Cassazione Penale, Sentenza n. 48754/2023 del 06/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto dal difensore di Petrea avverso la sentenza del Tribunale di Enna del 03/02/2023. La Corte territoriale aveva ritenuto scaduto il termine di quindici giorni previsto dall'art. 585, lett. a), c.p.p. (termine computato fino al 18/02/2023) nonostante l'appello fosse stato depositato il 20/02/2023. Il ricorrente deduceva che, a seguito della riforma operata dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (entrato in vigore il 30/12/2022), alle impugnazioni proposte dal difensore di imputato giudicato in assenza si applica un prolungamento di ulteriori quindici giorni ai termini di impugnazione (novellato art. 585, comma 1-bis) e che tale disposizione, per effetto della disciplina transitoria, si applicava alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della riforma, come nella specie (sentenza del 03/02/2023).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha interpretato la normativa transitoria (art. 89 del d.lgs. n. 150/2022) nel senso che le nuove disposizioni sugli oneri e sui termini di impugnazione per l'imputato giudicato in assenza si applicano alle sole sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto. Poiché la sentenza impugnata è del 03/02/2023 (post riforma), il termine di impugnazione di quindici giorni è stato aumentato di ulteriori quindici giorni, con scadenza il 05/03/2023; ne consegue che l'appello del 20/02/2023 era tempestivo. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di appello di Caltanissetta per la prosecuzione del giudizio di appello.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
Ha introdotto modifiche processuali relative alle impugnazioni contro sentenze nei confronti di imputati giudicati in assenza; in combinato con la disciplina transitoria determina l'applicabilità delle novità alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore (30/12/2022).
art. 585, lett. a), cod. proc. pen.
Prevede il termine ordinario per proporre l'appello (quindici giorni); è il punto di partenza per il computo prima dell'applicazione dell'allungamento previsto per l'imputato giudicato in assenza.
art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Novellato dalla riforma: dispone l'allungamento di quindici giorni dei termini di impugnazione a pena di decadenza quando l'appello è proposto dal difensore dell'imputato giudicato in assenza; applicabile alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della riforma.
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Impone, a pena d'inammissibilità, che con l'atto d'impugnazione del difensore sia depositato uno specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato; norma integrata con il comma 1-bis dell'art. 585 per garantire il legittimo interesse dell'imputato assente.
art. 89, d.lgs. n. 150/2022
"Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto."
La norma transitoria stabilisce che l'applicazione delle nuove regole su oneri e termini per le impugnazioni in caso di imputato giudicato in assenza dipende esclusivamente dalla data di pronuncia della sentenza (deve essere successiva all'entrata in vigore del decreto).
art. 175, cod. proc. pen.
Richiamato dalla transitoria come modificato: concerne aspetti relativi alla notificazione e alle formalità connesse all'impugnazione; la modifica è applicabile nei casi indicati dall'art. 89.
art. 157-ter, cod. proc. pen.
Richiamato dalla transitoria; è tra le disposizioni il cui regime di applicazione è disciplinato dall'art. 89 relativamente alle impugnazioni successive alla riforma.
Massime di principio
- La data rilevante per stabilire l'applicabilità delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 è la data di pronuncia della sentenza: se la sentenza è successiva al 30/12/2022, si applicano le nuove regole sugli oneri e sui termini d'impugnazione.
- Se l'imputato è giudicato in assenza, l'appello proposto dal difensore beneficia di un prolungamento del termine di impugnazione di ulteriori 15 giorni (art. 585, comma 1-bis); il termine totale utile può quindi essere di 30 giorni dalla pronuncia.
- Per evitare l'inammissibilità, l'atto d'impugnazione del difensore deve essere corredato del mandato speciale rilasciato dopo la sentenza e della dichiarazione o elezione di domicilio, ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater.
- In caso di errore del giudice di merito nel computo del termine applicabile (p.es. omessa applicazione della disciplina transitoria), è possibile ricorrere in Cassazione e ottenere l'annullamento dell'ordinanza di inammissibilità, come avvenuto nella fattispecie.
- Prima di proporre o resistere a un'appello contro sentenza pronunciata dopo la riforma, verificare: a) data di pronunciamento della sentenza; b) se l'imputato è stato giudicato in assenza; c) corretto deposito del mandato e due diligence difensiva (elezione domicilio, contatti col difensore).
- Le questioni transitorie devono essere valutate con attenzione: la dichiarazione di assenza anteriore alla riforma non esclude l'applicazione delle nuove regole se la sentenza è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore del decreto.
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