Ordinanza n. 615/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami - indetto dal Ministero della Giustizia con provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione Direttore Prot. D.O.G. num. 14436 del 7 agosto 2024 - per la copertura a tempo indeterminato di n. 1.000 posti di conducente di automezzi, area Assistenti, approvata dalla Commissione esaminatrice nel corso della sessione del 11 novembre 2025, validata dal Direttore generale del Personale e della Formazione ai sensi dell’articolo 8 comma 5 del bando di concorso e pubblicata il 12 novembre 2025, nella parte lesiva per l’odierno ricorrente in quanto non incluso tra i vincitori a causa dell’omessa valutazione del titolo di riserva, dichiarato nella domanda di partecipazione in sezione diversa da quella predisposta; - ove esistenti, degli atti della Commissione con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso in oggetto; - ove esistenti, degli atti della Commissione con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli di riserva in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio; - gli atti di convocazione e di scelta delle sedi da parte dei concorrenti risultati vincitori, nonché del provvedimento del Direttore generale del personale e della formazione prot. n. m_dg.DOG.28/11/2025.0014567.ID con cui è disposta l’assunzione dei vincitori del concorso pubblico in esito alla procedura di scelta tenutasi tra il 21 e il 25 novembre 2025 e l’allegato elenco degli assegnatari e sede assegnata; - del Bando di concorso indetto dal Ministero della Giustizia con provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione Direttore Prot. D.O.G. num. 14436 del 7 agosto 2024, laddove interpretato in senso lesivo per il ricorrente e nella parte di interesse; - degli eventuali contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; - di ogni altro atto presupposto, antecedente, connesso e consequenziale, e comunque connesso alla procedura impugnata, ancorché non conosciuto, che possa frapporsi al diritto fatto valere dal ricorrente nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori riservisti del concorso pubblico, per titoli ed esami - indetto dal Ministero della Giustizia con provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione Direttore Prot. D.O.G. num. 14436 del 7 agosto 2024 - per la copertura a tempo indeterminato di n. 1.000 posti di conducente di automezzi, area Assistenti e per la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica della posizione in graduatoria di parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell’elenco dei vincitori riservisti del concorso predetto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria dei vincitori del concorso per 1.000 conducenti di automezzi e atti conseguenti, nella parte in cui il candidato non è stato incluso tra i vincitori per omessa valutazione del titolo di riserva
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria dei vincitori, gli eventuali atti di approvazione della graduatoria degli idonei e dei vincitori, i criteri di valutazione dei titoli di riserva, gli atti di convocazione e scelta delle sedi, il provvedimento di assunzione dei vincitori, gli eventuali contratti stipulati e il bando, chiedendone l'annullamento previa sospensione. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto a essere utilmente collocato nella graduatoria dei vincitori riservisti e il risarcimento in forma specifica mediante rettifica della graduatoria o altra misura idonea. La contestazione riguarda l'omessa valutazione del titolo di riserva costituito dall'avvenuto servizio in ferma prefissata nelle Forze armate. Secondo la prospettazione del ricorrente, il titolo era stato espressamente menzionato nella domanda di partecipazione, ma, per mero errore materiale nella compilazione del format elettronico, non era stato selezionato il flag relativo alla riserva dei posti. Il ricorrente ha ottenuto 47 punti e si è collocato al 1518° posto, mentre l'ultimo vincitore riservista ha ottenuto 42,5 punti, collocandosi al 1829° posto, ma risultando vincitore grazie alla riserva. È stata altresì rappresentata la residua disponibilità di 84 sedi su 1.000, dopo l'assegnazione di 916 sedi, quale elemento idoneo a sostenere l'attualità della tutela cautelare. È stata chiesta l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami per la difficoltà di individuare tutti i controinteressati.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la legittimità della graduatoria né ha accolto o respinto definitivamente le pretese sostanziali. Ha ritenuto che la posizione dedotta potesse ricevere tutela mediante la fissazione dell'udienza pubblica ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissata al 16 settembre 2026. Ha inoltre disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a. La pubblicazione deve contenere gli elementi identificativi del giudizio, delle parti e degli atti impugnati, un sunto dei motivi, l'indicazione dei controinteressati, le informazioni per seguire il processo, gli estremi dell'ordinanza e il testo integrale del ricorso. Il Ministero deve mantenere online la documentazione fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, rilasciare un'attestazione dell'avvenuta pubblicazione e inserire sulla home page il collegamento agli atti di notifica. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi 10 giorni, a pena di improcedibilità del ricorso. Gli oneri della pubblicazione sono posti a carico del ricorrente con separato provvedimento; le spese della fase sono compensate.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente al giudice, nella fase cautelare, di fissare direttamente l'udienza pubblica di trattazione quando la controversia può essere definita in tempi compatibili con la tutela della posizione dedotta.
art. 41, comma 4, c.p.a.
quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità
Consente la notificazione per pubblici proclami quando il numero dei destinatari rende particolarmente difficile la notificazione ordinaria e attribuisce al giudice il potere di prescriverne le modalità.
art. 27, comma 2, c.p.a.
È richiamato quale base normativa per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati.
art. 49 c.p.a.
È richiamato quale base normativa per disporre l'integrazione del contraddittorio.
art. 30 c.p.a.
È indicato dal ricorrente quale fondamento della domanda di risarcimento in forma specifica, ma l'ordinanza non decide tale domanda.
Massime di principio
- Quando la questione cautelare presenta profili di possibile tutela effettiva e la controversia può essere trattata in tempi compatibili, il giudice amministrativo può fissare direttamente l'udienza pubblica di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza definire in via cautelare la fondatezza della pretesa sostanziale.
- La difficoltà di notificare individualmente il ricorso per l'elevato numero dei controinteressati può giustificare, su richiesta di parte, l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, con modalità idonee a garantire conoscibilità del giudizio e partecipazione degli interessati.
- L'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami può essere subordinata alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del testo integrale del ricorso e dell'ordinanza, di un avviso con gli elementi essenziali del giudizio e dell'elenco dei controinteressati, nonché alla conservazione online della documentazione e al deposito della prova degli adempimenti entro termini perentori.
- La mancata esecuzione degli adempimenti prescritti per la notificazione per pubblici proclami entro il termine stabilito dal giudice può comportare l'improcedibilità del ricorso.
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