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Sentenza

Sentenza n. 16647/2026 - Roma, Sezione 5

per l'ottemperanza per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza TAR Lazio -Roma-, Sez. V, n. 10096/2025, depositata il 26.05.2025, resa nei giudizi riuniti R.R. nn. 8579/2024 e 8585/2024.

Giustizia amministrativa202602094

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 10096/2025 e decreto del dirigente scolastico del 2 luglio 2025 che non ha riconosciuto il punteggio pieno per il servizio civile volontario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 10096/2025, depositata il 26 maggio 2025 e passata in giudicato il 28 luglio 2025, resa nei giudizi riuniti nn. 8579/2024 e 8585/2024. Ha dedotto la mancata piena esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione: la decisione aveva accolto anche il giudizio riunito relativo al servizio civile volontario, al quale dovevano essere attribuiti 6 punti, ma il decreto del dirigente scolastico dell'I.C. “Simona Giorgi” di Milano del 2 luglio 2025 non aveva riconosciuto integralmente tale punteggio. Il ricorso per ottemperanza era stato notificato il 18 febbraio 2026 e la decisione in forma esecutiva era stata notificata all'amministrazione il 28 maggio 2026.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il giudicato comprendeva anche il riconoscimento del servizio civile volontario con attribuzione del punteggio pieno di 6 punti e che non risultava una sua integrale esecuzione. Ha dichiarato nullo il decreto del dirigente scolastico del 2 luglio 2025 perché adottato in violazione o elusione del giudicato e ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua eventuale notificazione anteriore. Per il caso di ulteriore inadempienza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per attribuire i 6 punti. Ha riservato l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114 c.p.a. in caso di persistente inadempimento dopo entrambi i termini. Ha condannato il Ministero alle spese, liquidate in € 1.800, oltre accessori di legge se dovuti e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, da un lato, si nomina sin d’ora - anche al fine di contenere ulteriori esborsi di denaro pubblico che potrebbero generare responsabilità per danno erariale - il Direttore generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente in possesso della necessaria professionalità, affinché provveda entro giorni sessanta dalla scadenza del predetto termine a dare esecuzione al giudicato, attribuendo il punteggio di punti 6 alla ricorrente (con riserva di applicare, nell’eventualità, la penalità di mora di cui all’art. 114 c.p.a. nel caso di ulteriore inadempienza).

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare l'esecuzione del giudicato entro un termine, nominare un commissario ad acta per l'eventuale inadempimento e riservare l'applicazione della penalità di mora in caso di persistente inosservanza.

Massime di principio

  • Il giudicato deve essere eseguito in tutti i suoi capi e secondo il suo contenuto effettivo; l'omesso riconoscimento di una componente espressamente compresa nella decisione, quale il punteggio dovuto per un servizio valutabile, integra violazione o elusione del giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non abbia dato piena esecuzione alla decisione passata in giudicato, il giudice può dichiarare nullo l'atto adottato in violazione o elusione del giudicato e fissare un termine per l'esecuzione integrale.
  • Per assicurare l'effettività dell'ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inadempienza, stabilendo un termine per l'intervento sostitutivo e riservando la penalità di mora per il perdurare dell'inosservanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaNullità del provvedimento

Testo integrale

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