Regolamento (UE) 2024/482
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/482 della Commissione, del 31 gennaio 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione del sistema europeo di certificazione della cibersicurezza basato sui criteri comuni (EUCC)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce il sistema EUCC per la certificazione di cibersicurezza dei prodotti TIC basato sui Common Criteria, con due livelli di affidabilità: "sostanziale" ed "elevato". Disciplina criteri di valutazione, rilascio, validità, sospensione, revoca e riesame dei certificati, oltre alla certificazione separata dei profili di protezione e alla gestione/divulgazione delle vulnerabilità. Prevede inoltre requisiti specifici per gli organismi di certificazione e per le ITSEF, meccanismi di monitoraggio e regole per il riconoscimento con paesi terzi e per le valutazioni inter pares.
Istituzione e disciplina del sistema europeo di certificazione della cibersicurezza basato sui criteri comuni (EUCC) per prodotti TIC e profili di protezione.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), compresa la documentazione correlata, presentati per la certificazione nell'ambito EUCC, nonché a tutti i profili di protezione presentati ai fini della certificazione come parte del processo TIC alla base della certificazione dei prodotti TIC. Il regolamento vincola gli organismi di certificazione, le ITSEF, i titolari dei certificati, le autorità nazionali di certificazione della cibersicurezza, l'ENISA, la Commissione e, per taluni profili e prodotti, anche le autorità di vigilanza del mercato. Si applica nell'Unione ed è testo rilevante ai fini del SEE; entra in applicazione il 27 febbraio 2025, mentre il capo IV e l'allegato V si applicano dalla data di entrata in vigore.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/482 della Commissione – sistema europeo di certificazione della cibersicurezza basato sui criteri comuni (EUCC)
Il regolamento istituisce il quadro operativo dell'EUCC, cioè il sistema europeo di certificazione della cibersicurezza per prodotti TIC fondato sui Common Criteria e sulla Common Evaluation Methodology. L'obiettivo è armonizzare in tutta l'Unione la certificazione di sicurezza di prodotti TIC e profili di protezione, garantendo un livello elevato di fiducia, trasparenza e comparabilità dei certificati.
Il testo traduce in regole vincolanti l'architettura già prevista dal regolamento (UE) 2019/881, definendo ruoli, procedure, controlli, requisiti di accreditamento e autorizzazione, monitoraggio della compliance e gestione delle vulnerabilità. È inoltre prevista una transizione ordinata dai sistemi nazionali e una disciplina per il riconoscimento verso paesi terzi.
Oggetto e struttura del sistema EUCC
L'articolo 1 istituisce l'EUCC e ne definisce l'ambito: prodotti TIC, relativa documentazione e profili di protezione presentati per la certificazione. Il regolamento si fonda sui Common Criteria (ISO/IEC 15408) e sulla Common Evaluation Methodology (ISO/IEC 18045), richiamati all'articolo 2 insieme alle principali nozioni tecniche e procedurali.
L'impianto complessivo distingue tra:
- certificazione dei prodotti TIC;
- certificazione dei profili di protezione;
- requisiti di accreditamento/autorizzazione degli organismi coinvolti;
- monitoraggio e gestione delle non conformità;
- gestione e divulgazione delle vulnerabilità;
- valutazione inter pares degli organismi che certificano al livello elevato.
Norme di valutazione, livelli di affidabilità e documenti di riferimento
Ai sensi dell'articolo 3, ogni valutazione EUCC deve basarsi sui criteri comuni e sulla metodologia comune di valutazione. L'articolo 4 introduce due livelli di affidabilità:
- sostanziale, corrispondente ai livelli AVA_VAN 1 o 2;
- elevato, corrispondente ai livelli AVA_VAN 3, 4 o 5.
La certificazione tiene conto del rischio associato all'uso previsto del prodotto TIC e dei relativi obiettivi di sicurezza previsti dal regolamento (UE) 2019/881. Gli allegati I e II assumono rilievo centrale perché individuano i settori tecnici e i profili di protezione certificati che guidano la valutazione armonizzata, soprattutto per i livelli AVA_VAN più alti.
L'allegato I copre, in particolare, due settori tecnici di maggiore rilevanza pratica:
- smart card e dispositivi simili;
- dispositivi hardware con box di sicurezza.
Certificazione dei prodotti TIC
L'articolo 5 consente due modelli di certificazione:
- valutazione del prodotto rispetto al traguardo di sicurezza definito dal richiedente;
- valutazione integrata con un profilo di protezione certificato, se il prodotto rientra nella categoria coperta dal profilo.
L'articolo 6 vieta espressamente l'autovalutazione della conformità: il sistema si fonda esclusivamente su valutazione di terzi, svolta da ITSEF e organismi di certificazione.
L'articolo 7 stabilisce i criteri concreti di valutazione dei prodotti TIC. Oltre alle regole generali, occorre considerare:
- il livello di rischio associato all'uso previsto del prodotto;
- le funzioni di sicurezza a sostegno degli obiettivi di sicurezza;
- i documenti sullo stato dell'arte dell'allegato I;
- gli eventuali profili di protezione certificati dell'allegato II.
Per i livelli AVA_VAN 4 e 5 la certificazione è consentita solo in presenza di settori tecnici o profili di protezione specificamente idonei, e in casi eccezionali e debitamente giustificati può essere approvata un'eccezione metodologica dall'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza.
Procedimento di certificazione, documentazione e contenuto del certificato
L'articolo 8 richiede al richiedente di fornire tutte le informazioni necessarie, compresi gli elementi di prova richiesti dalle sezioni relative alle attività dello sviluppatore e, se necessario, dettagli sul prodotto e sul codice sorgente. È consentito il riuso di risultati di valutazioni precedenti svolte nell'ambito dell'EUCC, di altri sistemi europei o di sistemi nazionali, purché pertinenti e autentici.
L'articolo 9 subordina il rilascio del certificato a condizioni cumulative, tra cui:
- copertura del prodotto nell'ambito di accreditamento ed eventuale autorizzazione degli organismi coinvolti;
- dichiarazione del richiedente con assunzione di specifici impegni;
- esito favorevole della valutazione ITSEF;
- riesame positivo da parte dell'organismo di certificazione;
- correttezza dell'applicazione delle norme di valutazione.
Gli impegni del richiedente includono, in particolare, il divieto di promuovere il prodotto come certificato prima del rilascio, l'obbligo di limitare la promozione al perimetro del certificato, il dovere di cessare la promozione in caso di sospensione/revoca/scadenza e la garanzia che i prodotti commercializzati siano identici a quelli certificati.
L'articolo 10 disciplina contenuto e formato del certificato EUCC, che deve contenere almeno le informazioni dell'allegato VII, mentre la relazione di certificazione è disciplinata dall'allegato V. Il certificato e la relazione devono chiarire in modo inequivocabile l'ambito e i limiti della certificazione.
Marchio, etichetta e trasparenza verso gli utenti
L'articolo 11 consente l'apposizione di marchio ed etichetta sul prodotto certificato, sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento, a seconda della natura del prodotto. Per il software, l'informazione può essere resa accessibile anche tramite sito web.
Il marchio/etichetta deve indicare:
- livello di affidabilità;
- livello AVA_VAN;
- identificatore unico del certificato.
Il QR code deve rimandare a un sito web contenente almeno:
- stato di validità del certificato;
- informazioni essenziali sulla certificazione;
- informazioni pubbliche dovute ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2019/881;
- eventuali dati storici utili alla tracciabilità.
Durata, riesame, sospensione e revoca dei certificati
L'articolo 12 prevede che il certificato EUCC per i prodotti TIC non superi i cinque anni di validità, con eventuale proroga oltre tale limite solo previa approvazione dell'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza.
L'articolo 13 disciplina il riesame del certificato, su richiesta del titolare o per altri motivi giustificati, e consente:
- conferma del certificato;
- revoca;
- revoca e rilascio di nuovo certificato con ambito identico e durata prorogata;
- revoca e rilascio di nuovo certificato con ambito diverso.
L'articolo 14 stabilisce che la revoca è disposta dall'organismo di certificazione che ha rilasciato il certificato e comunicata all'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza e all'ENISA.
La sospensione è disciplinata dall'articolo 30:
- durata ordinaria massima: 42 giorni;
- possibile proroga motivata fino a un anno;
- non incide sulla validità formale del certificato, ma limita la promozione e l'uso commerciale del prodotto durante il periodo di sospensione.
Certificazione dei profili di protezione
Il capo III regola la certificazione dei profili di protezione, che sono strumenti di sicurezza applicabili a categorie di prodotti TIC e non a singoli prodotti. L'articolo 15 richiede una valutazione basata su criteri analoghi a quelli previsti per i prodotti TIC, ma con riferimento alla categoria di prodotti contemplata dal profilo.
Gli articoli 16-20 disciplinano:
- le informazioni necessarie per la certificazione;
- il rilascio del certificato;
- la durata del certificato, che può arrivare al termine del ciclo di vita del profilo;
- il riesame;
- la revoca.
I profili di protezione possono essere certificati solo da autorità pubbliche o, previa approvazione dell'autorità nazionale, da organismi di certificazione. Per i profili adottati come documenti sullo stato dell'arte e quelli avanzati dell'allegato II, il ruolo di riferimento è particolarmente rilevante.
Requisiti degli organismi di certificazione e delle ITSEF
Gli articoli 21 e 22 introducono requisiti aggiuntivi per gli organismi di certificazione e le ITSEF che operano sul livello di affidabilità elevato. È richiesto non solo l'accreditamento, ma anche un'autorizzazione nazionale, con verifica di:
- competenze tecniche specifiche;
- capacità di trattare informazioni riservate;
- capacità di valutare attacchi avanzati e resistenza del prodotto.
Per le ITSEF, il regolamento richiede anche il possesso delle competenze specifiche per i settori tecnici rilevanti e l'adozione di misure organizzative e tecniche adeguate. Le decisioni di autorizzazione sono soggette a relazione e valutazione inter pares.
Gli articoli 23 e 24 prevedono la notifica alla Commissione e all'ENISA degli organismi di certificazione e delle ITSEF competenti, con aggiornamento tempestivo in caso di mutamenti dell'accreditamento o dell'autorizzazione.
Monitoraggio, non conformità e misure correttive
Il capo V attribuisce un ruolo centrale al monitoraggio. L'articolo 25 obbliga l'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza a controllare il rispetto, da parte di organismi di certificazione, ITSEF e titolari, degli obblighi EUCC e del regolamento (UE) 2019/881, nonché la persistenza del livello di affidabilità rispetto all'evoluzione delle minacce.
Il controllo si basa su fonti informative eterogenee e su un campionamento annuo di almeno il 4% dei certificati EUCC, effettuato sulla base del rischio.
L'articolo 26 prevede monitoraggio anche da parte dell'organismo di certificazione; l'articolo 27 impone al titolare di monitorare vulnerabilità e livello di affidabilità e di cooperare con gli altri soggetti del sistema.
In caso di non conformità del prodotto o del profilo di protezione, gli articoli 28 e 29 prevedono:
- contestazione al titolare e richiesta di misure correttive;
- termine massimo di 30 giorni per proporre la misura correttiva;
- possibile sospensione o revoca in caso di mancata collaborazione o di violazioni continuate o ricorrenti.
L'articolo 31 disciplina gli effetti della non compliance dell'organismo di certificazione o dell'ITSEF, imponendo all'autorità nazionale di identificare i certificati potenzialmente colpiti, valutare gli impatti e, se del caso, attivare ulteriori misure fino alla possibile incidenza sull'autorizzazione.
Gestione e divulgazione delle vulnerabilità
Il capo VI riguarda i prodotti TIC certificati. Gli articoli 33-36 impongono al titolare di:
- istituire e mantenere procedure di gestione delle vulnerabilità;
- pubblicare metodi di ricezione delle segnalazioni esterne;
- registrare le potenziali vulnerabilità ed effettuarne l'analisi di impatto;
- informare i titolari di certificati dipendenti, in caso di prodotto composito;
- trasmettere all'organismo di certificazione le informazioni rilevanti su richiesta.
Se l'analisi dimostra che la vulnerabilità incide sulla conformità del prodotto, il titolare deve predisporre una relazione di impatto. Se la vulnerabilità è non residua e risolvibile, il certificato può essere riesaminato; se non è risolvibile, il certificato è revocato.
Gli articoli 37 e 38 disciplinano lo scambio di informazioni tra autorità nazionali e con l'ENISA, mentre l'articolo 39 impone, in caso di revoca, la divulgazione e registrazione delle vulnerabilità pubblicamente note e risolte nella banca dati europea delle vulnerabilità o in altri archivi online pertinenti.
Conservazione, pubblicità e protezione delle informazioni
Gli articoli 40 e 41 impongono la conservazione sicura della documentazione da parte di organismi di certificazione, ITSEF e titolari per il periodo necessario e comunque per almeno cinque anni dopo la revoca del certificato. Il titolare deve inoltre rendere disponibili, su richiesta, i registri e le copie del prodotto certificato.
L'articolo 42 attribuisce all'ENISA un ruolo di pubblicazione e trasparenza: certificati, stato dei certificati, relazioni di certificazione, elenchi degli organismi accreditati/autorizzati, documenti sullo stato dell'arte e relazioni di valutazione inter pares. L'articolo 43 impone a tutti i soggetti coinvolti la protezione di segreti commerciali, informazioni riservate e proprietà intellettuale.
Rapporti con paesi terzi e valutazioni inter pares
L'articolo 44 disciplina gli accordi di reciproco riconoscimento con i paesi terzi. Tali accordi sono condizionati alla presenza di autorità indipendenti, accreditamento equivalente, gestione efficace delle vulnerabilità e cooperazione con l'architettura UE; per il livello "elevato" sono richiesti ulteriori requisiti di equivalenza istituzionale e un meccanismo congiunto analogo alla valutazione inter pares.
Gli articoli 45-47 prevedono valutazioni inter pares periodiche, almeno ogni cinque anni, per gli organismi che rilasciano certificati al livello "elevato". La valutazione si articola in fasi preparatoria, in loco e di relazione; l'ENISA pubblica i pareri e i documenti pertinenti, previa rimozione delle informazioni sensibili.
Mantenimento del sistema e soppressione dei sistemi nazionali
L'articolo 48 affida alla Commissione la facoltà di chiedere all'ECCG pareri per mantenere e aggiornare il sistema EUCC e i relativi documenti sullo stato dell'arte. L'articolo 49 stabilisce che, per i prodotti e processi TIC coperti dall'EUCC, i sistemi nazionali cessano di produrre effetti 12 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento, con una disciplina transitoria per le procedure già avviate.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 50 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento si applica dal 27 febbraio 2025; il capo IV e l'allegato V si applicano invece dalla data di entrata in vigore. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Istituzione dell'EUCC e definizioni chiave
L'articolo 1 istituisce il sistema europeo di certificazione della cibersicurezza basato sui criteri comuni. L'articolo 2 definisce, tra l'altro, criteri comuni, metodologia comune di valutazione, oggetto della valutazione, traguardo di sicurezza, profilo di protezione, ITSEF, livelli AVA_VAN, certificato EUCC, settore tecnico, documento sullo stato dell'arte e autorità di vigilanza del mercato.
Norme di valutazione e livelli di affidabilità
L'articolo 3 stabilisce che le valutazioni si basano sui criteri comuni e sulla metodologia comune di valutazione. L'articolo 4 prevede due livelli di affidabilità del certificato EUCC: "sostanziale" (corrispondente a AVA_VAN 1 o 2) ed "elevato" (corrispondente a AVA_VAN 3, 4 o 5), con distinzione tra uso conforme e uso aumentato dei componenti dell'affidabilità.
Modalità di certificazione dei prodotti TIC e divieto di autovalutazione
L'articolo 5 consente la certificazione del prodotto TIC rispetto al traguardo di sicurezza definito dal richiedente oppure integrando un profilo di protezione certificato. L'articolo 6 vieta l'autovalutazione della conformità: sono ammesse solo valutazioni di terzi svolte da ITSEF e organismi di certificazione.
Criteri di valutazione dei prodotti TIC e uso dei documenti sullo stato dell'arte
L'articolo 7 impone, per la certificazione dei prodotti TIC, l'applicazione delle norme di cui all'articolo 3, delle classi di garanzia della sicurezza, del livello di rischio e delle funzioni di sicurezza previste dagli articoli 51 e 52 del regolamento (UE) 2019/881, nonché dei documenti sullo stato dell'arte dell'allegato I e dei profili di protezione certificati dell'allegato II. Sono previsti casi eccezionali per non applicare un documento sullo stato dell'arte, previa motivazione e approvazione dell'autorità nazionale competente. Per AVA_VAN 4 o 5 la certificazione è consentita solo in scenari specifici e con metodologie dedicate.
Documentazione necessaria, riuso di evidenze e requisiti per il rilascio
L'articolo 8 richiede che il richiedente fornisca tutte le informazioni e gli elementi di prova necessari, inclusi dettagli sul prodotto e, se necessario, sul codice sorgente. Sono ammessi risultati di valutazioni pregresse effettuate nell'ambito dell'EUCC, di altri sistemi europei o di sistemi nazionali, se pertinenti e autenticati. L'articolo 9 subordina il rilascio del certificato al rientro dell'oggetto nel campo di accreditamento/autorizzazione, alla dichiarazione del richiedente, all'esito favorevole della valutazione ITSEF e del riesame dell'organismo di certificazione, nonché alla correttezza dell'applicazione delle norme. Il richiedente assume impegni di veridicità, divieto di promozione anticipata e uso corretto del certificato e del marchio.
Contenuto, formato, marchio ed etichetta del certificato
L'articolo 10 impone che il certificato contenga almeno le informazioni dell'allegato VII e che ambito e limiti del prodotto siano indicati in modo inequivocabile; l'organismo di certificazione redige anche una relazione di certificazione secondo l'allegato V. L'articolo 11 consente l'uso di marchio ed etichetta, in modo visibile e indelebile, con indicazione del livello di affidabilità, del livello AVA_VAN e di un identificatore univoco, oltre a un QR code con link alle informazioni richieste. L'allegato IX disciplina il formato del marchio/etichetta.
Validità, riesame, sospensione e revoca dei certificati EUCC
L'articolo 12 limita a cinque anni la durata del certificato EUCC per i prodotti TIC, salvo proroga approvata dall'autorità nazionale; l'articolo 13 disciplina il riesame, che può condurre a conferma, revoca o rilascio di nuovo certificato con ambito identico o diverso; l'articolo 14 regola la revoca da parte dell'organismo di certificazione e la relativa notifica. La sospensione è disciplinata dall'articolo 30, con durata massima di 42 giorni prorogabile fino a un anno in casi giustificati.
Certificazione dei profili di protezione
Gli articoli 15-20 regolano la certificazione dei profili di protezione, valutati sulla base di criteri analoghi a quelli dei prodotti TIC ma come processo TIC autonomo. I profili di protezione sono certificati solo per supportare la certificazione di prodotti TIC appartenenti alla categoria contemplata; il certificato può durare fino al termine del ciclo di vita del profilo. Sono previste forme di riesame, revoca e regole specifiche per la certificazione da parte di autorità pubbliche o, previa approvazione, di organismi di certificazione.
Requisiti e autorizzazione di organismi di certificazione e ITSEF
Gli articoli 21 e 22 prevedono requisiti specifici per l'autorizzazione al livello "elevato" degli organismi di certificazione e delle ITSEF, inclusi competenze tecniche, protezione delle informazioni riservate e, per le ITSEF, capacità di valutare attacchi avanzati e, nei settori tecnici rilevanti, competenze specifiche sui documenti di settore. L'accreditamento deve essere integrato da autorizzazione nazionale per il livello elevato, con relazioni soggette a valutazione inter pares. Gli articoli 23 e 24 disciplinano la notifica alla Commissione e all'ENISA di organismi di certificazione e ITSEF competenti, con aggiornamento in caso di variazioni di accreditamento o autorizzazione.
Monitoraggio della compliance, non conformità e sospensione
Gli articoli 25-31 attribuiscono alle autorità nazionali di certificazione della cibersicurezza un ampio potere di monitoraggio su organismi di certificazione, ITSEF, titolari e prodotti certificati, con campionamento annuale di almeno il 4% dei certificati EUCC. Gli organismi di certificazione monitorano a loro volta titolari, prodotti e profili di protezione; i titolari devono monitorare vulnerabilità e livello di affidabilità. In caso di non conformità o non compliance sono previsti termini correttivi fino a 30 giorni, sospensione o revoca; la sospensione non incide sulla validità del certificato ma limita promozione e uso, e deve essere notificata all'ENISA e agli acquirenti, nei limiti di sicurezza.
Gestione e divulgazione delle vulnerabilità
Il capo VI si applica ai prodotti TIC certificati. Gli articoli 33-36 impongono al titolare procedure di gestione delle vulnerabilità, raccolta delle segnalazioni esterne, analisi dell'impatto, comunicazione all'organismo di certificazione e, se del caso, revisione del certificato o sua revoca. Gli articoli 37-39 disciplinano la condivisione delle informazioni con le autorità nazionali, la cooperazione transfrontaliera e la pubblicazione delle vulnerabilità, con obbligo di registrazione nella banca dati europea delle vulnerabilità o in altri archivi online pertinenti in caso di revoca.
Conservazione dei registri, trasparenza e protezione delle informazioni
Gli articoli 40-43 impongono la conservazione sicura dei registri da parte di organismi di certificazione, ITSEF e titolari per almeno cinque anni dopo la revoca del certificato, nonché la disponibilità di informazioni comprensibili agli utenti. L'ENISA pubblica certificati, stato dei certificati, relazioni di certificazione, elenchi di organismi accreditati/autorizzati, documenti sullo stato dell'arte, pareri ECCG e relazioni inter pares. Tutti i soggetti coinvolti devono proteggere segreti commerciali, dati riservati e diritti di proprietà intellettuale.
Accordi di reciproco riconoscimento con paesi terzi
L'articolo 44 stabilisce le condizioni per accordi bilaterali o multilaterali di reciproco riconoscimento con paesi terzi, che possono riguardare anche i profili di protezione. Sono richiesti, tra l'altro, autorità indipendenti, sistemi sanzionatori efficaci, cooperazione con ECCG ed ENISA, organismi di accreditamento indipendenti, gestione delle vulnerabilità e meccanismi di ricorso. Per il livello "elevato" sono previste condizioni aggiuntive, tra cui un'autorità pubblica indipendente equivalente e un meccanismo congiunto equivalente alla valutazione inter pares.
Valutazione inter pares degli organismi di certificazione
Gli articoli 45-47 disciplinano valutazioni inter pares periodiche, almeno ogni cinque anni, per gli organismi che rilasciano certificati al livello "elevato". Sono previsti tre tipi di valutazione (AVA_VAN.3, settori tecnici dell'allegato I, profili di protezione degli allegati II o III), fasi preparatoria, in loco e di relazione, composizione del gruppo di valutazione e pubblicazione, da parte dell'ENISA, dei pareri positivi o negativi con rimozione delle informazioni sensibili.
Mantenimento del sistema e fine dei sistemi nazionali
L'articolo 48 consente alla Commissione di chiedere all'ECCG pareri per mantenere l'EUCC e approvare documenti sullo stato dell'arte. L'articolo 49 dispone la cessazione di effetti dei sistemi nazionali di certificazione per i prodotti e processi TIC coperti dall'EUCC dopo 12 mesi dall'entrata in vigore, con una finestra transitoria per procedure avviate entro 12 mesi e concluse entro 24 mesi. I certificati nazionali possono essere riesaminati e sostituiti secondo il nuovo regolamento.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 50 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE e l'applicazione generale dal 27 febbraio 2025. Il capo IV e l'allegato V si applicano già dalla data di entrata in vigore.
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