Cassazione Penale, Sentenza n. 34971/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’indagato, accusato di tentata estorsione aggravata, ricorreva contro l’ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 15 giugno 2026, che aveva respinto l’impugnazione della custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. il 22 maggio 2026. Con il primo motivo deduceva violazione di legge ed erronea qualificazione giuridica: sosteneva che avesse agito nella ragionevole convinzione di esercitare un diritto al risarcimento per un sinistro stradale e che la condotta dovesse essere ricondotta all’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, anche in forma putativa, anziché alla tentata estorsione. Indicava quale elementi di buona fede l’esistenza del sinistro, l’affidamento della pratica risarcitoria a un’agenzia e la corrispondenza tra la somma richiesta e il risarcimento atteso; contestava inoltre che l’errore sul soggetto passivo dimostrasse la consapevolezza dell’ingiustizia del profitto. Con un ulteriore motivo lamentava violazione di legge e carenza di motivazione sulle esigenze cautelari e sulla proporzionalità della misura: contestava l’attualità del pericolo di recidiva, richiamando la risalenza dei precedenti e il collegamento della condotta alla pratica assicurativa della convivente, e censurava come apodittica l’esclusione degli arresti domiciliari con controllo elettronico. Con il terzo motivo denunciava manifesta illogicità della motivazione per l’omessa considerazione degli elementi di buona fede dedotti nella memoria al riesame.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo: la pretesa risarcitoria era del tutto arbitraria rispetto al soggetto aggredito, poiché il credito, quand’anche ipotizzabile, avrebbe potuto spettare alla convivente e non al titolare del centro di assistenza fiscale, che non era obbligato al pagamento. La pretesa non era quindi tutelabile in giudizio ai fini dell’art. 393 c.p.; inoltre, l’azione violenta diretta contro un terzo estraneo al rapporto obbligatorio, per ottenere il pagamento, era coerente con la qualificazione in termini di estorsione. Anche il motivo cautelare è stato respinto: il Tribunale aveva giustificato la misura sulla base delle modalità della ripetuta e violenta aggressione e della personalità dell’indagato, pluripregiudicato per altri fatti di rapina; la valutazione, fondata su elementi concreti e non illogici, è stata ritenuta adeguata. L’indagato è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p.; la Corte ha disposto gli adempimenti di cancelleria indicati dall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 393 c.p.
Pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, ovvero che il diritto oggetto dell'illegittima tutela privata sia realmente esistente, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale.
L’esercizio arbitrario delle proprie ragioni presuppone una pretesa non del tutto arbitraria e suscettibile, almeno in astratto, di tutela giudiziale. La pretesa diretta contro un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio e privo di titolo non soddisfa tale requisito.
art. 629 c.p.
E nel caso in esame la violenza veniva esercitata non nei confronti del soggetto obbligato, l’autore del sinistro con colpa, bensì di un terzo estraneo al presunto rapporto obbligatorio, il titolare del centro di assistenza che in alcun modo poteva ritenersi direttamente obbligato.
La condotta violenta diretta contro un terzo estraneo al rapporto obbligatorio, allo scopo di ottenere da questi il pagamento di una pretesa, integra la qualificazione in termini di estorsione e non di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, poiché la pretesa verso il terzo non è giudizialmente tutelabile.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di infondatezza consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.
La Corte dispone gli adempimenti di cancelleria previsti dalla norma; il testo non ne specifica ulteriormente il contenuto.
Massime di principio
- La distinzione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione dipende anche dalla tutelabilità giudiziale della pretesa: non è necessario che il diritto esista, ma la pretesa non deve essere del tutto arbitraria e deve avere una possibile base legale.
- La pretesa di ottenere il pagamento da un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio, privo di titolo e non direttamente obbligato, non è tutelabile giudizialmente ai fini dell’art. 393 c.p.; la violenza o minaccia esercitata nei suoi confronti per conseguire il pagamento è compatibile con la qualificazione del fatto come estorsione.
- La valutazione delle esigenze cautelari e dell’adeguatezza della custodia in carcere è immune da censura di legittimità quando il giudice del riesame la fonda sulle concrete modalità della condotta e su elementi relativi alla personalità dell’indagato, senza illogicità.
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