Cassazione Civile, Ordinanza n. 21329/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condomino)
La controversia
Il condominio aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il recupero di spese straordinarie relative all'esercizio 2019 nei confronti di una società partecipante al condominio. In sede di opposizione, il Tribunale aveva dichiarato nullo il decreto ingiuntivo e rimesso la controversia agli arbitri, ritenendo operativa una clausola del regolamento condominiale che devolve ad arbitro, o in mancanza a collegio arbitrale, le controversie tra condomini in ordine all'interpretazione ed esecuzione del regolamento, nonché all'amministrazione e godimento dello stabile. Il condominio ha proposto ricorso per regolamento di competenza, deducendo: 1) l'invalidità o inapplicabilità della clausola compromissoria alle cause per il recupero dei contributi condominiali, anche in considerazione dell'inderogabilità delle norme sugli poteri dell'amministratore e sulla riscossione delle spese; 2) la limitazione della clausola alle sole controversie tra condomini, e non anche a quelle tra condomini e condominio/amministratore; 3) il rischio che una simile interpretazione paralizzi il funzionamento del condominio consentendo a ciascun condomino di opporre l'exceptio compromissi. La resistente ha sostenuto che la clausola, facendo riferimento a un 'arbitro amichevole compositore', integrerebbe arbitrato irrituale, con conseguente inammissibilità del regolamento, e comunque l'infondatezza del ricorso.
La decisione
La Corte ha esaminato in via preliminare la qualificazione della clausola compromissoria, poiché dalla natura rituale o irrituale dell'arbitrato dipendeva l'ammissibilità del regolamento di competenza. Ha qualificato la clausola come riferibile ad arbitrato rituale, poiché il testo usa espressioni generiche ('controversie', 'decisioni') senza indicare in modo espresso una decisione contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.c. Ritenuto quindi ammissibile il regolamento, la Corte lo ha però respinto nel merito. Ha affermato che la clausola, interpretata in senso ampio, copre tutte le controversie connesse all'interpretazione e all'esecuzione del regolamento condominiale, incluse quelle promosse dall'amministratore per la riscossione dei contributi approvati dall'assemblea. Ha quindi dichiarato la competenza degli arbitri, condannando il ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-ter c.p.c.
indicato quale rito applicabile al procedimento di regolamento di competenza nel regime transitorio del d.lgs. n. 149 del 2022
art. 375, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 35, comma 7, d.lgs. n. 149 del 2022
richiamato come disciplina transitoria
art. 47, ultimo comma, c.p.c.
richiamato per la difesa della resistente nel procedimento di regolamento
art. 819-ter c.p.c.
richiamato per affermare che la sentenza che declina la competenza in favore degli arbitri rituali è impugnabile con regolamento di competenza
art. 42 c.p.c.
richiamato quale mezzo di impugnazione tramite regolamento di competenza
art. 808-ter c.p.c.
la mancanza di una espressa previsione di decisione contrattuale ha indotto la Corte a ritenere la clausola riferibile all'arbitrato rituale
art. 808 c.p.c.
richiamato per escludere che la controversia rientri nei divieti alla compromettibilità in arbitri
art. 806 c.p.c.
richiamato per escludere divieti di arbitrabilità della controversia
art. 1136 c.c., comma 2
richiamato per qualificare il regolamento condominiale come atto di autorganizzazione approvato a maggioranza
art. 1130, n. 3, c.c.
richiamato per i poteri dell'amministratore nella riscossione dei contributi condominiali
art. 63, comma 1, disp. att. c.c.
richiamato per affermare che non attribuisce una competenza esclusiva e inderogabile al giudice ordinario in materia di recupero delle spese condominiali
art. 72 disp. att. c.c.
evocato dal ricorrente quale norma inderogabile, ma la Corte non ne ha accolto la lettura ostativa all'arbitrato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 281-sexies c.p.c.
richiamato per la forma della sentenza impugnata
Massime di principio
- In presenza di una clausola compromissoria inserita nel regolamento condominiale, la qualificazione tra arbitrato rituale e irrituale va accertata in via preliminare, poiché da essa dipende il mezzo di impugnazione e, quindi, l'ammissibilità del regolamento di competenza.
- L'uso, nella clausola, di espressioni come 'controversie' e 'decisioni' non basta, da solo, a configurare un arbitrato irrituale; in difetto di una chiara volontà delle parti di demandare agli arbitri una determinazione contrattuale, la clausola va interpretata come riferita all'arbitrato rituale.
- Una clausola compromissoria del regolamento condominiale che devolva agli arbitri le controversie sull'interpretazione ed esecuzione del regolamento copre anche le liti relative alla riscossione giudiziale dei contributi condominiali, quando la pretesa trovi titolo o comunque connessione causale nel regolamento stesso.
- La previsione dell'art. 63 disp. att. c.c. sui poteri dell'amministratore per il recupero delle spese non esclude, di per sé, la compromettibilità in arbitri delle controversie condominiali, né impedisce al giudice ordinario di emettere decreto ingiuntivo, fermo restando che l'opposizione può far valere la clausola compromissoria.
- Il regolamento condominiale, quale atto di autorganizzazione approvato a maggioranza, può validamente contenere una clausola arbitrale che vincoli i soli condomini, con effetto anche nei confronti delle controversie promosse dall'amministratore in rappresentanza della compagine condominiale.
- Argomenti di mero opportunità pratica, come il rischio di rallentamento del recupero delle spese, non sono decisivi ai fini dell'interpretazione della clausola compromissoria, se il tenore del regolamento ne consente l'applicazione alle controversie dedotte.
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