Cassazione Penale, Sentenza n. 34929/2023 del 16/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza chiedendo la concessione della circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto. Denuncia vizio della motivazione della Corte di appello, ritenuta mancante, contraddittoria e manifestamente illogica nella parte in cui ha negato l'attenuante, senza motivazione specifica sulle concrete ragioni del diniego.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte di appello, seppur con motivazione sintetica, abbia esplicitamente e correttamente motivato il diniego dell'attenuante in considerazione delle concrete connotazioni del fatto, in particolare della minaccia di morte e della natura plurioffensiva del reato di rapina. Confermata la condanna di merito; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato in relazione alla partecipazione al delitto; la sentenza di merito aveva ascritto al ricorrente concorso nei reati contestati.
art. 628, commi secondo e terzo, cod. pen.
Norma che disciplina il reato di rapina e le sue aggravanti; la Corte ha valutato la gravità della condotta (minaccia di morte) ai fini dell'esclusione dell'attenuante della particolare tenuità.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti della motivazione nel ricorso per cassazione: il ricorso è redatto nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai fini della decisione in Cassazione.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685-01
Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685-01
Principio secondo cui, ai fini della configurabilità dell'attenuante della particolare tenuità nel delitto di rapina, non è sufficiente il modesto valore del bene sottratto: occorre valutare anche gli effetti dannosi sulla persona offesa, data la natura plurioffensiva del reato.
Massime di principio
- In caso di rapina con uso di violenza o minaccia, l'attenuante della particolare tenuità è difficilmente riconoscibile: il giudice valuta non solo il valore economico del bene sottratto ma anche la ricaduta sulla libertà, integrità fisica e morale della vittima.
- Una motivazione di Corte d'appello, pur se sintetica, è adeguata se esplicita i convincimenti fondamentali e affronta le circostanze rilevanti: il mancato sviluppo dettagliato non è di per sé vizio se gli argomenti decisivi sono indicati.
- Per la cassazione, un motivo generico e aspecifico che non si confronta con la motivazione di merito può portare all'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza.
- La natura plurioffensiva di reati come la rapina giustifica un'analisi complessiva degli effetti del fatto sulla persona offesa e può escludere attenuanti anche quando il danno patrimoniale sia modesto.
- Il ricorrente dichiarato inammissibile può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (es. somma alla cassa delle ammende).
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