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Sentenza

Sentenza n. 2322/2026 - Napoli, Sezione 4

per l’annullamento, previa sospensione a) Del decreto assegnazione cattedre 2025/2026 recante prot. n. 0008153 del 04/10/2025 consegnato alla ricorrente in data 02 marzo 2026; b) del P.E.I. redatto per l’a.s. 2025/2026; c) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale; per l’accertamento per l’anno scolastico 2025/2026, del diritto del minore ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente, l’assegnazione di un insegnante di sostegno con copertura totale delle ore di frequenza delle lezioni scolastiche (27 ore settimanali), previa valutazione delle concrete esigenze del minore; - in via cautelare ed urgente per l’assegnazione, in via provvisoria, di un insegnante di sostegno per il minore disabile con copertura totale delle ore di frequenza delle ore scolastiche (27 ore settimanali).

Giustizia amministrativa202601424

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di assegnazione delle cattedre e P.E.I. relativi all’anno scolastico 2025/2026, nella parte in cui assegnavano 18 ore di sostegno anziché la copertura integrale di 27 ore settimanali

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

La controversia

La ricorrente, deducendo la situazione di handicap grave del minore ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l. 104/1992, ha impugnato gli atti con cui l’amministrazione scolastica aveva assegnato 18 ore settimanali di sostegno, ritenute insufficienti rispetto alle condizioni del minore e al complessivo orario scolastico di 27 ore. Sono state dedotte la violazione degli artt. 2, 3, 34 e 38 Cost., degli artt. 4, 12, 13 e 40 della l. 104/1992, del d.lgs. 66/2017, dell’art. 40 della l. 449/1997, dell’art. 2, commi 413 e 414, della l. 244/2007, come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 80/2010, nonché dell’art. 3 della l. 241/1990. La ricorrente ha chiesto anche l’accertamento del diritto del minore alla copertura integrale delle ore di frequenza e, in via cautelare, l’assegnazione provvisoria delle ore mancanti.

La decisione

Il TAR ha rilevato che, dopo l’adozione del decreto cautelare monocratico del 6 marzo 2026, l’amministrazione ha riesaminato la posizione del minore e ha assegnato ulteriori 9 ore di sostegno, raggiungendo la copertura complessiva di 27 ore settimanali per l’intero anno scolastico 2025/2026. Poiché il bene della vita richiesto è stato integralmente conseguito in via amministrativa, è venuta meno l’utilità della prosecuzione del giudizio e il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. In considerazione dell’evoluzione processuale, le spese sono state compensate per un terzo e poste per i restanti due terzi a carico dell’amministrazione, liquidati in euro 1.000,00, nell’ambito di una liquidazione complessiva di euro 1.500,00 oltre accessori, con attribuzione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    La disposizione è richiamata quale base della condizione di disabilità grave del minore, rilevante ai fini della determinazione delle ore di sostegno.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    la cessazione della materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando il ricorrente ottiene in via amministrativa il bene della vita perseguito, rendendo inutile la prosecuzione del processo per il venir meno oggettivo della lite.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti in camera di consiglio.

  • art. 56 c.p.a.

    misura cautelare monocratica

    È stato adottato un provvedimento cautelare monocratico in presenza di estrema gravità e urgenza, ordinando il riesame della posizione del minore.

  • art. 3 l. 241/1990

    La disposizione è stata invocata quale parametro relativo all’obbligo di motivazione degli atti impugnati, ma il giudice non ha esaminato nel merito la censura per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • La materia del contendere cessa quando l’amministrazione, anche successivamente alla proposizione del ricorso, attribuisce integralmente al ricorrente il bene della vita richiesto, rendendo oggettivamente inutile la prosecuzione del giudizio.
  • L’assegnazione di ore di sostegno a uno studente con disabilità deve essere rivalutata alla luce delle concrete esigenze individuali risultanti dalla situazione di handicap e dagli atti di programmazione educativa; qualora l’amministrazione adegui integralmente l’assegnazione alla domanda azionata, viene meno l’interesse alla decisione di annullamento.
  • La sopravvenuta cessazione della materia del contendere non impedisce una regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, tenendo conto dell’evoluzione della vicenda processuale e del comportamento delle parti.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potere

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