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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29577/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano in Cassazione la sentenza di appello (17/11/2021) che confermava o rideterminava condanne inflitte in rito abbreviato per associazione per delinquere, rapine, furti, ricettazioni e reati connessi. Le censure principali sono: per FAZIO e ESPOSITO vizio motivazionale e contraddittorietà (art. 606 co.1 lett. e) c.p.p.), con specifiche doglianze sulla mancata dimostrazione di partecipazione all'associazione e sulla qualificazione di reati e sulla valutazione di elementi probatori e della provenienza di beni; per GRANDE, LANZI, PORRO, RUTIGLIANO e POLVERINO omessa valutazione di cause di proscioglimento ex art.129 c.p.p. e questioni attinenti alla validità del concordato in appello (art. 599-bis); per ILARDO censura sulla mancata prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti; per RUTIGLIANO, in particolare, errata qualificazione giuridica di un fatto (furto vs rapina).

La decisione

Tutti i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili i ricorsi di coloro che avevano concordato in appello o avevano rinunciato a motivi, percheé non sono ammissibili censure relative a motivi rinunciati, alla determinazione della pena non illegale o alla mancata valutazione di condizioni di proscioglimento nel contesto del concordato. Quanto a FAZIO e ESPOSITO, i motivi sono stati dichiarati manifestamente infondati: la Corte d'Appello aveva dato motivazione congrua e logica basata su intercettazioni e riscontri investigativi per la partecipazione associativa e per la ricettazione (nel caso di FAZIO, occultamento di orologi, contanti e certificati di garanzia, incongruità delle entrate dichiarate); per ESPOSITO la valutazione di merito e la coerenza con riscontri investigativi e annotazioni di servizio erano ritenute adeguate e non confrontabili con la diversa dimensione cautelare. Conseguenze pratiche: inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p.

    Limita l'intervento della Cassazione: le doglianze di mera rivalutazione fattuale o di incongruità della ricostruzione probatoria, prive di specifico vizio giuridico, non integrano motivo di legittimità. Il vizio deve essere di diritto, non una diversa lettura dei fatti.

  • art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p.

    Usata per contestare l'omessa valutazione di elementi decisivi ai fini del proscioglimento; la Corte segnala che tali censure sono inammissibili quando attengono a valutazioni di merito o a motivi rinunciati nel concordato d'appello.

  • art. 599-bis c.p.p.

    Norma sul concordato in appello: la Cassazione ammette ricorsi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato e alla congruità del consenso, ma considera inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o a vizi attinenti alla determinazione della pena non trasformatisi in illegittimità della sanzione.

  • art. 129 c.p.p.

    Riguarda cause di proscioglimento; la Corte osserva che il mancato esame di tali cause è inammissibile in Cassazione se la questione concerne valutazioni di merito o è stata rinunciata.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede l'onere di condanna alle spese e possibilità di sanzione pecuniaria per ricorsi temerari o gravemente inammissibili; la Corte ha applicato il versamento alla cassa delle ammende valutando la colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186 (richiamata)

    Richiamata come riferimento giurisprudenziale per la possibilità di sanzioni pecuniarie in caso di ricorsi infondati o colposi.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sediò di rinnovata valutazione del merito: le doglianze che si limitano a proporre una diversa lettura dei fatti o a contestare la valutazione probatoria sono generalmente inammissibili o infondate.
  • Nel contesto del concordato in appello (art. 599-bis), il ricorrente che abbia rinunciato a determinati motivi non può poi sollevare in Cassazione censure attinenti a quelle questioni; sono invece ammissibili censure sulla corretta formazione del consenso al concordato.
  • Per la partecipazione ad associazioni criminali e per reati connessi, la motivazione basata su intercettazioni, riscontri investigativi e condotte (es. occultamento di beni, rapporti con altri partecipi) può risultare pienamente idonea a giustificare la condanna in sede di merito e resistere al sindacato di legittimità.
  • Il confronto tra valutazioni operate in fasi diverse del processo (es. misura cautelare vs giudizio di merito) è limitato: un annullamento cautelare per carenza indiziaria non obbliga a un diverso esito del giudizio di merito quando emergano successivi e diversi riscontri probatori.
  • Le censure generiche e prive di specificità sulla mancata o contraddittoria motivazione sono destinate a essere dichiarate inammissibili; il ricorso deve indicare chiaramente il vizio giuridico e le parti della motivazione contestate.
  • In caso di possesso di beni di valore, la mera giustificazione dichiarata dal ricorrente (donazioni, risorse) può non essere ritenuta sufficiente se la motivazione del giudice di merito evidenzia incongruenze e riscontri che legano i beni a reati.

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