Sentenza n. 187/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 393/2024 del Tribunale di Vercelli, Sezione Lavoro (R.G. n. 384/2024), pubblicata in data 24.09.2024, notificata il 09.10.2024 e passata in giudicato, di condanna dell’intimato Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione in favore della parte ricorrente della retribuzione professionale docente dell'importo di euro 174,60.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vercelli, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 174,60 a titolo di retribuzione professionale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza civile del Tribunale di Vercelli, notificata al Ministero il 9 ottobre 2024 e passata in giudicato. Ha chiesto il pagamento della somma liquidata in linea capitale e degli interessi legali, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha contestato l’inadempimento. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali. La sentenza civile era stata prodotta in copia conforme ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come modificato dal d.lgs. 149/2022, senza necessità di spedizione in forma esecutiva; era stata notificata al Ministero presso il domicilio reale e, alla data del ricorso, era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Accertata l’inerzia ministeriale, il Collegio ha ordinato al Ministero di pagare le somme dovute, comprese quelle liquidate dal titolo e gli interessi legali, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, stabilendo un ulteriore termine di sessanta giorni. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione del dipendente pubblico incaricato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La pronuncia è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti del Piemonte per le eventuali valutazioni di competenza, in ragione della serialità dell’inottemperanza ministeriale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, per l’eventuale inerzia, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Il termine dilatorio di 120 giorni per l’avvio delle azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni deve essere rispettato anche ai fini della proposizione del giudizio di ottemperanza.
art. 475 c.p.c.
La sentenza civile può essere prodotta come copia attestata conforme all’originale; non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 149/2022.
art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022
Ha riformulato l’art. 475 c.p.c. eliminando, nel regime applicabile, la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.
art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022
Ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28 febbraio 2023.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un giudicato civile di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, la produzione della sentenza in copia attestata conforme all’originale è sufficiente ai fini dell’esecuzione, senza necessità della spedizione in forma esecutiva nel regime successivo alle modifiche del d.lgs. 149/2022.
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 per l’avvio delle azioni esecutive contro le pubbliche amministrazioni si applica anche alla proposizione del giudizio amministrativo di ottemperanza.
- Accertata l’inottemperanza a un giudicato di condanna pecuniaria, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione il pagamento entro un termine assegnato e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico e l’incarico è connesso ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso può ritenersi compreso nella retribuzione già percepita presso l’amministrazione di appartenenza.
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