Regolamento (UE) 2024/404
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/404 della Commissione, del 30 gennaio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 per quanto riguarda gli aggiornamenti delle pertinenti disposizioni dell’ICAO, il completamento delle procedure in caso di avaria delle comunicazioni radio e la soppressione del supplemento all’allegato di tale regolamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il corpus SERA del regolamento (UE) n. 923/2012 per allinearlo a recenti modifiche ICAO e per rendere più coerenti e complete diverse procedure operative. La novità più rilevante è l’introduzione di una disciplina dettagliata per l’avaria delle comunicazioni radio, con obblighi differenziati per voli VFR e IFR, per gli enti ATS e per le procedure di segnalazione. Il testo interviene inoltre su definizioni meteorologiche, fraseologia radiotelefonica, riporti di posizione e meteorologici, segnali visivi in area di manovra e compilazione del piano di volo ICAO, oltre a sopprimere il supplemento all’allegato.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 sulle regole dell’aria e le procedure operative di navigazione aerea, aggiornando gli standard ICAO, introducendo una disciplina completa per l’avaria delle comunicazioni radio e sopprimendo il supplemento all’allegato.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, agli enti dei servizi di traffico aereo, ai piloti, agli operatori aeronautici, ai conducenti di veicoli e ai pedoni sull’area di manovra degli aeroporti, nonché alle autorità competenti e agli altri soggetti coinvolti nell’esecuzione delle regole dell’aria comuni. L’ambito è quello del traffico aereo generale e delle procedure ATS/ATC nell’aviazione civile nell’Unione. Talune modifiche riguardano specificamente i voli VFR e IFR, le procedure standard di partenza e arrivo strumentale, la radiotelefonia, i riporti meteorologici e di posizione, la sorveglianza SSR/ADS-B/ADS-C e la notifica di rischi per la sanità pubblica. È previsto un differimento generale dell’applicazione al 1° maggio 2025, salvo il punto 22 dell’allegato, applicabile dalla data di entrata in vigore.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/404
Il regolamento modifica in modo esteso il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012, che contiene le regole dell’aria comuni e le disposizioni operative per i servizi e le procedure della navigazione aerea applicabili al traffico aereo generale. L’intervento recepisce aggiornamenti ICAO, chiarisce e completa varie procedure operative e introduce un quadro dettagliato per la gestione delle avarie delle comunicazioni radio.
Finalità e contesto
Nei considerando la Commissione richiama l’esigenza di riflettere nell’ordinamento UE gli aggiornamenti ICAO più recenti e di mantenere coerenza con altri atti dell’Unione, in particolare il regolamento (UE) n. 139/2014. Viene anche sottolineata la necessità di concedere agli operatori e alle autorità nazionali un periodo di adattamento, motivo per cui l’applicazione generale è rinviata di 12 mesi, salvo le rettifiche del piano di volo che operano immediatamente.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento riguarda Stati membri, autorità competenti, enti dei servizi di traffico aereo, operatori, piloti, equipaggi di condotta e, per taluni aspetti, conducenti di veicoli e pedoni nell’area di manovra aeroportuale. Le modifiche incidono su procedure VFR e IFR, gestione del traffico controllato, fraseologia radiotelefonica, reporting meteorologico e di posizione, transponder SSR, ADS-B e ADS-C, nonché sulla compilazione del piano di volo ICAO.
Aggiornamento delle definizioni e della coerenza con ICAO
L’articolo 2 del regolamento (UE) n. 923/2012 viene aggiornato con nuove definizioni o definizioni riformulate, tra cui AIRMET, SIGMET, ufficio di veglia meteorologica (MWO), operazioni di avvicinamento strumentale 2D/3D, riporto sulle condizioni della pista (RCR), malattia trasmissibile e sanità pubblica. La modifica serve a recepire l’evoluzione degli standard ICAO e ad allineare il lessico tecnico del diritto UE alle prassi internazionali richiamate nei considerando.
Conformità, monitoraggio e soppressioni
Il nuovo articolo 3 conferma l’obbligo degli Stati membri di assicurare la conformità alle regole comuni dell’allegato, con le sole flessibilità e salvaguardie espressamente richiamate. L’articolo 6 è riscritto per istituire una procedura permanente della Commissione, assistita da Eurocontrol e AESA, volta a monitorare le modifiche della Convenzione di Chicago pertinenti e, se necessario, a proporre ulteriori modifiche dell’allegato. In parallelo, l’articolo 5 e il supplemento all’allegato del regolamento (UE) n. 923/2012 sono soppressi.
Procedure operative: area di manovra, VFR e autorizzazioni ATC
Viene introdotto il nuovo punto SERA.3212 sull’incertezza della posizione nell’area di manovra: pilota e conducente di veicolo devono fermarsi o liberare l’area e informare immediatamente l’ATC, con obblighi ulteriori per il caso in cui l’aeromobile sia già su pista. Sono inoltre aggiornate le regole sui voli VFR e VFR speciali in CTR, con rinvio ai minimi meteorologici e alle eccezioni autorizzabili. Il punto SERA.8015 rafforza la disciplina delle autorizzazioni ATC, del legame con il piano di volo, delle autorizzazioni modificate, delle priorità e della tutela della separazione dagli ostacoli nei vettoramenti IFR o nei percorsi diretti non previsti.
Deviazioni dal piano di volo e reporting di posizione
Il punto SERA.8020 disciplina in modo più puntuale le deviazioni involontarie dal piano di volo in vigore: rotta, Mach/velocità indicata o vera, orario stimato e, in presenza di ADS-C, notifiche automatiche via data-link. Il punto SERA.8025 ridefinisce il contenuto del riporto di posizione, prevedendo identificazione, posizione, orario, velocità se assegnata e altri elementi richiesti dall’ATC.
Diffusione dei riporti meteorologici e delle condizioni pista
Il nuovo SERA.12020 impone agli ATS di trasmettere prontamente i riporti di volo speciali e non regolari agli aeromobili interessati, agli MWO e agli altri enti ATS interessati. Se un riporto speciale segnala un’azione frenante diversa da quella risultante dal RCR, l’informazione deve essere inoltrata senza indugio al gestore aeroportuale. Il regolamento aggiorna anche i riferimenti alle condizioni della superficie della pista nei punti SERA.9010.
Radiotelefonia, wake turbulence e procedure SID/STAR
La fraseologia radiotelefonica viene resa più precisa: SERA.14035 disciplina la pronuncia dei numeri, SERA.14045 limita l’uso del termine "TAKE-OFF", SERA.14065 richiede di indicare all’avvio della comunicazione la categoria heavy o super quando pertinente, e SERA.14090 regola l’uso di termini e messaggi per i veicoli, il servizio consultivo, le deviazioni per maltempo e le autorizzazioni relative alle SID e STAR, che devono indicare senza ambiguità i vincoli applicabili.
Avaria delle comunicazioni radio
La principale innovazione sostanziale è il nuovo SERA.14083, che introduce una procedura completa in caso di avaria radio. Il pilota deve tentare il contatto su altri canali e con altri mezzi; il controllore deve verificare la situazione, usare gli strumenti di sorveglianza e coinvolgere altri enti o aeromobili. Se il guasto persiste, il regolamento distingue tra voli VFR e IFR: i primi devono continuare in condizioni VMC, atterrare nel più vicino aeroporto idoneo e notificare l’arrivo; i secondi devono seguire regole dettagliate su livello, velocità, RNAV offset, rotta, discesa, avvicinamento strumentale e atterraggio, con possibilità di applicare le procedure SID/STAR previste sulle carte. Gli ATS devono anche diffondere tempestivamente l’informazione lungo la rotta e, una volta ripristinate le comunicazioni o avvenuto l’atterraggio, aggiornare gli altri enti interessati.
Notifica di malattie trasmissibili e rischi sanitari a bordo
Con il nuovo SERA.14100 viene introdotto un obbligo di notifica sanitaria: se l’equipaggio individua casi sospetti di malattia trasmissibile o altri rischi per la sanità pubblica, deve comunicarli subito all’ATS con dati essenziali sul volo e sul numero di casi. Gli ATS devono poi inoltrare rapidamente la segnalazione agli enti di destinazione/partenza e, se del caso, all’autorità sanitaria competente, all’operatore e al gestore aeroportuale.
Appendici: segnali, AIREP SPECIAL e piano di volo
Le appendici sono ampiamente riscritte. L’appendice 1 aggiorna i segnali di emergenza e introduce segnali luminosi per veicoli e pedoni in area di manovra in caso di avaria radio. L’appendice 2 impone la notifica immediata della cancellazione di un volo di pallone libero non pilotato medio o pesante. L’appendice 5 ridefinisce il modulo AIREP SPECIAL, il contenuto dei riporti meteorologici speciali, i codici di trasmissione vocali e le istruzioni per i riporti di attività vulcanica e di wind-shear. L’appendice 6 sostituita integralmente aggiorna le istruzioni per la compilazione del piano di volo ICAO, includendo regole di volo, tipo di volo, categorie di wake turbulence, equipaggiamenti di comunicazione, navigazione e sorveglianza, dati PBN/RNAV/RNP, alternate, ritardi, esenzioni e informazioni supplementari.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’applicazione generale decorre dal 1° maggio 2025, mentre il punto 22 dell’allegato, relativo alla nuova appendice 6 sul piano di volo, si applica dalla data di entrata in vigore. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento delle definizioni e allineamento ICAO
L’articolo 2 del regolamento (UE) n. 923/2012 è aggiornato con nuove o modificate definizioni, tra cui AIRMET, SIGMET, operazioni di avvicinamento strumentale, ufficio di veglia meteorologica (MWO), riporto sulle condizioni della pista (RCR), malattia trasmissibile e sanità pubblica. Le modifiche recepiscono sviluppi ICAO richiamati nei considerando (emendamenti agli allegati 2, 3, 10 vol. II e 11 della Convenzione di Chicago, nonché ai documenti PANS-ATM e EUR Region.
Conformità degli Stati membri e soppressione di articolo e supplemento
Il nuovo articolo 3 conferma che gli Stati membri devono assicurare la conformità alle regole comuni e alle disposizioni dell’allegato, fatte salve le flessibilità dell’articolo 71 del regolamento (UE) 2018/1139 e le salvaguardie dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 549/2004. È soppresso l’articolo 5; l’articolo 6 è riscritto per istituire una procedura permanente della Commissione, con il supporto di Eurocontrol e dell’AESA, per monitorare le modifiche ICAO pertinenti ed elaborare eventuali proposte di modifica dell’allegato. È inoltre soppresso il supplemento all’allegato del regolamento (UE) n. 923/2012.
Incertezza sulla posizione nell’area di manovra
È inserito il punto SERA.3212, che impone a piloti e conducenti di veicoli che abbiano dubbi sulla propria posizione rispetto all’area di manovra di fermare immediatamente l’aeromobile o il veicolo e informare l’ente ATS competente; se il pilota riconosce di trovarsi su una pista, deve liberarla rapidamente, se possibile, e poi fermarsi. Per i veicoli, è richiesto di liberare la pista, la via di rullaggio o l’area di manovra fino a distanza di sicurezza, salvo istruzioni diverse dell’ATC.
Voli VFR speciali, minimi meteorologici e autorizzazioni ATC
Sono aggiornati i punti SERA.5005 e SERA.5010. I voli VFR non possono decollare o atterrare in aeroporto situato in zona di controllo, né entrare nella zona di traffico aeroportuale o nel circuito di traffico, se le condizioni sono sotto i minimi indicati, salvo autorizzazione ATC. Per i VFR speciali in CTR, l’autorizzazione ATC è subordinata a condizioni aggiuntive; l’autorizzazione non deve essere rilasciata per decollo/atterraggio o ingresso nel circuito in caso di visibilità al suolo inferiore a 1 500 m, o 800 m per elicotteri, oppure ceiling inferiore a 180 m (600 ft).
Autorizzazioni, piano di volo, read-back e sorveglianza ATS
Il punto SERA.8015 disciplina in modo più dettagliato il rilascio delle autorizzazioni ATC, il rapporto tra piano di volo e autorizzazione, la gestione delle variazioni di rotta e la necessità di garantire la separazione dagli ostacoli quando un IFR è vettorato o riceve un percorso diretto che lo porta fuori rotta pubblicata o procedura strumentale. Per i veicoli in area di manovra è introdotto l’obbligo di read-back delle istruzioni di sicurezza e per il controllore l’obbligo di verificare e correggere eventuali discrepanze. Il punto SERA.8020 aggiorna anche gli obblighi di notifica delle deviazioni dal piano di volo in vigore, inclusi scostamenti di Mach/velocità, ETA e l’informazione automatica via data-link in presenza di accordi ADS-C.
Riporti di posizione e diffusione dei riporti di volo
Il punto SERA.8025 viene modificato per precisare gli elementi del riporto di posizione, includendo identificazione aeromobile, posizione, orario, velocità se assegnata dall’ATC e altri elementi richiesti. Il nuovo SERA.12020 impone agli ATS di trasmettere tempestivamente i riporti di volo speciali e non regolari ad altri aeromobili interessati, all’MWO associato e agli altri enti ATS interessati; inoltre i riporti relativi a un’azione frenante non coerente con il RCR vanno inoltrati senza indugio al gestore aeroportuale.
SSR, ADS-B e identificazione dell’aeromobile
La sezione 13 è ridenominata "Transponder SSR e trasmettitori ADS-B". Il punto SERA.13015 impone agli aeromobili con Modo S o ADS-B di trasmettere l’identificazione prevista nel piano di volo o, in assenza, la registrazione dell’aeromobile, salvo approvazione diversa dell’autorità competente. Se l’identificazione visualizzata sul radar non coincide con quella attesa, il pilota deve confermare e, se necessario, reimpostare l’identificazione; in caso di persistenza della discrepanza, l’ATS deve informare il pilota, correggere l’etichetta radar se possibile e avvisare gli altri enti interessati.
Fraseologia radiotelefonica, categorie wake turbulence e procedure standard SID/STAR
Il punto SERA.14035 chiarisce la pronuncia separata di numeri, livelli di volo, regolaggi altimetrici e codici transponder, con eccezioni per 1 000 hPa e per migliaia intere nei codici. Il punto SERA.14045 limita l’uso dell’espressione "TAKE-OFF" alle sole autorizzazioni o revoche di autorizzazione al decollo. Il punto SERA.14065 integra l’obbligo, nella chiamata iniziale dopo il cambio di canale, di indicare la categoria heavy o super quando pertinente. Il punto SERA.14090 disciplina fraseologia per movimenti di veicoli, servizio consultivo, indicazione heavy/super, deviazioni per maltempo e autorizzazioni SID/STAR, imponendo che i vincoli delle procedure standard siano indicati senza ambiguità.
Procedure complete in caso di avaria delle comunicazioni radio
È inserito il nuovo punto SERA.14083, che definisce una procedura articolata per equipaggio di condotta e ATS. Il pilota deve tentare il contatto sul canale precedente, poi su un altro canale della rotta e, se necessario, mediante tutti i mezzi disponibili, inclusi data link, comunicazioni vocali satellitari e telefonia mobile. L’ATS deve a sua volta tentare il contatto, verificare il funzionamento del ricevitore, utilizzare variazioni SSR/ADS-B o IDENT per confermare le autorizzazioni e coinvolgere altri enti o aeromobili per rilanciare i messaggi. Se la perdita di comunicazioni persiste, si applicano regole specifiche per voli VFR e IFR, inclusi codice transponder 7600 o 7601, mantenimento di livelli/velocità, regole per RNAV offset, discesa e avvicinamento, e procedure SID/STAR quando previste. Gli ATS devono inoltre diffondere l’informazione lungo la rotta e, quando necessario, informare gli aeroporti di destinazione e gli enti interessati; i segnali visivi devono conformarsi all’appendice 1.
Notifica di malattie trasmissibili e rischi per la sanità pubblica
È introdotto il punto SERA.14100, che impone all’equipaggio di condotta di notificare tempestivamente all’ATS le informazioni essenziali in caso di casi sospetti di malattia trasmissibile o altri rischi per la sanità pubblica a bordo, inclusi identificazione dell’aeromobile, aeroporti di partenza e destinazione, ETA, numero di persone a bordo, numero di casi sospetti e natura del rischio se nota. Gli ATS devono trasmettere quanto prima il messaggio all’ente di destinazione/partenza o, se previsto, all’autorità sanitaria competente designata dallo Stato, all’operatore e al gestore aeroportuale.
Segnali visivi, riporti speciali e piano di volo ICAO
L’appendice 1 è aggiornata con nuovi segnali per aeromobili e, in particolare, con segnali luminosi destinati a veicoli terrestri e pedoni in caso di avaria delle comunicazioni radio o quando le comunicazioni visive siano adeguate. L’appendice 2 è modificata per imporre all’operatore la notifica immediata della cancellazione di un volo previsto di pallone libero non pilotato medio o pesante. L’appendice 5 è riscritta con istruzioni dettagliate sul modulo AIREP SPECIAL e sui riporti di volo speciali, inclusi formato, contenuto, codifiche e gestione dei riporti post-volo di attività vulcanica. L’appendice 6 è integralmente sostituita: aggiorna il modulo e le istruzioni per la compilazione del piano di volo ICAO, incluse le voci su identificazione, regole di volo, tipo e categoria di turbolenza di scia, equipaggiamento COM/NAV/sorveglianza, rotte, dati supplementari, procedure PBN, RVR, alternate e informazioni extra. Il punto 22 dell’allegato si applica dalla data di entrata in vigore.
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