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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11700/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica fiscale della Guardia di Finanza, l'Ufficio emetteva un avviso di accertamento nei confronti di una società esercente attività di commercializzazione di prodotti agricoli per l'anno d'imposta 2005, recuperando a tassazione: a) componenti negativi di reddito ritenuti indeducibili; b) rimanenze finali non contabilizzate, relative a fatture di acquisto di merci del 31 dicembre 2005; c) sopravvenienze attive non contabilizzate, derivanti da finanziamenti pubblici erogati nell'ambito di un patto territoriale, che secondo l'Ufficio dovevano essere qualificati come contributi in conto capitale e non in conto impianti. Poiché la società aveva optato per il regime di trasparenza, venivano emessi anche avvisi ai soci in proporzione alle quote di partecipazione. In primo grado i ricorsi venivano accolti in parte; in appello la CTR confermava l'annullamento delle riprese su rimanenze e contributi, ma accoglieva l'appello dell'Ufficio quanto alla posizione dei soci. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione dell'art. 92 TUIR e degli artt. 2697 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR avesse errato nell'escludere le rimanenze finali; con il secondo denunciava violazione dell'art. 88 TUIR e dell'art. 2, comma 203 ss., l. n. 662/1996, sostenendo che i contributi dovessero essere trattati come contributi in conto capitale da imputare integralmente a sopravvenienze attive.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti della società contribuente per intervenuta definizione agevolata della controversia. Quanto ai soci, ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché diretto a contestare una valutazione di fatto della CTR sulla insussistenza delle rimanenze finali, e ha accolto il secondo motivo, ritenendo errata la qualificazione del contributo come contributo in conto impianti. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per la rideterminazione dei redditi dei soci e la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 92 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Norma richiamata per la disciplina delle rimanenze: la Corte ha ritenuto che la censura dell'Ufficio mirasse a sovvertire un accertamento di fatto insindacabile in cassazione, mentre la CTR aveva correttamente applicato la disposizione sulla base delle risultanze istruttorie.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato insieme agli altri criteri probatori, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché volta a contestare un apprezzamento di fatto della CTR.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dall'Ufficio in tema di presunzioni, ma la doglianza è stata reputata inammissibile poiché diretta contro la valutazione fattuale del giudice di merito.

  • art. 88 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Norma invocata per la qualificazione fiscale dei contributi pubblici; la Corte ha accolto il motivo dell'Ufficio affermando che il contributo in questione era da considerare contributo in conto capitale e da imputare integralmente a sopravvenienze attive.

  • art. 2, comma 203 ss., legge 23 dicembre 1996, n. 662

    La Corte ha rilevato che i contributi erogati nell'ambito del patto territoriale, destinati a un programma generico di investimenti non collegato all'acquisto di specifici beni strumentali ammortizzabili, vanno trattati come contributi in conto capitale.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    Norma sulla definizione agevolata della controversia; la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio limitatamente alla società che vi aveva aderito.

  • legge 17 dicembre 2018, n. 136

    Norma di conversione del d.l. n. 119/2018 richiamata in relazione alla definizione agevolata.

  • art. 1-bis, comma 1, lett. a) e lett. f), d.l. 31 agosto 2016, n. 168

    Richiamato per la disciplina della camera di consiglio nel procedimento di legittimità.

  • legge 25 ottobre 2016, n. 197

    Norma di conversione del d.l. n. 168/2016 richiamata nel provvedimento.

Massime di principio

  • In cassazione è inammissibile la censura che, sotto veste di violazione di legge o di vizio motivazionale, miri in realtà a rimettere in discussione un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, quando tale accertamento sia sorretto da una valutazione plausibile delle prove.
  • I contributi pubblici erogati nell'ambito di un programma generale di investimenti, non collegati per legge all'acquisto di specifici beni strumentali ammortizzabili, devono essere trattati come contributi in conto capitale e imputati integralmente tra le sopravvenienze attive.
  • La qualificazione fiscale di un finanziamento pubblico dipende dalla concreta destinazione economica dell'erogazione e non dalla sola denominazione formale attribuita al contributo.
  • Quando intervenga una definizione agevolata della controversia da parte di uno dei litisconsorti sostanziali, il giudizio va dichiarato estinto limitatamente alla sua posizione, mentre prosegue per le altre parti interessate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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