Cassazione Penale, Sentenza n. 16967/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Marsala del 9 agosto 2022 con cui, in sede di rinvio a seguito dell'annullamento della Cassazione, era stata revocata la sospensione condizionale della pena precedentemente concessa a Martino Morsello. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione relativo alla revoca, sostenendo che il giudice che aveva concesso la sospensione non poteva conoscere il precedente ostativo (una condanna con pena superiore ai tre anni), e che non era stata fornita prova che, al momento della concessione, tale precedente fosse documentalmente noto; criticava inoltre l'uso di mere congetture circa la data di annotazione della condanna nel certificato del casellario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale della pena quando sussistono cause ostative, salvo che tali cause fossero documentalmente note al giudice che aveva concesso il beneficio. La Corte ha rilevato che la verifica del fascicolo è stata effettuata e che nel certificato penale agli atti la condanna impeditiva non risultava annotata; le congetture sulla data di registrazione sono irrilevanti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende per colpa.
Norme richiamate
art. 164, comma 4, c.p.
La norma impedisce la concessione della sospensione condizionale della pena in presenza di precedenti ostativi; la Corte interpreta che, se il beneficio è stato invece concesso, il giudice dell'esecuzione può revocarlo quando emergano cause ostative, salvo che queste fossero documentalmente note al giudice che aveva pronunciato la concessione.
Sezioni Unite, sentenza n. 37345 del 23/04/2015
Principio secondo cui per la revoca della sospensione condizionale rilevano i precedenti "conosciuti" al momento della decisione del giudice della cognizione e non i precedenti solo "conoscibili" tramite successivo aggiornamento del certificato; la decisione sulla sospensione è coperta da una "preclusione debole" che tutela solo quanto effettivamente dedotto.
Sez. 1, sentenza n. 19457 del 16/01/2018 (Signoretto)
Conferma l'orientamento delle Sezioni Unite: il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione se esistono cause ostative non documentalmente note al giudice che concesse il beneficio; le cause meramente conoscibili ma non documentalmente presenti non impediscono la revoca.
Massime di principio
- La sospensione condizionale della pena concessa non è incorruttibile: se emergono cause ostative non conosciute dal giudice che la concesse, il giudice dell'esecuzione può revocarla.
- Per valutare la conoscenza del precedente ostativo si deve guardare a ciò che era documentalmente presente nel fascicolo al momento della decisione del giudice della cognizione; le ipotesi o le congetture circa annotazioni successive nel casellario sono irrilevanti.
- La Corte di cassazione distingue tra precedenti "conosciuti" (documentalmente agli atti) e precedenti solo "conoscibili"; solo i primi possono impedire la revoca da parte del giudice dell'esecuzione.
- Chi impugna deve indicare e dimostrare un vizio di motivazione effettivo o la presenza, negli atti originari, del precedente impeditivo; l'assenza di tale prova rende il ricorso infondato o inammissibile.
- In caso di ricorso manifestamente infondato il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (es. somma alla Cassa delle ammende) per responsabilità processuale.
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