Sentenza n. 986/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 470/2024 emesso dal Tribunale di Rimini in data 07/11/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ingiuntivo n. 470/2024 del Tribunale di Rimini, munito di esecutorietà, rimasto ineseguito dal Ministero
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Rimini il 7 novembre 2024. Il decreto è stato munito di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. il 16 dicembre 2024 ed è stato notificato al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Decorso tale termine, il Ministero è rimasto inadempiente. L'amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione al decreto ingiuntivo, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo le spese legali liquidate dal giudice ordinario, ove non già pagate, nonché quelle liquidate nel giudizio di ottemperanza. L'esecuzione deve avvenire entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, con facoltà di subdelega, che dovrà provvedere entro i successivi sessanta giorni su istanza della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 300 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo esecutivo e di predisporre misure sostitutive in caso di ulteriore inadempimento.
art. 647 c.p.c.
L'esecutorietà del decreto ingiuntivo, attestata dal giudice civile, consente di richiederne l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Massime di principio
- Il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una pubblica amministrazione e munito del decreto di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. può essere fatto valere mediante giudizio di ottemperanza quando l'amministrazione, dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione, rimanga inadempiente.
- Accertata l'inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale esecuzione sostitutiva.
- Nell'esecuzione del decreto ingiuntivo devono essere scomputate le somme eventualmente già corrisposte e devono essere comprese, ove non già pagate, le spese legali liquidate nel giudizio civile e quelle liquidate nel giudizio di ottemperanza.
Come è indicizzato
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