Ordinanza n. 1069/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata completa esecuzione della sentenza di ottemperanza e mancato insediamento del commissario ad acta
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza n. 3481/2022, con la quale l’ASP di Palermo era stata condannata al pagamento del 50% delle retribuzioni che avrebbero dovuto essergli corrisposte dall’anno 2000, alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale, al pagamento di 10.000 euro per danno non patrimoniale e alla refusione delle spese legali. Con la successiva sentenza n. 3122/2024 il TAR aveva ordinato all’ASP di provvedere al pagamento entro sessanta giorni, nominando un commissario ad acta per l’ulteriore esecuzione e ponendo a carico dell’amministrazione una penalità di mora pari agli interessi legali. Il ricorrente ha dedotto la persistente esecuzione incompleta della sentenza, rappresentando che, nonostante l’invito extragiudiziario notificato il 27 gennaio 2026, il commissario ad acta non si era insediato né aveva fornito riscontro. Ha chiesto l’immediato insediamento del commissario, in subordine la sua sostituzione, la declaratoria di inefficacia o nullità degli atti con cui l’ASP avrebbe assoggettato a tassazione le somme corrisposte per danno non patrimoniale e spese legali, nonché l’ordine di pagamento delle somme ancora dovute a titolo di danno patrimoniale, con regolarizzazione contributiva e previdenziale e applicazione della penalità di mora.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso in via definitiva l’incidente di esecuzione né ha disposto la sostituzione del commissario ad acta. Ha ritenuto che l’incarico commissariale costituisca un munus publicum, comportante l’esercizio di attività rientranti nei doveri d’ufficio del funzionario, con esecuzione doverosa e non rinunciabile. Ha precisato che eventuali difficoltà derivanti da altri impegni lavorativi possono essere fronteggiate mediante delega o richiesta di proroga dei termini e che il mancato compimento dell’attività dovuta può comportare responsabilità anche penale. Allo stato, non ravvisando i presupposti per sostituire il commissario, il Collegio ha disposto l’acquisizione di chiarimenti dal Dirigente generale pro tempore competente sulle ragioni del mancato insediamento e dell’omessa attività sostitutiva. È stato assegnato il termine di quindici giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza per il deposito dei chiarimenti. La trattazione dell’incidente di esecuzione è stata rinviata alla camera di consiglio del 9 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
eventuale insediamento del commissario ad acta
La disposizione è richiamata quale base della richiesta di attivazione dell’attività commissariale nell’ambito del giudizio di ottemperanza.
art. 114, comma 6, c.p.a.
eventuale insediamento del commissario ad acta
La disposizione è richiamata quale base processuale per sollecitare l’insediamento del commissario ad acta già nominato.
Massime di principio
- L’incarico di commissario ad acta conferito dal giudice amministrativo costituisce un munus publicum e comporta l’obbligo del funzionario designato di svolgere l’attività sostitutiva rientrante nei propri doveri d’ufficio.
- L’incarico di commissario ad acta è doveroso e non rinunciabile; le difficoltà derivanti dalla concomitanza di altri impegni lavorativi non giustificano di per sé l’inerzia, potendo essere affrontate mediante delega o richiesta di proroga dei termini.
- Prima di procedere alla sostituzione del commissario ad acta, il giudice dell’ottemperanza può richiedere chiarimenti sulle ragioni del mancato insediamento e dell’omesso svolgimento dell’attività sostitutiva.
- Il mancato compimento dell’attività commissariale dovuta può comportare responsabilità anche di carattere penale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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