Cassazione Penale, Sentenza n. 29577/2022 del 25/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano in Cassazione la sentenza di appello (17/11/2021) che confermava o rideterminava condanne inflitte in rito abbreviato per associazione per delinquere, rapine, furti, ricettazioni e reati connessi. Le censure principali sono: per FAZIO e ESPOSITO vizio motivazionale e contraddittorietà (art. 606 co.1 lett. e) c.p.p.), con specifiche doglianze sulla mancata dimostrazione di partecipazione all'associazione e sulla qualificazione di reati e sulla valutazione di elementi probatori e della provenienza di beni; per GRANDE, LANZI, PORRO, RUTIGLIANO e POLVERINO omessa valutazione di cause di proscioglimento ex art.129 c.p.p. e questioni attinenti alla validità del concordato in appello (art. 599-bis); per ILARDO censura sulla mancata prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti; per RUTIGLIANO, in particolare, errata qualificazione giuridica di un fatto (furto vs rapina).
La decisione
Tutti i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili i ricorsi di coloro che avevano concordato in appello o avevano rinunciato a motivi, percheé non sono ammissibili censure relative a motivi rinunciati, alla determinazione della pena non illegale o alla mancata valutazione di condizioni di proscioglimento nel contesto del concordato. Quanto a FAZIO e ESPOSITO, i motivi sono stati dichiarati manifestamente infondati: la Corte d'Appello aveva dato motivazione congrua e logica basata su intercettazioni e riscontri investigativi per la partecipazione associativa e per la ricettazione (nel caso di FAZIO, occultamento di orologi, contanti e certificati di garanzia, incongruità delle entrate dichiarate); per ESPOSITO la valutazione di merito e la coerenza con riscontri investigativi e annotazioni di servizio erano ritenute adeguate e non confrontabili con la diversa dimensione cautelare. Conseguenze pratiche: inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p.
Limita l'intervento della Cassazione: le doglianze di mera rivalutazione fattuale o di incongruità della ricostruzione probatoria, prive di specifico vizio giuridico, non integrano motivo di legittimità. Il vizio deve essere di diritto, non una diversa lettura dei fatti.
art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p.
Usata per contestare l'omessa valutazione di elementi decisivi ai fini del proscioglimento; la Corte segnala che tali censure sono inammissibili quando attengono a valutazioni di merito o a motivi rinunciati nel concordato d'appello.
art. 599-bis c.p.p.
Norma sul concordato in appello: la Cassazione ammette ricorsi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato e alla congruità del consenso, ma considera inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o a vizi attinenti alla determinazione della pena non trasformatisi in illegittimità della sanzione.
art. 129 c.p.p.
Riguarda cause di proscioglimento; la Corte osserva che il mancato esame di tali cause è inammissibile in Cassazione se la questione concerne valutazioni di merito o è stata rinunciata.
art. 616 c.p.p.
Prevede l'onere di condanna alle spese e possibilità di sanzione pecuniaria per ricorsi temerari o gravemente inammissibili; la Corte ha applicato il versamento alla cassa delle ammende valutando la colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186 (richiamata)
Richiamata come riferimento giurisprudenziale per la possibilità di sanzioni pecuniarie in caso di ricorsi infondati o colposi.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sediò di rinnovata valutazione del merito: le doglianze che si limitano a proporre una diversa lettura dei fatti o a contestare la valutazione probatoria sono generalmente inammissibili o infondate.
- Nel contesto del concordato in appello (art. 599-bis), il ricorrente che abbia rinunciato a determinati motivi non può poi sollevare in Cassazione censure attinenti a quelle questioni; sono invece ammissibili censure sulla corretta formazione del consenso al concordato.
- Per la partecipazione ad associazioni criminali e per reati connessi, la motivazione basata su intercettazioni, riscontri investigativi e condotte (es. occultamento di beni, rapporti con altri partecipi) può risultare pienamente idonea a giustificare la condanna in sede di merito e resistere al sindacato di legittimità.
- Il confronto tra valutazioni operate in fasi diverse del processo (es. misura cautelare vs giudizio di merito) è limitato: un annullamento cautelare per carenza indiziaria non obbliga a un diverso esito del giudizio di merito quando emergano successivi e diversi riscontri probatori.
- Le censure generiche e prive di specificità sulla mancata o contraddittoria motivazione sono destinate a essere dichiarate inammissibili; il ricorso deve indicare chiaramente il vizio giuridico e le parti della motivazione contestate.
- In caso di possesso di beni di valore, la mera giustificazione dichiarata dal ricorrente (donazioni, risorse) può non essere ritenuta sufficiente se la motivazione del giudice di merito evidenzia incongruenze e riscontri che legano i beni a reati.
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