Sentenza del 22/01/2020 n. 1297 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Imputazione di illegittimità della sentenza per violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 6, e per omessa e contraddittoria motivazione: il ricorrente deduceva che la Commissione tributaria regionale non aveva tenuto conto dei consistenti redditi del coniuge (Euro 55.125) ai fini della determinazione del reddito evaso, così omettendo di valutare il complesso dei redditi familiari. In via subordinata si lamentava la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e l'omessa pronuncia sul complesso dei redditi del nucleo familiare, che se considerati avrebbero prodotto diversa decisione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, ratione temporis, ai fini di dimostrare l'erroneità di un accertamento sintetico ai sensi dell'art. 38, comma 6, del D.P.R. n. 600/1973, non è sufficiente provare l'esistenza di redditi nel nucleo familiare: il contribuente deve documentare con atti idonei non solo la disponibilità di redditi esenti o assoggettati a ritenuta alla fonte, ma anche l'entità e la durata del loro possesso in capo allo stesso contribuente, in modo da dimostrare che tali disponibilità sono state effettivamente utilizzate come provvista per le spese che hanno determinato gli incrementi patrimoniali. Nel caso di specie mancava la prova documentale che N. fosse effettivamente entrato in possesso delle disponibilità del coniuge; pertanto le doglianze sul mancato esame dei redditi familiari non potevano condurre alla riforma della decisione. Le spese di giudizio di legittimità sono a carico del ricorrente.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 6
Per contestare un accertamento sintetico il contribuente deve provare che il maggior reddito accertato sia costituito in tutto o in parte da redditi esenti o soggetti a ritenuta a titolo d'imposta; l'entità e la durata del possesso di tali redditi devono risultare da idonea documentazione. Non è sufficiente dimostrare la mera esistenza di redditi nel nucleo familiare senza prova della loro effettiva disponibilità al contribuente.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Richiamato in relazione ai motivi di cassazione che censurano la motivazione della sentenza (omessa o contraddittoria) e la violazione di norme processuali; la Corte ha ritenuto infondati i rilievi perché la questione decisiva era l'idoneità della prova documentale richiesta dall'art. 38, comma 6.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Richiamato rispetto alla censura di omessa pronuncia su questioni rilevanti; la Corte ha ritenuto che la valutazione richiesta fosse stata compiuta e che mancassero gli elementi probatori necessari al ricorrente.
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione alla doglianza di nullità della motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente e non viziata nella parte decisiva, con conseguente rigetto della censura.
Giurisprudenza: Cass. n. 1332/2016; Cass. n. 17202/2006; Cass. n. 26871/2009
Precedenti utilizzati per confermare il principio che, in caso di accertamento sintetico, la prova liberatoria gravante sul contribuente richiede documentazione che dimostri non solo la disponibilità di redditi nel nucleo familiare ma anche l'effettiva e duratura disponibilità di tali redditi in capo al contribuente interessato dall'accertamento.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (come modificato dalla L. n. 228/2012, art. 1, comma 17)
Norma richiamata per la liquidazione e integrazione del contributo unificato di legittimità; la Corte ha disposto l'applicazione dell'ulteriore importo a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Per resistere a un accertamento sintetico fondato su incrementi patrimoniali il contribuente deve fornire documentazione idonea a provare che le spese/incrementi siano stati integralmente coperti da redditi esenti o già tassati (es. redditi soggetti a ritenuta alla fonte).
- La mera prova dell'esistenza di redditi nel nucleo familiare (es. redditi del coniuge) non è sufficiente: è necessario dimostrare l'effettiva disponibilità di tali somme da parte del contribuente e la durata del possesso.
- L'onere probatorio grava sul contribuente che deduce di essere stato sollevato dall'onere delle spese grazie a contributi erogati da altri componenti della famiglia; senza documenti (bonifici, atti di liberalità, evidenze bancarie, rendicontazioni) la deduzione non è credibile.
- I redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta possono essere considerati nella determinazione se documentati nella misura e nella durata, poiché già assoggettati a prelievo.
- Se il contribuente vuole che vengano escluse dalla base imponibile somme già tassate o non riconducibili alla sua disponibilità personale deve produrre elementi specifici e temporali (es. conti correnti accreditati, contratti di mutuo, scritture che dimostrino trasferimenti effettivi).
- Conclusione pratica: in situazioni analoghe raccogliere e produrre prova documentale concreta (movimenti bancari, dichiarazioni integrative, atti di liberalità formalizzati, prova di titolarità di redditi e della loro cessione effettiva) è essenziale per ottenere l'esclusione o la riduzione degli accertamenti sintetici.
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