Cassazione Civile, Ordinanza n. 05874/2023 del 27/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da richieste di pagamento di conguagli relativi al corrispettivo della concessione del diritto di superficie su aree di un piano di zona per edilizia economica e popolare. L'assegnatario aveva impugnato davanti al T.A.R. le lettere-provvedimento e la determinazione dirigenziale presupposta, deducendo, tra l'altro, la prescrizione del diritto al conguaglio, l'illegittimità dell'atto presupposto e la violazione dell'art. 1219 c.c. Il Consiglio di Stato aveva accolto solo in parte il ricorso, limitatamente alle pretese maturate dopo una certa data per intervenuta prescrizione, respingendo le ulteriori doglianze. Con il ricorso per cassazione l'assegnatario ha dedotto un unico motivo per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia spettasse al giudice ordinario perché concerneva l'esistenza del credito e la quantificazione del conguaglio, senza poteri discrezionali della P.A.; ha inoltre richiamato precedenti di merito e ha contestato, nel merito, la ricostruzione dei fatti e i calcoli posti a base delle richieste.
La decisione
La Corte di cassazione, a Sezioni unite, ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorrente, avendo scelto egli stesso il giudice amministrativo e avendo poi perso nel merito, non fosse legittimato a denunciare per la prima volta in cassazione il difetto di giurisdizione del giudice da lui adito, in applicazione del principio del divieto di auto-eccezione del difetto di giurisdizione. Ha inoltre osservato che il motivo, pur formalmente prospettato come attinente alla giurisdizione, in realtà introduceva questioni di merito sulla ricostruzione dei fatti e sui criteri di calcolo del conguaglio. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 10 l. n. 167 del 1962
norma richiamata come base del rapporto di concessione del diritto di superficie nelle aree per edilizia economica e popolare; nel caso è evocata per individuare il contesto del credito per conguaglio.
art. 35 l. n. 865 del 1971
richiamato quale disposizione sostitutiva dell'art. 10 l. n. 167 del 1962 e quale fondamento della pretesa di pagamento del corrispettivo/conguaglio.
art. 103 Cost.
richiamato dal ricorrente a fondamento del riparto di giurisdizione.
art. 111, comma 8, Cost.
richiamato dal ricorrente per proporre ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione.
art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c.
richiamato come norma sul motivo di ricorso per cassazione relativo alla giurisdizione.
art. 362 c.p.c.
richiamato come norma che consente il ricorso alle Sezioni unite per motivi inerenti alla giurisdizione.
art. 133 c.p.a.
richiamato dal ricorrente nel quadro del riparto di giurisdizione nelle controversie con la P.A.
art. 101 c.p.a.
richiamato dalla Corte per affermare l'onere di specificità dei motivi di appello.
art. 9 c.p.a.
il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d'ufficio. Nei giudizi di impugnazione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione
la Corte lo utilizza per ribadire che in appello il difetto di giurisdizione può essere dedotto solo con specifico motivo avverso il capo sulla giurisdizione.
art. 37 c.p.c.
richiamato come norma sopravvenuta, indicativa della linea di tendenza dell'ordinamento verso la razionalizzazione dell'uso della giurisdizione; non applicabile ratione temporis al caso.
art. 1219 c.c.
menzionato tra le doglianze del giudizio di merito relative alla pretesa di conguaglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato, ma il testo fornito si interrompe prima della conclusione completa.
Massime di principio
- L'attore o ricorrente che abbia scelto un determinato giudice e sia risultato soccombente nel merito non può, in via di principio, impugnare la decisione per dedurre il difetto di giurisdizione del giudice da lui stesso adito, perché non è soccombente sul capo relativo alla giurisdizione.
- Il divieto di auto-eccezione del difetto di giurisdizione opera anche in cassazione dinanzi alle Sezioni unite: la parte che ha introdotto il giudizio non può trasformare la propria soccombenza di merito in censura sul diverso capo della giurisdizione.
- Nel giudizio di impugnazione il difetto di giurisdizione è deducibile solo con motivo specifico contro il capo della sentenza che abbia statuito, anche implicitamente, sulla giurisdizione.
- La denuncia di difetto di giurisdizione non può essere veicolata attraverso censure che, in realtà, investono la ricostruzione dei fatti o la valutazione del merito della controversia.
- Nelle controversie sul corrispettivo della concessione del diritto di superficie in aree PEEP, quando non siano in discussione poteri discrezionali della pubblica amministrazione ma solo l'esistenza del credito, la sua quantificazione e l'individuazione del debitore, il tema della giurisdizione va valutato alla luce della natura sostanziale della pretesa e dei limiti dei poteri pubblici coinvolti.
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