge che ha modificato la disciplina dei licenziamenti collettivi e del rito applicabile; la Corte ne applica il sistema sanzionatorio e processuale.
l. n. 300 del 1970
Richiamata quale statuto dei lavoratori, in particolare per la tutela reintegratoria e risarcitoria conseguente all'illegittimità del licenziamento.
Massime di principio
- Nel licenziamento collettivo, la delimitazione della platea dei lavoratori licenziabili a una sola unità produttiva o sede territoriale deve essere sorretta da specifiche e coerenti ragioni tecnico-organizzative indicate nella comunicazione di apertura della procedura; una motivazione standardizzata o meramente geografica non è sufficiente.
- La legittimità della selezione dei lavoratori da collocare in mobilità va verificata in relazione all'intera organizzazione aziendale quando il progetto di ristrutturazione coinvolga più unità produttive; il datore di lavoro non può limitarsi unilateralmente alla sola sede interessata dalla soppressione se ciò altera i criteri legali di scelta.
- Nel giudizio di cassazione, le censure che non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata sono inammissibili; non è sufficiente riproporre in astratto questioni già affrontate se non si critica specificamente il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito.
- La domanda di risarcimento formulata in termini generici può legittimare una pronuncia di condanna generica quando il petitum non sia stato specificato o quantificato; la pretesa di una separazione tra an e quantum non è di per sé causa di nullità.
- La violazione dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo, quando incide sulla corretta individuazione dei lavoratori da licenziare nell'ambito di un progetto riferito a più unità produttive, comporta la tutela reintegratoria prevista dall'art. 18, comma 4, l. n. 300/1970.
- In tema di licenziamento collettivo, l'onere di specificare e provare le esigenze tecnico-produttive che giustificano la delimitazione della platea incombe sul datore di lavoro.
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