Sentenza del 26/01/2015 n. 1075 - Comm. Trib. Prov. Roma
Accertamento, liquidazione e controlli - Raddoppio dei termini - Trasmissione della notizia di reato - Termini - Prima della scadenza dei termini per l'accertamento - D.lgs. 128/15 - Effetti sul contenzioso - Regime transitorio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la validità del raddoppio dei termini ordinari per l'accertamento previsto dall'art. 43, terzo comma, del d.P.R. n. 600/1973. In seguito alle modifiche introdotte dall'art. 2 del d.lgs. n. 128/2015, il raddoppio non opera se la denuncia penale dell'Amministrazione finanziaria, inclusa la Guardia di Finanza, è presentata o trasmessa oltre la scadenza dei termini ordinari. Il contribuente ha contestato l'applicazione del raddoppio in relazione a un atto notificato prima dell'entrata in vigore del decreto, ma già impugnato.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. I giudici hanno interpretato il regime transitorio del d.lgs. n. 128/2015 nel senso che la clausola di salvaguardia degli effetti riguarda gli avvisi di accertamento e gli altri atti impugnabili notificati prima dell'entrata in vigore del decreto, ma non ancora impugnati dal destinatario. Pertanto, tale salvaguardia non si applica agli atti già oggetto di ricorso, per i quali deve essere valutata la legittimità del raddoppio secondo la disciplina risultante dalle modifiche normative.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, terzo comma
Il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di Finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti.
Il raddoppio dei termini per l'accertamento è subordinato alla presentazione o trasmissione della denuncia penale entro la scadenza dei termini ordinari.
legge 11 marzo 2014, n. 23, art. 8, comma 2
Ha costituito la base legislativa per l'intervento di revisione della disciplina del raddoppio dei termini di accertamento.
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, art. 2
Sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, degli atti di contestazione e degli altri atti impugnabili notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
La disposizione transitoria salva gli effetti degli atti notificati prima dell'entrata in vigore del decreto, ma, secondo la sentenza, la salvaguardia riguarda gli atti non ancora impugnati e non quelli già sottoposti a ricorso.
Massime di principio
- Per applicare il raddoppio dei termini non è sufficiente l'esistenza astratta di una possibile rilevanza penale: la denuncia deve essere presentata o trasmessa entro la scadenza del termine ordinario di accertamento.
- Nel regime transitorio, occorre distinguere tra la mera notifica dell'atto e la sua successiva impugnazione: la clausola di salvaguardia può proteggere gli atti notificati prima della riforma ma non ancora contestati.
- Se l'avviso era già stato impugnato al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 128/2015, il contribuente può far valere nei giudizio la nuova disciplina sul tempestivo invio della denuncia penale.
- In situazioni analoghe è essenziale verificare tre date: la scadenza del termine ordinario, la data di trasmissione della notizia di reato e la data di notifica e impugnazione dell'avviso.
- La valutazione concreta dipende anche dalla disciplina temporale applicabile e dal contenuto degli atti processuali; pertanto, la sola notifica anteriore alla riforma non rende automaticamente valido il raddoppio.
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